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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/11/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 324/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
07.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 324/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata in Belmonte Parte_1
Calabro alla Via Serra n.24 presso lo studio dell'avv. ME OV che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
[... TO RR e MA NO, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati Per_1 in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1 RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile all'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 18/1980, ed allo stato di portatore di handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto sussistente il solo requisito sanitario relativo allo stato di portatore di handicap in condizioni di gravità, mentre ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
All'udienza odierna, tenutasi in modalità di trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.
§ 2. Va preliminarmente osservato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass. 7273/2011).
Fatta questa premessa, le censure sono parzialmente fondate.
Infatti, il CTU nominato nella fase di ATPO, Dott. , chiamato a rendere una relazione Persona_2 integrativa in questa fase di merito alla luce della documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente unitamente al ricorso e ancora successivamente in corso di causa, ha osservato, nella relazione integrativa depositata, che: “Il quadro diagnostico sopra indicato, per come si riscontra dalla nuova certificazione allegata, è differente da quello originariamente indicato nel verbale della commissione provinciale e da quanto riscontrato con la precedente relazione di CTU per CP_1
ATP.
C'è una situazione nuova e particolarmente distintiva, ovvero l'insufficienza renale cronica grave
è mutata da una condizione “in trattamento conservativo” ad una I.R.C. in trattamento dialitico trisettimanale. Si tratta di una problematica invalidante che oltre a comportare le note condizioni altamente debilitanti “pre e post dialitiche” ha necessitato di plurime prestazioni ospedaliere in ricovero, anche in strutture extraregionali (quali la casa di cura “Villa Tortorella” -in Salerno), dove è stata realizzata la fistola arterovenosa (dopo un tentativo infruttuoso presso la ) e dove CP_2 successivamente, in un seguente ricovero veniva effettuato anche il trattamento di una stenosi della stessa FA (flebografia+ PTA).
Si tratta quindi, ribadisco, di una condizione nuova, quella di un soggetto in dialisi trisettimanale, che ha mutato il quadro invalidante e condiziona e condizionerà il soggetto a plurimi controlli nefrologici (e multidisciplinari). A tale stato patologico il soggetto dovrà gradualmente adattarsi, dovrà mutare le condizioni di vita/esistenziali, le abitudini alimentari, dovrà rivedere le terapie assunte per le comorbidità (soggette anche ad aggiustamenti posologici), dovrà monitorare lo stato generale e gradualmente adattarsi a nuove difficoltà e restrizioni.
Ritengo pertanto che, alla luce delle difficoltà e delle limitazioni prodotte dallo stato di soggetto con IRC in trattamento dialitico trisettimanale, considerando l'età del soggetto, appesantita dalla presenza di plurime comorbidità di rilievo, considerate le scarse risorse della attuale rete parentale/familiare per compensare le difficoltà in tutte le IADL intra ed extradomestiche (vedova senza nessun figlio convivente) ritengo che sia giustificato, per un temporaneo arco temporale (che personalmente reputo di due anni) ammettere come plausibile la nozione di “bisogno assistenziale continuativo”
[…]
Per quanto attiene la decorrenza ritengo plausibile far riferimento alla data dall'accesso in Pronto
Soccorso in data 01.12.2023, infatti nel contesto delle prestazioni erogate in tale circostanza veniva effettuata seduta dialitica previo posizionamento di CVC in giugulare dx.
Inoltre, come prima detto, trattandosi di una condizione che può ovviamente modificarsi nel tempo
(in termini migliorativi quanto peggiorativi) e comunque dopo aver valutato, trascorso un congruo periodo di “stabilizzazione” e di adattamento, la nuova condizione di “soggetto dializzato”, ritengo opportuna una revisione del giudizio di invalidità fra anni 2 (due) dalla decorrenza prima indicata
(01.12.2023).
C O N C L U S I O N I
Per le considerazioni sopra esposte ritengo che la sig.ra presenti condizioni che Parte_1 rendono ammissibile il giudizio di: ultrasessancinquenne invalida con diritto alla indennità di accompagnamento (L. 508/88)
La decorrenza del beneficio è a mio giudizio ammissibile dal 01.12.2023 (data dell'accesso in PS quando veniva effettuata la prima seduta dialitica).” Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Parte_1 funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua e permanente dal 01.12.2023, nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.
n. 104/1992 a partire dalla domanda amministrativa del 04.03.2022.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv.
ME OV dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c..
Le spese della compiuta CTU integrativa vanno parimenti poste a carico dell' soccombente, CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che è invalida Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua e permanente dal
01.12.2023, nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n.
104/1992 a partire dalla domanda amministrativa del 04.03.2022;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. ME
OV dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c..
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Paola, 10.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 324/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
07.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 324/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata in Belmonte Parte_1
Calabro alla Via Serra n.24 presso lo studio dell'avv. ME OV che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
[... TO RR e MA NO, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati Per_1 in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1 RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile all'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 18/1980, ed allo stato di portatore di handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto sussistente il solo requisito sanitario relativo allo stato di portatore di handicap in condizioni di gravità, mentre ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
All'udienza odierna, tenutasi in modalità di trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.
§ 2. Va preliminarmente osservato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass. 7273/2011).
Fatta questa premessa, le censure sono parzialmente fondate.
Infatti, il CTU nominato nella fase di ATPO, Dott. , chiamato a rendere una relazione Persona_2 integrativa in questa fase di merito alla luce della documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente unitamente al ricorso e ancora successivamente in corso di causa, ha osservato, nella relazione integrativa depositata, che: “Il quadro diagnostico sopra indicato, per come si riscontra dalla nuova certificazione allegata, è differente da quello originariamente indicato nel verbale della commissione provinciale e da quanto riscontrato con la precedente relazione di CTU per CP_1
ATP.
C'è una situazione nuova e particolarmente distintiva, ovvero l'insufficienza renale cronica grave
è mutata da una condizione “in trattamento conservativo” ad una I.R.C. in trattamento dialitico trisettimanale. Si tratta di una problematica invalidante che oltre a comportare le note condizioni altamente debilitanti “pre e post dialitiche” ha necessitato di plurime prestazioni ospedaliere in ricovero, anche in strutture extraregionali (quali la casa di cura “Villa Tortorella” -in Salerno), dove è stata realizzata la fistola arterovenosa (dopo un tentativo infruttuoso presso la ) e dove CP_2 successivamente, in un seguente ricovero veniva effettuato anche il trattamento di una stenosi della stessa FA (flebografia+ PTA).
Si tratta quindi, ribadisco, di una condizione nuova, quella di un soggetto in dialisi trisettimanale, che ha mutato il quadro invalidante e condiziona e condizionerà il soggetto a plurimi controlli nefrologici (e multidisciplinari). A tale stato patologico il soggetto dovrà gradualmente adattarsi, dovrà mutare le condizioni di vita/esistenziali, le abitudini alimentari, dovrà rivedere le terapie assunte per le comorbidità (soggette anche ad aggiustamenti posologici), dovrà monitorare lo stato generale e gradualmente adattarsi a nuove difficoltà e restrizioni.
Ritengo pertanto che, alla luce delle difficoltà e delle limitazioni prodotte dallo stato di soggetto con IRC in trattamento dialitico trisettimanale, considerando l'età del soggetto, appesantita dalla presenza di plurime comorbidità di rilievo, considerate le scarse risorse della attuale rete parentale/familiare per compensare le difficoltà in tutte le IADL intra ed extradomestiche (vedova senza nessun figlio convivente) ritengo che sia giustificato, per un temporaneo arco temporale (che personalmente reputo di due anni) ammettere come plausibile la nozione di “bisogno assistenziale continuativo”
[…]
Per quanto attiene la decorrenza ritengo plausibile far riferimento alla data dall'accesso in Pronto
Soccorso in data 01.12.2023, infatti nel contesto delle prestazioni erogate in tale circostanza veniva effettuata seduta dialitica previo posizionamento di CVC in giugulare dx.
Inoltre, come prima detto, trattandosi di una condizione che può ovviamente modificarsi nel tempo
(in termini migliorativi quanto peggiorativi) e comunque dopo aver valutato, trascorso un congruo periodo di “stabilizzazione” e di adattamento, la nuova condizione di “soggetto dializzato”, ritengo opportuna una revisione del giudizio di invalidità fra anni 2 (due) dalla decorrenza prima indicata
(01.12.2023).
C O N C L U S I O N I
Per le considerazioni sopra esposte ritengo che la sig.ra presenti condizioni che Parte_1 rendono ammissibile il giudizio di: ultrasessancinquenne invalida con diritto alla indennità di accompagnamento (L. 508/88)
La decorrenza del beneficio è a mio giudizio ammissibile dal 01.12.2023 (data dell'accesso in PS quando veniva effettuata la prima seduta dialitica).” Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Parte_1 funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua e permanente dal 01.12.2023, nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.
n. 104/1992 a partire dalla domanda amministrativa del 04.03.2022.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv.
ME OV dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c..
Le spese della compiuta CTU integrativa vanno parimenti poste a carico dell' soccombente, CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che è invalida Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua e permanente dal
01.12.2023, nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n.
104/1992 a partire dalla domanda amministrativa del 04.03.2022;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. ME
OV dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c..
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Paola, 10.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso