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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 10/02/2026, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2028/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CHIANESE DO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3817/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401456845 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401456845 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401456845 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1183/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento TARI e TEFA, periodo d'imposta 2018,2019,2020, relativamente all'immobile, sito in Indirizzo_1 e ne chiedeva l'annullamento.
Lo stesso presentava istanza in autotutela visto che il tributo era stato pagato totalmente dal proprietario dell'immobile sig. Nominativo_1 con esito negativo.
Successivamente, con pec del 28.03.2025 il Comune di Roma comunicava al ricorrente l'annullamento totale dell' avviso di accertamento visto che i pagamenti erano già stati effettuati e non erano più dovuti.
Chiedeva la cessata materia del contendere, stante l'avvenuto annullamento dell'accertamenton.1124014
56845del28.10.2024, con provvedimento di annullamento emesso in data 28.03.2025 dal Comune di Roma ed ai sensi degli articoli 10-quatere10-quinquies dello Statuto dei diritti del Contribuente (L.n.212/2000) la condanna del Comune di Roma alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Parte resistente non si costituiva.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, accertata la tempestività e ritualità del ricorso;
stante l'annullamento del provvedimento impugnato da parte del Comune di Roma solo in data successiva all'instaurazione del ricorso;
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune per € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti a favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore di parte ricorrente.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CHIANESE DO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3817/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401456845 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401456845 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401456845 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1183/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento TARI e TEFA, periodo d'imposta 2018,2019,2020, relativamente all'immobile, sito in Indirizzo_1 e ne chiedeva l'annullamento.
Lo stesso presentava istanza in autotutela visto che il tributo era stato pagato totalmente dal proprietario dell'immobile sig. Nominativo_1 con esito negativo.
Successivamente, con pec del 28.03.2025 il Comune di Roma comunicava al ricorrente l'annullamento totale dell' avviso di accertamento visto che i pagamenti erano già stati effettuati e non erano più dovuti.
Chiedeva la cessata materia del contendere, stante l'avvenuto annullamento dell'accertamenton.1124014
56845del28.10.2024, con provvedimento di annullamento emesso in data 28.03.2025 dal Comune di Roma ed ai sensi degli articoli 10-quatere10-quinquies dello Statuto dei diritti del Contribuente (L.n.212/2000) la condanna del Comune di Roma alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Parte resistente non si costituiva.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, accertata la tempestività e ritualità del ricorso;
stante l'annullamento del provvedimento impugnato da parte del Comune di Roma solo in data successiva all'instaurazione del ricorso;
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune per € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti a favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore di parte ricorrente.