Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 869/2024 R.G. LAVORO
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA, come Pt_1 da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. DI TELLA CP
FRANCESCO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22/01/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto che:
- era titolare di assegno di invalidità ordinaria ex lege 222/84 che ha percepito sino al mese di giugno
2022.
- nelle more, il LE di Napoli Nord le ha riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità civile con decorrenza 28 aprile 2017, a cui l' non ha dato seguito in quanto la prestazione riconosciutale Pt_1 era incompatibile con l'altra in godimento e , in mancanza di opzione, non poteva esserle liquidata la nuova prestazione.
- la adiva il LE di Napoli Nord per il riconoscimento del diritto ai ratei dell'assegno di CP invalidità civile con decorrenza dal dicembre 2019 (sussistenza dei requisiti socio sanitari), avendo nel frattempo optato per tale trattamento più favorevole. Con la sentenza azionata, dato atto dell'opzione per l'assegno di invalidità civile, il Giudice condannava l' al pagamento di tale Pt_1 prestazione di invalidità civile da dicembre 2019 che essa aveva ritenuto essere la più CP favorevole tra le due prestazioni incompatibili.
1
- In data 01/07/2022 fu percepito euro 426,40 come conguaglio arretrati.
- Successivamente, come si legge nella comunicazione dell'Ufficio amministrativo: “ ….a seguito di segnalazione dell'avvocato di controparte, abbiamo notato che da 12/2019 al 06/2022 l'assegno
Ordinario di Invalidità era a “CASSA SEDE” ossia mai messo in pagamento e quindi, dopo aver comunicato all'avvocato di controparte tale “svista”, si è provveduto ad effettuare un “PAGA VARI” pari ad euro 7873,29 ossia la somma recuperata di Assegno ordinario di invalidità che non doveva essere recuperato in quanto l'utente non aveva MAI percepito tale cifra essendo, come detto, a cassa sede. Anno 2019= euro 1460,60 Anno 2020= euro 2700,82 Anno 2021= euro 2825,89 Anno
2022= euro 885,98 Totale euro 7873,29.”
- La somma è stata accreditata sul C/C dell'interessata, come da stampa del cassetto previdenziale dei pagamenti. Successivamente la ha notificato l'atto di precetto, ritenendo CP erroneamente che la prestazione le fosse stata riconosciuta con decorrenza luglio 2022 e non da gennaio 2019 , data del diritto per la coesistenza dei requisiti socio sanitari.
- IN realtà deduce l' che nel periodo dal gennaio 2019 al giugno 2022 aveva già percepito Pt_1
l'assegno ordinario di invalidità prestazione non compatibile e quindi incumulabile con l'assegno in.civ.- per cui l' le ha erogato solo la differenza tra le due prestazioni per il periodo indicato e Pt_1 per intero gli arretrati dell'assegno inv civ.
L' ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “in via preliminare accertare e dichiarare che Pt_1 CP nulla deve ricevere in virtù della sentenza n.ro 473/22 in via subordinata dichiarare che la somma residua che l' dovrebbe corrispondere alla è pari a € 1.059,37 (1.485,80 – 426,43 ); Vorrà altresì il Pt_1 CP
LE , nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di opposizione e di assegnazione delle somme, dichiarare che non vanno liquidate le spese del precetto alla luce delle circostanze sopra evidenziate. Vinte spese di giudizio”
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso specificando inoltre che si chiedeva: “confermare la legittimità dell'assegnazione della somma di euro 5065,61 oltre interessi, in favore della sig.ra ”. CP_2
Fissata la prima udienza in presenza la parte opposta dichiarava: “ad oggi la resistente nulla deve ricevere in virtù della sentenza n. 473/22”,all'esito il rinviava la causa per la discussione con termine per note.
All'udienza di discussione ex art. 127 ter cpc all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente va chiarito che alla luce di quanto dichiarato dalla parte opponente all'udienza del
21.11.24 non può che considerarsi cessata la materia del contendere, ed infatti la è stata CP soddisfatta delle sue pretese e come richiesto dall' nella domanda conclusiva del ricorso nulla deve Pt_1 ricevere in virtù della sentenza n.ro 473/22.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta,
2 dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie. Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
• l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
• il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
• deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n.
5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
In relazione alle spese di lite, si osserva che il susseguirsi di provvedimenti inviati e impugnati in sede amministrativa oltre che di provvedimenti giurisdizionali che si sono sovrapposti nel tempo le spese di lite vanno interamente compensate
P.Q.M.
Il LE di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere.
• compensa le spese
Aversa, 20/02/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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