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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6864 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 33616 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
, rappr.ta e difesa dagli Avv. Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella Parte_1
– ricorrente, opponente E
– convenuto, Controparte_1 opposto, contumace
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis, co.6, c.p.c..
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che la ricorrente versa, sebbene dal gennaio 2024, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/71 e s.m., per fruire dell'assegno mensile di assistenza;
e quindi anche in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.11, co.2, del d.l. n. 463/83, conv. in legge n.638/83, per fruire del corrispondente regime di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria;
b) respinge nel resto;
c) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, di un quarto CP_1 delle spese di difesa delle due fasi del giudizio, che liquida, per la prima fase, e per questa parte, in €. 3,00 per spese e €. 450,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
e per la presente fase, per questa parte in €. 3,00 per spese e €. 1.300,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
entrambe, da distrarsi;
compensa il resto;
d) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separati decreti. CP_1
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. pervenuto il 18/1/2024 adìva questo Parte_1
Ufficio per sentir accertare di versare: a) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 13 della legge n.118/71 e s.m., per fruire dell'assegno mensile di assistenza;
b) in condizione di invalidità civile superiore ai due terzi ai fini socio-sanitari (cd. esenzione ticket);
c) in condizione di handicap (oggi disabilità; art. 4 d.lgs n.62/2024) grave secondo l'art.3, co.3, della legge n.104/92; ~ 2 ~
fatti negati, a seguito di domanda amministrativa proposta il 29/10/2021, da verbale di accertamento amministrativo sanitario del 20/7/2023. Resistente l' , che eccepiva l'inammissibilità della domanda sub b) per fruire CP_1 la ricorrente del medesimo beneficio per ragioni di reddito;
e l'infondatezza della domanda nel merito.
La esperita CTU si esprimeva il 28/7/2024 in senso positivo dal gennaio 2024 per la condizione sub b) (grado di invalidità accertato = 68%), e negativo nel resto.
La perizia era contestata il 28/8/2024 solo dalla parte ricorrente.
Con ricorso pervenuto il 18/9/2024 la introduceva il giudizio di Pt_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi stati, condizioni e diritti, per quanto negativamente accertato, con le conseguenti condanne. L' , ritualmente citato, restava contumace. CP_1
La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. Le domande attoree appaiono parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. L'eccezione di inammissibilità sollevata dall' in prime cure non appare CP_1 fondata perché la ricorrente ha autocertificato che il suo nucleo familiare gode dal 2022 di un reddito superiore a 22.000 euro, ostativo all'esenzione ticket per motivi di reddito;
né è data evidenza contraria.
3. La CTU di prime cure è apparsa motivata in modo inidoneo a consentire al giudice di confutare le censure mosse nei confronti della stessa, risultando il giudizio sull'handicap fondato su motivazione apparente, e quello sul grado di invalidità civile viziato da indagine psichica insufficiente in rapporto alle evidenze documentali. Se ne è dunque disposto il rinnovo.
4. La CTU esperita in questa sede ha confermato che la ricorrente non versa nè è mai versata in condizione di disabilità grave secondo l'artt.3, co.3, della legge n.104/92; ha invece giudicato, che la ricorrente versa, sebbene dal gennaio
2024, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/71 e s.m., per fruire dell'assegno mensile di assistenza (grado di invalidità accertato
- 75%); e quindi anche in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.11, co.2, del d.l. n. 463/83, conv. in legge n.638/83, per fruire del corrispondente regime di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria.
5. Tali conclusioni, ad esito dei chiarimenti motivi resi il 21/5/2025, appaiono sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico giuridico, fondate su attento esame della documentazione prodotta e di indagine accurata, e quindi convincenti e meritevoli di condivisione, tanto più che contro esse non sono state spese specifiche osservazioni.
6. Tanto va dichiarato.
7. Il giudicante ritiene invero di dover ormai prestar acquiescenza al fermo insegnamento di legittimità secondo il quale anche nel giudizio di ~ 3 ~
opposizione/merito deve giudicarsi solo del requisito sanitario (Cass.
27010/2018, 9755/2019, 17787/2020).
8. Le spese di difesa delle due fasi del giudizio, liquidate come da dispositivo in base al dm n. 55/2014 e s.m. seguono per un quarto la soccombenza parziale dell' , per aver ingiustamente resistito per motivo di rito nella prima fase;
CP_1
e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c.. Nel resto sono compensate, per essere le condizioni utili riscontrate sorte dopo l'accertamento amministrativo, sicchè l non ha dato causa al giudizio;
CP_1 nonché per l'accoglimento parziale.
9. Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, seguono la soccombenza parziale dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 33616 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
, rappr.ta e difesa dagli Avv. Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella Parte_1
– ricorrente, opponente E
– convenuto, Controparte_1 opposto, contumace
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis, co.6, c.p.c..
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che la ricorrente versa, sebbene dal gennaio 2024, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/71 e s.m., per fruire dell'assegno mensile di assistenza;
e quindi anche in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.11, co.2, del d.l. n. 463/83, conv. in legge n.638/83, per fruire del corrispondente regime di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria;
b) respinge nel resto;
c) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, di un quarto CP_1 delle spese di difesa delle due fasi del giudizio, che liquida, per la prima fase, e per questa parte, in €. 3,00 per spese e €. 450,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
e per la presente fase, per questa parte in €. 3,00 per spese e €. 1.300,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
entrambe, da distrarsi;
compensa il resto;
d) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separati decreti. CP_1
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. pervenuto il 18/1/2024 adìva questo Parte_1
Ufficio per sentir accertare di versare: a) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 13 della legge n.118/71 e s.m., per fruire dell'assegno mensile di assistenza;
b) in condizione di invalidità civile superiore ai due terzi ai fini socio-sanitari (cd. esenzione ticket);
c) in condizione di handicap (oggi disabilità; art. 4 d.lgs n.62/2024) grave secondo l'art.3, co.3, della legge n.104/92; ~ 2 ~
fatti negati, a seguito di domanda amministrativa proposta il 29/10/2021, da verbale di accertamento amministrativo sanitario del 20/7/2023. Resistente l' , che eccepiva l'inammissibilità della domanda sub b) per fruire CP_1 la ricorrente del medesimo beneficio per ragioni di reddito;
e l'infondatezza della domanda nel merito.
La esperita CTU si esprimeva il 28/7/2024 in senso positivo dal gennaio 2024 per la condizione sub b) (grado di invalidità accertato = 68%), e negativo nel resto.
La perizia era contestata il 28/8/2024 solo dalla parte ricorrente.
Con ricorso pervenuto il 18/9/2024 la introduceva il giudizio di Pt_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi stati, condizioni e diritti, per quanto negativamente accertato, con le conseguenti condanne. L' , ritualmente citato, restava contumace. CP_1
La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. Le domande attoree appaiono parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. L'eccezione di inammissibilità sollevata dall' in prime cure non appare CP_1 fondata perché la ricorrente ha autocertificato che il suo nucleo familiare gode dal 2022 di un reddito superiore a 22.000 euro, ostativo all'esenzione ticket per motivi di reddito;
né è data evidenza contraria.
3. La CTU di prime cure è apparsa motivata in modo inidoneo a consentire al giudice di confutare le censure mosse nei confronti della stessa, risultando il giudizio sull'handicap fondato su motivazione apparente, e quello sul grado di invalidità civile viziato da indagine psichica insufficiente in rapporto alle evidenze documentali. Se ne è dunque disposto il rinnovo.
4. La CTU esperita in questa sede ha confermato che la ricorrente non versa nè è mai versata in condizione di disabilità grave secondo l'artt.3, co.3, della legge n.104/92; ha invece giudicato, che la ricorrente versa, sebbene dal gennaio
2024, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/71 e s.m., per fruire dell'assegno mensile di assistenza (grado di invalidità accertato
- 75%); e quindi anche in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.11, co.2, del d.l. n. 463/83, conv. in legge n.638/83, per fruire del corrispondente regime di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria.
5. Tali conclusioni, ad esito dei chiarimenti motivi resi il 21/5/2025, appaiono sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico giuridico, fondate su attento esame della documentazione prodotta e di indagine accurata, e quindi convincenti e meritevoli di condivisione, tanto più che contro esse non sono state spese specifiche osservazioni.
6. Tanto va dichiarato.
7. Il giudicante ritiene invero di dover ormai prestar acquiescenza al fermo insegnamento di legittimità secondo il quale anche nel giudizio di ~ 3 ~
opposizione/merito deve giudicarsi solo del requisito sanitario (Cass.
27010/2018, 9755/2019, 17787/2020).
8. Le spese di difesa delle due fasi del giudizio, liquidate come da dispositivo in base al dm n. 55/2014 e s.m. seguono per un quarto la soccombenza parziale dell' , per aver ingiustamente resistito per motivo di rito nella prima fase;
CP_1
e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c.. Nel resto sono compensate, per essere le condizioni utili riscontrate sorte dopo l'accertamento amministrativo, sicchè l non ha dato causa al giudizio;
CP_1 nonché per l'accoglimento parziale.
9. Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, seguono la soccombenza parziale dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)