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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 20.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 4439 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 10/10/2022 ed iscritto al n 4439 - 2022 RG , vertente tra
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv.to Maria Rosaria RN (CF: ) C.F._2
e dall'avv.to Ilenia Quattrocchi (CF: ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato preso il di loro studio legale in Villa San Giovanni, via Asiago, 11, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
(C.F. Controparte_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, P.IVA_1 P.IVA_2
21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio Persona_1 in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini( ), LA ZI C.F._4
( ), AR RN ( , nonché C.F._5 C.F._6 rappresentato e difeso dal nuovo difensore l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._7
1 - resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 10.10.2022 l'odierno ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, delle seguenti ordinanze ingiunzione:
- n. OI- 000241060 Prot. .6700.30/08/2022.0370983; CP_2
- n.OI- 000241062 Prot. .6700.30/08/2022.0370970, CP_2 entrambe emesse dall' direzione provinciale di Reggio Calabria CP_2 notificate in data 19.09.2022 con le quali veniva ingiunto rispettivamente il pagamento della somma di € 23.000,00 e di € 19.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento alle annualità 2010 e 2011. Precisava:
- che fino al 30.11.2011 ricopriva la carica di amministratore della Saper S.r.l..
- che, in data 30.08.2017, l' sede di Reggio Calabria, notificava al CP_2 ricorrente “avviso di accertamento prot. n. 6700.16/08/2017.0247385 CP_2
e avviso di accertamento prot. n. 6700.16/08/2017.0247387 per la CP_2 violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) notificato alla scrivente in data 30.08.2017 con la quale è richiesto il pagamento della somma di €. 16.666,67 relativo al periodo di competenza per il Prot. n. 247385 del 16/08/2017 periodi 12/2009, 2-3-10-11/2010, e per il Prot. n. 247387 del 16/08/2017 periodi 1-2-3-6/2011, a titolo di mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori”.
- che, con ricorso ammnistrativo inoltrato all' in data 16.08.2017, il CP_2 ricorrente chiedeva l'annullamento degli avvisi di accertamento;
- che, in data 18.10.2017, l' inoltrava il rigetto alla richiesta di CP_2 annullamento e sgravio e invitava il sig. al versamento di quanto Parte_1 richiesto negli avvisi di accertamento Prot. n. 247385 del 16/08/2017 (periodi 12/2009, 2-3-10-11/2010); Prot. n. 247387 del 16/08/2017 (periodi 1-2-3/2011), ad esclusione della mensilità di giugno 2011;
2 - che, pertanto, il sig. , richiesti gli estratti di ruolo all Parte_1 [...]
si recava presso gli uffici e in virtù delle Controparte_3 CP_2 indicazioni fornite dall'impiegato preposto, provvedeva in data 27.11.2017, ovvero entro i tre mesi indicati negli avvisi, al pagamento delle omesse ritenute (all.7-8-9-10-11), e provvedeva anche al pagamento delle spese di notifica do € 6,60 ad avviso di accertamento, a mezzo modello F24 Elide, il tutto come indicato negli avvisi stessi. Eccepiva che avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto entro i tre mesi dalla ricezione dell'avviso di accertamento, non è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative irrogata dall'Ente con l'emissione delle Ordinanze-Ingiunzioni oggi impugnate, in subordine eccepiva la prescrizione.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva parte convenuta concludendo per il rigetto.
§ 3. Con ordinanza interlocutoria venivano chiesti chiarimenti all' in CP_2 ordine ai pagamenti allegati e documentati dal ricorrente. All'esito la difesa dell' con le note del 08.02.2025, precisa che: CP_2
“l'ordinanza ingiunzione n. OI-000241062, n. prot. 6700.30/08/2022.0370970, relativa all'annualità 2010, è stata CP_2 annullata a seguito di verifica sui pagamenti effettuati nonché in applicazione dell'articolo 1, commi 222-230, della legge n. 197/2022, che prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro (“Stralcio L. n. 197/2022”). Relativamente a questa posizione, pertanto, si chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Quanto all'ordinanza ingiunzione n. OI-000241060, n. prot. 6700.30/08/2022.0370983, relativa all'annualità 2011, è stato CP_2 riscontrato l'avvenuto pagamento del periodo 1/2011, nonché lo stralcio ex L. n.197/2022 del periodo 2/2011. Viceversa, dalla disamina degli avvisi di addebito n. 39420112000192777000 e n. 39420112000880674000, si evince come restanti periodi 3-6/2011 risultano tuttora dovuti, in mancanza dei rispettivi versamenti;
le relative quote a carico costituiscono la base di calcolo per il provvedimento di rideterminazione delle sanzioni, emesso ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ed allegato alla presente”.
§ 4. In conformità alle conclusioni dell'ente previdenziale, in riferimento all'ordinanza-ingiunzione n. OI-000241062, n. prot.
.6700.30/08/2022.0370970, relativa all'annualità 2010, deve CP_2 dichiararsi cessata la materia del contendere.
3 § 5. Per la restante ordinanza ingiunzione n. OI-000241060 Prot.
.6700.30/08/2022.0370983, relativa alle omissioni per i periodi 1-2- CP_2
3/2011 (di cui all'avviso di addebito n. 39420112000192777000) e periodo 6/2011 (di cui all'avviso di addebito n. 39420112000880674000), risulta che:
- per il periodo 1-2-3-/2011 nulla è più dovuto perché il ricorrente ha già pagato (vedi allegato 10 al ricorso, prova del pagamento con esatta indicazione anche dell'avviso di addebito di riferimento) l'importo complessivo di € 731,00 esattamente come richiesto con l'avviso di accertamento prot. n. .6700.16/08/2017.0247387 che riportava CP_2
l'importo delle quote non versate pari a € 260 (1/2011), € 221,00 (2/2011) ed
€ 250,00 (3/2011);
- per il periodo 6/2011 nulla è dovuto in quanto l' aveva accolto sul CP_2 punto il ricorso amministrativo proposto avverso l'avviso di accertamento prot. n. .6700.16/08/2017.0247387. CP_2
Pertanto il ricorso deve essere integralmente accolto quanto all'impugnata ordinanza ingiunzione n. OI-000241060.
§ 6. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000241062;
- accoglie nel resto il ricorso e per, l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione OI-000241060 Prot. .6700.30/08/2022.0370983, e dichiara che nulla è CP_2 più dovuto per la pretesa dalla stessa portata;
- condanna l Controparte_4
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali
[...] in favore di parte ricorrente, che liquida in € 5.391,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15% cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore degli avvocati Maria Rosaria RN e Ilenia Quattrocchi dichiaratesi procuratrici antistatarie.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 21/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 20.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 4439 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 10/10/2022 ed iscritto al n 4439 - 2022 RG , vertente tra
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv.to Maria Rosaria RN (CF: ) C.F._2
e dall'avv.to Ilenia Quattrocchi (CF: ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato preso il di loro studio legale in Villa San Giovanni, via Asiago, 11, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
(C.F. Controparte_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, P.IVA_1 P.IVA_2
21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio Persona_1 in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini( ), LA ZI C.F._4
( ), AR RN ( , nonché C.F._5 C.F._6 rappresentato e difeso dal nuovo difensore l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._7
1 - resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 10.10.2022 l'odierno ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, delle seguenti ordinanze ingiunzione:
- n. OI- 000241060 Prot. .6700.30/08/2022.0370983; CP_2
- n.OI- 000241062 Prot. .6700.30/08/2022.0370970, CP_2 entrambe emesse dall' direzione provinciale di Reggio Calabria CP_2 notificate in data 19.09.2022 con le quali veniva ingiunto rispettivamente il pagamento della somma di € 23.000,00 e di € 19.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento alle annualità 2010 e 2011. Precisava:
- che fino al 30.11.2011 ricopriva la carica di amministratore della Saper S.r.l..
- che, in data 30.08.2017, l' sede di Reggio Calabria, notificava al CP_2 ricorrente “avviso di accertamento prot. n. 6700.16/08/2017.0247385 CP_2
e avviso di accertamento prot. n. 6700.16/08/2017.0247387 per la CP_2 violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) notificato alla scrivente in data 30.08.2017 con la quale è richiesto il pagamento della somma di €. 16.666,67 relativo al periodo di competenza per il Prot. n. 247385 del 16/08/2017 periodi 12/2009, 2-3-10-11/2010, e per il Prot. n. 247387 del 16/08/2017 periodi 1-2-3-6/2011, a titolo di mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori”.
- che, con ricorso ammnistrativo inoltrato all' in data 16.08.2017, il CP_2 ricorrente chiedeva l'annullamento degli avvisi di accertamento;
- che, in data 18.10.2017, l' inoltrava il rigetto alla richiesta di CP_2 annullamento e sgravio e invitava il sig. al versamento di quanto Parte_1 richiesto negli avvisi di accertamento Prot. n. 247385 del 16/08/2017 (periodi 12/2009, 2-3-10-11/2010); Prot. n. 247387 del 16/08/2017 (periodi 1-2-3/2011), ad esclusione della mensilità di giugno 2011;
2 - che, pertanto, il sig. , richiesti gli estratti di ruolo all Parte_1 [...]
si recava presso gli uffici e in virtù delle Controparte_3 CP_2 indicazioni fornite dall'impiegato preposto, provvedeva in data 27.11.2017, ovvero entro i tre mesi indicati negli avvisi, al pagamento delle omesse ritenute (all.7-8-9-10-11), e provvedeva anche al pagamento delle spese di notifica do € 6,60 ad avviso di accertamento, a mezzo modello F24 Elide, il tutto come indicato negli avvisi stessi. Eccepiva che avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto entro i tre mesi dalla ricezione dell'avviso di accertamento, non è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative irrogata dall'Ente con l'emissione delle Ordinanze-Ingiunzioni oggi impugnate, in subordine eccepiva la prescrizione.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva parte convenuta concludendo per il rigetto.
§ 3. Con ordinanza interlocutoria venivano chiesti chiarimenti all' in CP_2 ordine ai pagamenti allegati e documentati dal ricorrente. All'esito la difesa dell' con le note del 08.02.2025, precisa che: CP_2
“l'ordinanza ingiunzione n. OI-000241062, n. prot. 6700.30/08/2022.0370970, relativa all'annualità 2010, è stata CP_2 annullata a seguito di verifica sui pagamenti effettuati nonché in applicazione dell'articolo 1, commi 222-230, della legge n. 197/2022, che prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro (“Stralcio L. n. 197/2022”). Relativamente a questa posizione, pertanto, si chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Quanto all'ordinanza ingiunzione n. OI-000241060, n. prot. 6700.30/08/2022.0370983, relativa all'annualità 2011, è stato CP_2 riscontrato l'avvenuto pagamento del periodo 1/2011, nonché lo stralcio ex L. n.197/2022 del periodo 2/2011. Viceversa, dalla disamina degli avvisi di addebito n. 39420112000192777000 e n. 39420112000880674000, si evince come restanti periodi 3-6/2011 risultano tuttora dovuti, in mancanza dei rispettivi versamenti;
le relative quote a carico costituiscono la base di calcolo per il provvedimento di rideterminazione delle sanzioni, emesso ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ed allegato alla presente”.
§ 4. In conformità alle conclusioni dell'ente previdenziale, in riferimento all'ordinanza-ingiunzione n. OI-000241062, n. prot.
.6700.30/08/2022.0370970, relativa all'annualità 2010, deve CP_2 dichiararsi cessata la materia del contendere.
3 § 5. Per la restante ordinanza ingiunzione n. OI-000241060 Prot.
.6700.30/08/2022.0370983, relativa alle omissioni per i periodi 1-2- CP_2
3/2011 (di cui all'avviso di addebito n. 39420112000192777000) e periodo 6/2011 (di cui all'avviso di addebito n. 39420112000880674000), risulta che:
- per il periodo 1-2-3-/2011 nulla è più dovuto perché il ricorrente ha già pagato (vedi allegato 10 al ricorso, prova del pagamento con esatta indicazione anche dell'avviso di addebito di riferimento) l'importo complessivo di € 731,00 esattamente come richiesto con l'avviso di accertamento prot. n. .6700.16/08/2017.0247387 che riportava CP_2
l'importo delle quote non versate pari a € 260 (1/2011), € 221,00 (2/2011) ed
€ 250,00 (3/2011);
- per il periodo 6/2011 nulla è dovuto in quanto l' aveva accolto sul CP_2 punto il ricorso amministrativo proposto avverso l'avviso di accertamento prot. n. .6700.16/08/2017.0247387. CP_2
Pertanto il ricorso deve essere integralmente accolto quanto all'impugnata ordinanza ingiunzione n. OI-000241060.
§ 6. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000241062;
- accoglie nel resto il ricorso e per, l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione OI-000241060 Prot. .6700.30/08/2022.0370983, e dichiara che nulla è CP_2 più dovuto per la pretesa dalla stessa portata;
- condanna l Controparte_4
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali
[...] in favore di parte ricorrente, che liquida in € 5.391,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15% cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore degli avvocati Maria Rosaria RN e Ilenia Quattrocchi dichiaratesi procuratrici antistatarie.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 21/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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