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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/10/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3433/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Acri, Via Gioacchino Parte_1
da Fiore n. 38, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Morrone, che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48 presso l'ufficio legale dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro.
Conclusioni di parte ricorrente: “… chiede Previa verifica delle condizioni legittimanti il
trattamento richiesto, la liquidazione di quanto dovuto, che qui prudenzialmente si
quantificano complessivamente in € 127.969,51 per come da prospetto allegato che forma
parte integrante del presente atto …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del
diritto azionato ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 111 e 122 del
1 T.U. n. 1124/65; 2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per assolto
difetto di prova;
3) Rigettare ciascuna e tutte le avverse domande perché infondate,
pretestuose e, comunque, eccessive … Spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato alle dipendenze della ditta Technoscavi con qualifica di lancista minatore;
che il 21.11.2012, mentre lavorava nel cantiere di Galdo-Lauria, aveva subito infortunio sul lavoro;
che, in particolare, a seguito dell'improvvisa rottura della catena della centina, un pezzo di metallo lo aveva colpito sul caschetto di protezione, facendolo cadere violentemente a terra e provocando fuoriuscita di sangue e forti dolori al collo ed al capo;
che era stato trasportato presso l'Ospedale di
Lagonegro e, durante il tragitto, era stato intimorito dal capo cantiere che lo aveva spinto a dichiarare che si era ferito accidentalmente;
che in Ospedale era stato diagnosticato “trauma cranico con lesione del cuoio capelluto”; che era seguito procedimento penale per infortunio sul lavoro;
che l' aveva inspiegabilmente definito negativamente il caso in data CP_1
16.10.2014, invitando il ricorrente a fornire ulteriore documentazione mancante con la denuncia di infortunio;
che il quadro clinico era caratterizzato da numerose patologie, tra cui spondiloartrosi cervicodorsolombare con discopatie multiple cervicali, sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al livello del polso, rettilineizzazione del tratto cervicale con note di spondiloartrosi diffuse, rettilineizzazione della fisiologia lordosi cervicale - segni di artrosi, postumi di distorsione rachide cervicale con discopatia cervicale multipla, segni di spondilosi dorsale con multiple piccole ernie;
che sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro;
che residuava danno biologico nella misura del
20%. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che si era verificata la prescrizione del diritto per il decorso del termine triennale
2 ex art. 112 D.P.R. 1124/1965 e che non sussisteva nesso di causalità tra le patologie oggetto di giudizio e infortunio. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 26.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L' basa la sua eccezione sul decorso del tempo tra il 16.10.2014, data in cui la domanda CP_1
era stata definita negativamente, ed il 30.11.2017, data in cui la parte ricorrente aveva avanzato opposizione amministrativa.
La parte ricorrente non contesta il decorso del lasso temporale (in ricorso e nelle missive del
30.11.2017 e 20.1.2020 conferma anzi il provvedimento dell' del 16.10.2014), CP_1
limitandosi, di fatto, ad affermare che il 16.10.2014 l' aveva chiesto unicamente la CP_1
documentazione mancante relativa alla denuncia di infortunio e che il rigetto definitivo era conseguente al provvedimento del 20.2.2018.
In senso contrario, tuttavia, nel provvedimento del 20.2.2018 vi è la semplice valutazione dell'avvenuta decorrenza dei termini di cui all'art. 112 DPR 1124/1965, mentre nel provvedimento del 16.10.2014 si legge che il caso viene definito negativamente per mancanza di documentazione valida e che la pratica sarebbe stata riesaminata al momento della trasmissione della documentazione mancante, dovendosi in ogni caso considerare il decorso del termine triennale con decorrenza dal giorno dell'infortunio.
L'eccezione dell' è dunque fondata e va accolta. CP_1
Per completezza di argomentazione, si aggiunge che la domanda sarebbe infondata anche nel merito in ragione della sua incompiutezza.
3 In particolare, l'invalidità temporanea (pur posta base di una richiesta di pagamento di €.
29.400,00) è affermata in maniera del tutto generica e senza concreti riferimenti fattuali,
specie considerando che nella sentenza del Tribunale di Lagonegro relativa al processo penale si legge che il ricorrente era stato portato nell'Ospedale di Lagonegro, aveva beneficiato di una rapida medicazione, era stato prontamente dimesso ed era tornato sul luogo di lavoro. Risulta poi allegata una certificazione medica del 27.11.2012 secondo cui il ricorrente era affetto da cervicalgia e cefalea post-trauma con necessità di 6 giorni di riposo e cure, a conferma dell'incompiutezza della domanda che fa riferimento a 240 giorni di invalidità totale al 100%.
In ordine al danno biologico, le patologie indicate in ricorso debbono qualificarsi principalmente in termini di malattie professionali (come di fatto affermato anche nella c.t.p.
a firma del dott. versata in atti da parte ricorrente), non essendo indicato Parte_2
compiutamente nesso di causalità con l'infortunio sul lavoro che ha causato un trauma cranico.
La domanda è dunque infondata e va rigettata.
In ordine alle spese di lite, va rilevato che non sono state allegate in atti valide dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. da parte ricorrente, atteso che quella contenuta in ricorso fa riferimento alla somma di €. 34.481,46 (sicché appare riferita al triplo e non al doppio del reddito stabilito dagli artt. 76 e 77 DPR 115/2002) e che nella dichiarazione allegata tra le produzioni documentali, si legge che il reddito era pari ad €. 27.709,00, definito contraddittoriamente non superiore al limite di €. 23.056,82, elevato di €. 1.032,91 per ogni familiare fiscalmente a carico (senza ulteriori indicazioni).
Su tali premesse, considerato che la peculiarità delle questioni affrontate determina la compensazione di 1/3 delle spese di lite, per i restanti 2/3 le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in €. CP_1
2.810,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi.
Cosenza, 18.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3433/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Acri, Via Gioacchino Parte_1
da Fiore n. 38, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Morrone, che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48 presso l'ufficio legale dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro.
Conclusioni di parte ricorrente: “… chiede Previa verifica delle condizioni legittimanti il
trattamento richiesto, la liquidazione di quanto dovuto, che qui prudenzialmente si
quantificano complessivamente in € 127.969,51 per come da prospetto allegato che forma
parte integrante del presente atto …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del
diritto azionato ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 111 e 122 del
1 T.U. n. 1124/65; 2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per assolto
difetto di prova;
3) Rigettare ciascuna e tutte le avverse domande perché infondate,
pretestuose e, comunque, eccessive … Spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato alle dipendenze della ditta Technoscavi con qualifica di lancista minatore;
che il 21.11.2012, mentre lavorava nel cantiere di Galdo-Lauria, aveva subito infortunio sul lavoro;
che, in particolare, a seguito dell'improvvisa rottura della catena della centina, un pezzo di metallo lo aveva colpito sul caschetto di protezione, facendolo cadere violentemente a terra e provocando fuoriuscita di sangue e forti dolori al collo ed al capo;
che era stato trasportato presso l'Ospedale di
Lagonegro e, durante il tragitto, era stato intimorito dal capo cantiere che lo aveva spinto a dichiarare che si era ferito accidentalmente;
che in Ospedale era stato diagnosticato “trauma cranico con lesione del cuoio capelluto”; che era seguito procedimento penale per infortunio sul lavoro;
che l' aveva inspiegabilmente definito negativamente il caso in data CP_1
16.10.2014, invitando il ricorrente a fornire ulteriore documentazione mancante con la denuncia di infortunio;
che il quadro clinico era caratterizzato da numerose patologie, tra cui spondiloartrosi cervicodorsolombare con discopatie multiple cervicali, sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al livello del polso, rettilineizzazione del tratto cervicale con note di spondiloartrosi diffuse, rettilineizzazione della fisiologia lordosi cervicale - segni di artrosi, postumi di distorsione rachide cervicale con discopatia cervicale multipla, segni di spondilosi dorsale con multiple piccole ernie;
che sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro;
che residuava danno biologico nella misura del
20%. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che si era verificata la prescrizione del diritto per il decorso del termine triennale
2 ex art. 112 D.P.R. 1124/1965 e che non sussisteva nesso di causalità tra le patologie oggetto di giudizio e infortunio. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 26.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L' basa la sua eccezione sul decorso del tempo tra il 16.10.2014, data in cui la domanda CP_1
era stata definita negativamente, ed il 30.11.2017, data in cui la parte ricorrente aveva avanzato opposizione amministrativa.
La parte ricorrente non contesta il decorso del lasso temporale (in ricorso e nelle missive del
30.11.2017 e 20.1.2020 conferma anzi il provvedimento dell' del 16.10.2014), CP_1
limitandosi, di fatto, ad affermare che il 16.10.2014 l' aveva chiesto unicamente la CP_1
documentazione mancante relativa alla denuncia di infortunio e che il rigetto definitivo era conseguente al provvedimento del 20.2.2018.
In senso contrario, tuttavia, nel provvedimento del 20.2.2018 vi è la semplice valutazione dell'avvenuta decorrenza dei termini di cui all'art. 112 DPR 1124/1965, mentre nel provvedimento del 16.10.2014 si legge che il caso viene definito negativamente per mancanza di documentazione valida e che la pratica sarebbe stata riesaminata al momento della trasmissione della documentazione mancante, dovendosi in ogni caso considerare il decorso del termine triennale con decorrenza dal giorno dell'infortunio.
L'eccezione dell' è dunque fondata e va accolta. CP_1
Per completezza di argomentazione, si aggiunge che la domanda sarebbe infondata anche nel merito in ragione della sua incompiutezza.
3 In particolare, l'invalidità temporanea (pur posta base di una richiesta di pagamento di €.
29.400,00) è affermata in maniera del tutto generica e senza concreti riferimenti fattuali,
specie considerando che nella sentenza del Tribunale di Lagonegro relativa al processo penale si legge che il ricorrente era stato portato nell'Ospedale di Lagonegro, aveva beneficiato di una rapida medicazione, era stato prontamente dimesso ed era tornato sul luogo di lavoro. Risulta poi allegata una certificazione medica del 27.11.2012 secondo cui il ricorrente era affetto da cervicalgia e cefalea post-trauma con necessità di 6 giorni di riposo e cure, a conferma dell'incompiutezza della domanda che fa riferimento a 240 giorni di invalidità totale al 100%.
In ordine al danno biologico, le patologie indicate in ricorso debbono qualificarsi principalmente in termini di malattie professionali (come di fatto affermato anche nella c.t.p.
a firma del dott. versata in atti da parte ricorrente), non essendo indicato Parte_2
compiutamente nesso di causalità con l'infortunio sul lavoro che ha causato un trauma cranico.
La domanda è dunque infondata e va rigettata.
In ordine alle spese di lite, va rilevato che non sono state allegate in atti valide dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. da parte ricorrente, atteso che quella contenuta in ricorso fa riferimento alla somma di €. 34.481,46 (sicché appare riferita al triplo e non al doppio del reddito stabilito dagli artt. 76 e 77 DPR 115/2002) e che nella dichiarazione allegata tra le produzioni documentali, si legge che il reddito era pari ad €. 27.709,00, definito contraddittoriamente non superiore al limite di €. 23.056,82, elevato di €. 1.032,91 per ogni familiare fiscalmente a carico (senza ulteriori indicazioni).
Su tali premesse, considerato che la peculiarità delle questioni affrontate determina la compensazione di 1/3 delle spese di lite, per i restanti 2/3 le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in €. CP_1
2.810,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi.
Cosenza, 18.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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