Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 08/04/2026, n. 6341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6341 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06341/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02599/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2599 del 2022, proposto da
Gr Value Development S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., non costituito in giudizio;
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato, Antonio Pugliese, Michela Alegiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Segato in Roma, via Panama 68;
nei confronti
Chiron Energy Real Estate S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento GSEWEB/P20220069853 del 7.2.2022, recante in oggetto “FER303650 – Richiesta di iscrizione all'Asta AS_A_2021_7 ai sensi del D.M. 4 luglio 2019 per l'impianto di generazione di energia elettrica da fonte Fotovoltaica, sito nel Comune di MAZARA DEL VALLO (TP) – Comunicazione di esclusione dalla graduatoria”, con il quale il GSE ha confermato l'esclusione dall'accesso agli incentivi previsti dal d.m. 4.7.2019 dell'impianto FER 303650 (doc. 1);
- dell'elenco “Tabella B” degli impianti esclusi dall'asta per l'ammissione agli incentivi, pubblicato dal GSE sul proprio sito istituzionale in data 28.1.2022, nella parte in cui include l'impianto FER 303650 nella titolarità dell'odierna ricorrente (doc. 2);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorrer possa: (i) in parte qua, il “Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019” nella versione pubblicata in data 31.1.2022; (ii) in parte qua, il “Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019” nella versione pubblicata in data 31.1.2022; (iii) nei limiti dell'interesse azionato e solo nella parte in cui non include l'impianto dell'odierna ricorrente, della graduatoria degli impianti ammessi agli incentivi pubblicata dal GSE in data 28.1.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. NO LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente, titolare di un progetto di impianto agro voltaico, di potenza pari a 7 MW e localizzato nel Comune di Mazara del Vallo, ha impugnato il provvedimento GSEWEB/P20220069853 del 7.2.2022, con cui il GSE ha disposto l’esclusione del citato progetto dagli incentivi previsti dal DM 4 luglio 2019, evidenziando che “per gli impianti agrivoltaici non è allo stato prevista la possibilità di accesso ai meccanismi di incentivazione del DM2019”;
Rilevato che:
a) con la memoria depositata in data 17 febbraio 2025 parte ricorrente ha evidenziato che, per effetto della dilatazione delle tempistiche per la definizione del giudizio, ha stipulato un contratto privatistico di cessione dell’energia elettrica che ha consentito di realizzare ed esercire l’impianto, in coerenza con l’interesse pubblico sottostante;
b) il contratto stipulato prevede clausole di risoluzione e recesso molto gravose per la Società;
c) per effetto della mutata situazione di fatto, è venuto meno l’interesse della Società all’accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019 e, quindi, al presente giudizio;
Ritenuta, pertanto, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, in ragione della natura preliminare della decisione, di compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT NG, Presidente
NO LA, Consigliere, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LA | NT NG |
IL SEGRETARIO