TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 08/04/2026, n. 6341
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha ritenuto che, a seguito della stipula di un contratto privatistico di cessione dell'energia elettrica, la situazione di fatto sia mutata, determinando la perdita di interesse della società al proseguimento del giudizio per l'accesso agli incentivi.

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    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha ritenuto che, a seguito della stipula di un contratto privatistico di cessione dell'energia elettrica, la situazione di fatto sia mutata, determinando la perdita di interesse della società al proseguimento del giudizio per l'accesso agli incentivi.

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    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha ritenuto che, a seguito della stipula di un contratto privatistico di cessione dell'energia elettrica, la situazione di fatto sia mutata, determinando la perdita di interesse della società al proseguimento del giudizio per l'accesso agli incentivi.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, è chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto da Gr Value Development S.r.l., società titolare di un progetto di impianto agrivoltaico di potenza pari a 7 MW nel Comune di Mazara del Vallo, avverso il provvedimento GSEWEB/P20220069853 del 7 febbraio 2022, con cui il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha comunicato l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria per l'accesso agli incentivi previsti dal D.M. 4 luglio 2019. La ricorrente impugna altresì l'elenco "Tabella B" degli impianti esclusi, pubblicato dal GSE in data 28 gennaio 2022, nella parte in cui include il proprio impianto, nonché ogni atto presupposto, connesso e conseguente, inclusi i Regolamenti Operativi per l'iscrizione alle aste e l'accesso agli incentivi, e la graduatoria degli ammessi. La motivazione dell'esclusione, secondo il provvedimento impugnato, risiederebbe nel fatto che per gli impianti agrivoltaici non è prevista, allo stato, la possibilità di accesso ai meccanismi di incentivazione del D.M. 2019. Il GSE S.p.A. si è costituito in giudizio, mentre Chiron Energy Real Estate S.r.l. non è intervenuta.

A seguito della dilatazione delle tempistiche processuali, la società ricorrente ha stipulato un contratto privatistico di cessione dell'energia elettrica, che ha permesso la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, in linea con l'interesse pubblico sottostante. Tale contratto, tuttavia, contiene clausole di risoluzione e recesso molto gravose per la società. In conseguenza di questa mutata situazione fattuale, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all'accesso agli incentivi del D.M. 4 luglio 2019 e, di conseguenza, al presente giudizio. Il Tribunale Amministrativo Regionale, ritenendo fondata la dedotta improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dichiara il ricorso improcedibile. In ragione della natura preliminare della decisione e della modalità di definizione del giudizio, le spese processuali vengono compensate tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 08/04/2026, n. 6341
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6341
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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