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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6322 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5874/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
MI OM Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI AP Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5874 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e assunta in decisione all'udienza del 16.9.2025, vertente
TRA
pagina 1 di 5 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariana Parte_1 C.F._1
NA CC.
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
IO RI ed EL CC.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“ insiste affinché venga accolto l'appello proposto e, previa riforma della sentenza impugnata, venga annullata
l'ingiunzione di pagamento opposta, con vittoria di spese del doppio grado.”.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello avversario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. proponeva opposizione, ex art. 3 R.D. n. 639/1910, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Roma, avverso l'ingiunzione di pagamento emessa da in data 22.9.2015, dell'importo Controparte_1
complessivo di € 30.662,86.
L'opponente riferiva di avere ottenuto accesso ai benefici statali previsti dal D. Lgs. n. 185/2000,
c.d. agevolazioni di autoimpiego, per l'apertura di una palestra, nella misura complessiva di €
25.822,84 di cui € 15.493,70 a fondo perduto ed € 10.329,13 da restituire a tasso agevolato. Dopo avere pagina 2 di 5 restituito la quota di finanziamento, nel 2003 decideva di recedere dal contratto, avendo Pt_1
ottenuto ampie rassicurazioni sulla possibilità di agre in tal senso.
Tuttavia in data 22.9.2015 riceveva l'ingiunzione di pagamento per cui è causa, con cui gli veniva chiesta la restituzione del capitale erogato a fondo perduto, oltre interessi.
eccepiva preliminarmente la prescrizione decennale del credito restitutorio, decorrente Pt_1
dall'anno 2003, ossia dal momento in cui si sarebbe verificato col recesso il preteso inadempimento contrattuale.
Nel merito deduceva che il recesso era stato legittimamente esercitato, in quanto autorizzato dai funzionari di . CP_1
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15181/2019, rigettava l'opposizione, ritenendo non fondata l'eccezione di prescrizione e non provate le deduzioni nel merito.
2. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui veniva individuato il dies a quo
della prescrizione nella data della revoca del finanziamento e non in quella dell'asserito inadempimento.
Inoltre, ai fini della interruzione della prescrizione, era stata prodotta solo una comunicazione datata luglio 2010, in copia disconosciuta dall'opponente e recapitata a soggetto sconosciuto e non presente nel suo stato di famiglia.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto che l'asserito inadempimento si riferiva alla interruzione dell'attività finanziata in anticipo rispetto al termine quinquennale previsto in contratto.
Il Tribunale erroneamente non aveva considerato che dalla prova testimoniale assunta era emerso che i funzionari avevano riferito a che il recesso anticipato era possibile a CP_1 Pt_1
condizione della restituzione della somma ricevuta a tasso agevolato.
Con il terzo motivo è stata censurata, quale conseguenza dei predetti errori in diritto, la condanna dell'opponente alle spese di lite.
3. Il primo motivo d'appello è infondato.
pagina 3 di 5 Il provvedimento di revoca ha determinato la risoluzione del contratto di finanziamento e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute. Di conseguenza il diritto alla restituzione poteva esser esercitato solo dal momento in cui la revoca è pervenuta a conoscenza del beneficiario del finanziamento e la prescrizione decennale è decorsa quindi dal 1.10.2005.
Il termine di prescrizione risulta quindi utilmente interrotto dalla ingiunzione di pagamento ma ancor prima dalla comunicazione del luglio 2010.
La conformità della copia di tale ultimo documento all'originale non è stata oggetto di specifico disconoscimento ed è pervenuta nella sfera di conoscibilità di essendo stata recapitata Pt_1
presso l'indirizzo di quest'ultimo.
La costituzione in mora, trattandosi dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che,
per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (Cass. n. 27412/2021).
4. Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 3 del contratto di finanziamento, il beneficiario si obbligava nei confronti a svolgere, per un periodo di almeno cinque anni, a decorrere dalla data (8.10.1999) del provvedimento di ammissione al beneficio, l'attività agevolata e a destinare per almeno cinque anni i beni agevolati all'esercizio dell'attività, a custodirli e mantenerli in piena efficienza produttiva.
La violazione di tale obbligo, sempre secondo contratto, legittimava la revoca delle agevolazioni concesse.
Qualsiasi rinuncia da parte da parte di al perseguimento delle finalità pubblicistiche del CP_1
contratto avrebbe dovuto essere debitamente documentata e non semplicemente oggetto di rassicurazioni da parte di un funzionario non fornito di appositi poteri di novazione del contratto.
5. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato, anche con riferimento al terzo motivo
d'appello sulle spese di lite, subordinato all'accoglimento dei precedenti motivi.
pagina 4 di 5 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM
n. 55/2014.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI AP MI OM
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