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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ES AN, Presidente NI GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1207/2020 depositato il 28/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
CF_Rappresentante_1 Rappresentato da RI Di Pumpo -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rodi Garganico
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 132 TARSU/TIA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso Resistente/Appellato: conferma la cmc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1207/20 Ricorrente_1 Rappresentante_1La società “ Srl.” in persona dei legali rappresentanti, Difensore_1, a mezzo del , impugnava avviso di accertamento n.132/2019, notificato Comune di Rodi Garganico per Tari, anno di imposta 2019 per omesso/ parziale versamento d'imposta. Motivi ricorso Premesso, che con decorrenza dalla stagione estiva 2018, non ha più in gestione la struttura Società_1alberghiera oggetto d'imposizione “ , quindi ritiene illegittimo l'atto, nonché di aver già rappresentato, tale motivo, in sede di istanza con adesione di assenza d'imposizione; deduce altresì il difetto di motivazione. Chiede quindi, l'annullamento dell'atto, con condanna alle spese di giudizio. Il Comune, costituito in giudizio a mezzo dell'avv. E. Mensitieri, che in ragione di quanto assunto e dimostrato in ricorso l'Amministrazione ha provveduto all'annullamento dell'atto opposto, chiedendo la cessata materia del contendere..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il giudizio, può essere deciso con la declaratoria di estinzione per intervenuto annullamento dell'atto opposto..
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del ricorso. Spese compensate Così deciso in Foggia 14 novembre 2025
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ES AN, Presidente NI GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1207/2020 depositato il 28/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
CF_Rappresentante_1 Rappresentato da RI Di Pumpo -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rodi Garganico
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 132 TARSU/TIA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso Resistente/Appellato: conferma la cmc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1207/20 Ricorrente_1 Rappresentante_1La società “ Srl.” in persona dei legali rappresentanti, Difensore_1, a mezzo del , impugnava avviso di accertamento n.132/2019, notificato Comune di Rodi Garganico per Tari, anno di imposta 2019 per omesso/ parziale versamento d'imposta. Motivi ricorso Premesso, che con decorrenza dalla stagione estiva 2018, non ha più in gestione la struttura Società_1alberghiera oggetto d'imposizione “ , quindi ritiene illegittimo l'atto, nonché di aver già rappresentato, tale motivo, in sede di istanza con adesione di assenza d'imposizione; deduce altresì il difetto di motivazione. Chiede quindi, l'annullamento dell'atto, con condanna alle spese di giudizio. Il Comune, costituito in giudizio a mezzo dell'avv. E. Mensitieri, che in ragione di quanto assunto e dimostrato in ricorso l'Amministrazione ha provveduto all'annullamento dell'atto opposto, chiedendo la cessata materia del contendere..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il giudizio, può essere deciso con la declaratoria di estinzione per intervenuto annullamento dell'atto opposto..
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del ricorso. Spese compensate Così deciso in Foggia 14 novembre 2025