CASS
Sentenza 26 settembre 2022
Sentenza 26 settembre 2022
Massime • 1
La premeditazione può risultare incompatibile con il vizio parziale di mente solo quando consista in una manifestazione dell'infermità psichica da cui è affetto l'imputato, tale che il proposito criminoso coincida con un'idea fissa ossessiva rientrante nel quadro sintomatologico di quella specifica patologia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 36323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36323 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
Testo completo
36323-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI - Presidente - Sent. n. 743 / 2022 sez. UP - 17/05/2022 ME IS MICHELE BIANCHI R.G.N. 16674/2021 RO TI NC AL RE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: - PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - RA ZI nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo inoltre: ED NC ED MO ED BA MA NA avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NC AL;
uditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, nonché i difensori dell'imputato e delle parti civili. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte di assise di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero e, in parziale riforma della sentenza dalla Corte di assise in data 3 aprile 2019, ha escluso le circostanze aggravanti dei futili motivi e della premeditazione e, per l'effetto, ha ridotto la pena inflitta a GN AI ad anni 18 di reclusione con la già riconosciuta attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.). Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito l'imputato, mosso da risentimento ed esasperazione per l'epiteto "cagau", sinonimo dispregiativo di omossessuale, ripetutamente rivoltogli da un pappagallo parlante allevato dalla famiglia dei suoi vicini di casa, aveva cagionato la morte di uno dei componenti di tale nucleo familiare, MA BO TU (capo A), colpendola con un coltello a serramanico portato in luogo pubblico senza giustificato motivo (capo C) e, nello stesso contesto aveva ferito NA MA che si trovava in compagnia della vittima (capo B). La Corte distrettuale, nell'esaminare gli appelli posti dal Procuratore della Repubblica e dall'imputato, osservava, quanto all'impugnazione della parte pubblica, che essa non era consentita a mente dell'art. 593, comma 1, cod. proc. pen., la cui legittimità era stata di recente riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 34 del 2020. Tale disposizione, infatti, limita il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna che hanno modificato il titolo del reato o escluso la sussistenza di circostanze autonome o ad effetto speciale, tra le quali non rientra quella di cui all'art. 89 cod. pen. Quanto alle doglianze dell'imputato diverse da quelle relative alla premeditazione e ai motivi futili, ritenute fondate, la Corte respingeva, in primo luogo l'istanza di restituzione nel termine per proporre il giudizio abbreviato aderendo alle argomentazioni esposte nell'ordinanza, in data 21 maggio 2018, dalla Corte di assise. Evidenziava, in particolare, che la decisione di non disporre perizia psichiatrica in sede di udienza preliminare non era sindacabile, era conforme alle disposizioni di cui agli artt. 425, comma 4, e 422, comma 1, cod. proc. pen. e non aveva comunque inciso sull'esercizio della facoltà di richiedere il rito abbreviato. Sui motivi attinenti al merito della decisione, riteneva corretta la decisione della Corte di assise di escludere il vizio totale di mente in considerazione dei disposti accertamenti tecnici, della documentazione sanitaria e delle dichiarazioni dei testi che avevano assisto all'azione omicidiaria. Evidenziava, al riguardo, che anche il consulente di parte dell'imputato aveva concluso per la presenza di elementi di disturbo psicotico o delirante idonei a я 2 а provare la perdita totale della capacità di intendere e volere soltanto in termini di mera probabilità. Le aggravanti dei motivi futili e della premeditazione, pur sussistenti, risultavano giuridicamente incompatibili con il vizio parziale di mente posto che la patologia psichiatrica da cui era affetto l'imputato aveva influenzato sia la dinamica sia la ideazione del gesto criminoso.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte di appello di Cagliari e l'imputato.
3. Il Procuratore generale ha articolato quattro motivi.
3.1. Con il primo deduce violazione di legge processuale riformulando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. applicato per dichiarare inammissibile l'appello presentato dal pubblico ministero. La Corte territoriale si è limitata a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 2020 senza rispondere a nessuno dei rilievi sollevati e senza valutare i profili ulteriori di incostituzionalità. Non ha, invece, valutato se la disposizione censurata, laddove ha reso inappellabili da parte del pubblico ministero anche le sentenze di condanna che hanno riconosciuto il vizio parziale di mente, violi il parametro costituzionale della parità delle parti previsto dall'art. 111, primo comma, Cost. Né ha esaminato l'irragionevolezza del sistema che continua a prevedere la legittimazione del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze inappellabili, mezzo di impugnazione che si converte necessariamente in appello ove ricorra l'ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 569, comma 2, e 580 cod. proc. pen.
3.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 61, primo comma, n. 1, 89, 577, primo e terzo comma, cod. pen. Lamenta l'erronea esclusione della circostanze aggravanti dei futili motivi e della premeditazione. Entrambe le aggravanti sono state erroneamente ritenute influenzate dal disturbo della personalità da cui l'imputato sarebbe affetto. Tale valutazione, oltre a peccare di assertività, non tiene conto delle plurime risultanze probatorie di segno opposto contenute nella relazione del consulente nominato dal Procuratore generale nel giudizio di appello, prof. Giancarlo Nivoli, non presa in esame pur se acquisita agli atti del processo e costituente, comunque, parte integrante della memoria depositata tempestivamente. Ali La Corte ha disatteso il più recente orientamento giurisprudenziale che ritiene necessaria, sia ai fini della premeditazione che dei futili motivi, una influenza concreta della patologia sulla volontà criminosa e ha finito con il disattendere ingiustificatamente non solo i rilievi contenuti nella relazione del prof. Nivoli, per stralci ampiamente richiamata nel ricorso, ma le pur chiare considerazioni espresse dai periti, LO NT e RE IA, che avevano evidenziato, ai fini di escludere l'assenza di rilevanza causale della condizione patologica dell'imputato sulla determinazione volitiva, l'enorme sproporzione fra azione omicidiaria e stimolo che l'aveva provocata.
2.3. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione gli artt. 89 cod. pen., 192, 220, 603, comma 1, cod. proc. pen. Lamenta che la Corte di assise di appello non abbia disposto la rinnovazione dell'indagine peritale, pur richiesta concordemente dalle parti, nonostante la limitata attendibilità scientifica delle valutazioni formulate dai periti nominati dalla Corte di assise, preferendo escludere le aggravanti sulla base di una rielaborazione non confortata da nuove acquisizioni provenienti da specialisti.
2.4. Con il quarto motivo denunzia illogicità della motivazione sia laddove ha negato la rinnovazione mediante nuova perizia, che pur rappresentava una "prova decisiva", sia, più in generale, laddove non ha considerato tra gli elementi di giudizio gli atti acquisiti nel giudizio di appello e, in particolare, la relazione del prof. Nivoli trasfusa nella memoria depositata dal Procuratore generale all'udienza del 17 ottobre 2020. 3. Ricorre l'imputato, per il tramite dei difensori di fiducia che hanno sottoscritto un unico atto di impugnazione affidato a cinque motivi.
3.1. Con il primo denuncia, a mente dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. violazione di legge in relazione agli artt. 422, 425, comma 4, cod. proc. pen. e 203 cod. pen. Lamenta il mancato esercizio da parte del giudice dell'udienza preliminare del potere di integrazione probatoria di ufficio pur in presenza di elementi che imponevano l'espletamento di perizia psichiatrica, ossia le risultanze di un accertamento tecnico sulla compatibilità carceraria e di una consulenza di parte a firma del dott. Ferri che avevano messo in discussione la capacità di intendere e volere dell'imputato al momento del fatto. Erroneamente la Corte di assise di appello ha ritenuto infondata la questione, sollevata dalla difesa con l'atto di appello, sul rilievo che la decisione del giudice era insindacabile e comunque non incidente sulla scelta della parte di accedere al rito abbreviato. 4 Al contrario, stante il carattere decisivo del tema dell'imputabilità ai fini della sentenza di non luogo a procedere, il Giudice dell'udienza preliminare, a prescindere dalla scelta dell'imputato di avanzare richiesta di abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica, avrebbe dovuto comunque azionare i poteri di integrazione probatoria. In senso contrario non depone la disposizione dell'art. 425, comma 4, cod. proc. pen. che inibisce la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere qualora sia applicabile una misura di sicurezza personale. L'astratta applicabilità di tale misura, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, non impedisce l'accertamento della sussistenza dei requisiti per emettere la sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425 cod. proc. pen. anche per difetto della capacità di intendere e di volere. L'unica condizione ostativa è l'accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'imputato ai sensi dell'art. 203 cod. proc. pen.
3.2. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione a sostegno della sussistenza in fatto della premeditazione ed omessa pronuncia sulle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello sul medesimo tema. La Corte territoriale non ha argomentato su alcune evidenze istruttorie significative ed in particolare sulle dichiarazioni rese dai testimoni NA MA, SE, LA e DD che, valutate insieme con le dichiarazioni rese dall'imputato, inducono ad escludere la premeditazione ed optare per il dolo di impeto scatenato dalla pronuncia da parte della vittima di frasi offensive. Solo dopo avere ascoltato le frasi pronunziate da MA BO TU, AI si era avvicinato e solo dopo avere percepito che la signora TU e le amiche erano intenzionate a chiamare i Carabinieri era esploso, determinandosi all'accoltellamento. In senso contrario non depongono né i precedenti incontri tra l'imputato e la persona offesa, spiegabili con le abitudini di vita ripetitive del primo, né il fatto che il AI si fosse armato del coltello posto che l'arma era rimasta nella tasca per mera dimenticanza.
3.3. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione sui rilievi difensivi in punto di insussistenza della premeditazione sotto il profilo del travisamento della prova. Le evidenze probatorie utilizzate per sostenere l'ipotesi di accusa in tema di volontà omicidiaria sono al più indicative di astio nei confronti della vittima.
3.4. Con il quarto motivo denunzia vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha escluso il beneficio sulla base della gravità oggettiva del fatto commesso. Non ha attribuito adeguata rilevanza alla riconosciuta forte 5 incidenza nel processo decisionale della patologia psichiatrica da cui l'imputato è affetto.
3.5. Con il quinto motivo denunzia contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla dosimetria della pena e in particolare sulla misura, troppo contenuta, della riduzione per il vizio parziale di mente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale della Corte di appello non supera il vaglio di ammissibilità.
1.1. Il primo motivo è aspecifico, generico e comunque manifestamente infondato. Il ricorrente, senza tener conto delle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 2020 cui la sentenza impugnata rinvia per relationem, ripropone nella sostanza le medesime censure già esaminate e disattese dalla Consulta e pretende che sia il giudice della legittimità ad individuarne altre.
1.2. Il secondo motivo, pur formalmente denunciando violazione di legge, investe profili esclusivamente di merito offrendo alternative letture delle risultanze della perizia psichiatrica in tema di rapporti tra le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi e la diminuente del vizio parziale di mente.
1.2.1. La circostanza aggravante della premeditazione è stata, da sempre, ritenuta una forma aggravata del dolo, consistente in una particolare fermezza, per tempo apprezzabile, del proposito criminoso. La maggiore rimproverabilità del soggetto agente è correlata alla considerazione di una più elevata capacità a delinquere del soggetto manifestatasi in riferimento alla netta prevalenza, per un tempo consistente, della ferma risoluzione criminosa, vincente sulle ordinarie controspinte inibitorie alla realizzazione del delitto (cfr. Sez. U. n. 337 del 18 dicembre 2008, Rv. 241575) Il vizio di imputabilità dovuto a condizioni, in senso ampio, patologiche (disturbi mentali classificati o gravi disturbi della personalità tali da incidere sulla elaborazione dei processi cognitivi) presuppone, ove riconosciuta, una alterazione dell'ordinario rapporto percettivo ed elaborativo tra l'individuo e il mondo che lo circonda, tale da determinare una totale esclusione della capacità di intendere o di volere (vizio totale) o una sua forte compromissione. Premeditazione ed imputabilità operano su piani tra loro diversi: la prima, quale forma del dolo attiene al tema dell'attribuzione psichica del fatto al suo autore materiale, la seconda costituisce una condizione di fondo della persona (in tal senso già Sez. U., n. 12093 del 14.6.1980, Felloni). Sul piano sostanziale e 6 ае fenomenico, possono intersecarsi specie quando sia accertato in capo all'agente il vizio parziale di mente. In tal caso, infatti, il soggetto beneficia dell'applicazione di un'attenuante ma è pur sempre necessario, sul piano della colpevolezza, accertare l'elemento psicologico del reato (dolo o colpa) rapportandolo ad un soggetto la cui sfera cognitiva o volitiva è risultata compromessa dall'accertata infermità. Come acutamente osservato da Sez. 1, n. 17606 del 8/3/2016, Spadari, Rv. 267714 - 01 "Se il dolo è rappresentazione e volizione di condotta ed evento nella sfera psichica del soggetto agente, è indubbio dunque che la condizione - - patologica, per definizione incidente o sul dato cognitivo (intendere) o su quello volitivo (volere) può determinare un vulnus ad una piena riconoscibilità in senso giuridico del dolo (soprattutto ove se ne ipotizzi una particolare qualità) con conseguenze che non si limitano alla introduzione di una attenuazione di pena (derivante dal riconoscimento della semi-infermità) ma che pongono in discussione la ricorrenza di un particolare atteggiarsi del dolo medesimo, posto che la configurazione giuridica presuppone la valida formazione dei poli della percezione e della volizione in capo al soggetto agente". Nell'affrontare il tema della «conciliabilità» tra circostanza attenuante della semi-infermità mentale e circostanza aggravante della premeditazione la giurisprudenza, pur costantemente escludendo un'incompatibilità astratta e teorica tra i due istituti, è pervenuta a soluzioni differenziate. Negli anni '80 e '90 si è posto l'accento sulla difficile coesistenza affermando che sussiste incompatibilità quando la premeditazione è un effetto della malattia che costituisce l'essenza della infermità o quando questa incida sul processo intellettivo o volitivo, sconvolgendoli. Si è, in particolare, precisato che il giudice in presenza di un soggetto che denunci un quadro morboso rilevante, specie se con spunti deliranti che si presentano correlati al delitto, deve procedere ad un'approfondita disamina logica e critica di tutti gli elementi in suo possesso per accertare se la condizione psicopatologica dell'imputato fosse tale da ostacolare o impedire in concreto quella riflessione più intensa che caratterizza l'elemento psicologico proprio dell'aggravante della premeditazione (Sez. I del 7 dicembre 1987, ric. Gubinelli). Ancora più chiaramente nel senso di attribuire rilevanza a tutte le componenti patologiche effettivamente incidenti sul processo formativo della volontà si afferma, Sez. I n. 2268 del 18 dicembre 1991, De Negri, Rv. 191117 ha escluso la sussistenza della compatibilità "tutte le volte che si riscontri che la malattia mentale incida sulle capacità critiche determinando la fissazione dell'ideazione, senza possibilità del sorgere di quel conflitto interiore tra spinte al delitto e controspinte inibitorie, che costituisce il fondamento del maggiore disvalore della 7 condotta e dell'aggravamento di pena. È questo un accertamento di fatto, collegato alla tipologia e gravità della patologia, che sfugge a censure di legittimità quando sia adeguatamente e logicamente motivato". A partire da Cass. Sez. I n. 3240 del 25 gennaio 1994, Maso, Rv 199488, la incompatibilità è stata ristretta alla ipotesi in cui il quadro patologico alteri l'ordinario processo di formazione della volontà mediante una precisa sintomatologia tesa a determinare l'idea fissa ossessiva. Non è sufficiente la accertata «incidenza» della patologia sul processo complessivo di formazione e perduranza della volontà, ma occorre che il proposito criminoso coincida con un'idea fissa ossessiva facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità. In altri termini, la premeditazione può risultare incompatibile con il vizio di mente (nella specie, parziale) nella sola ipotesi in cui consista in una manifestazione dell'infermità psichica da cui è affetto l'imputato (tra cui Cass. Sez. 1, n. 9015 del 4.2.2009, Petralito, Rv 242878; Sez. 1, n. 1484 del 13.10 1998, Ingaglio, Rv. 212646; Sez. 1, n. 8057 del 4.6.1992, Di Mauro, RV 191308; Sez. U., n. 1 del 23.2.1957, Maggiore, Rv. 097801). Infine, un ultimo orientamento, al fine di evitare "una sopravvalutazione dell'inquadramento medico-legale rispetto a quello giuridico" e di attribuire esclusiva rilevanza all'effettiva incidenza della concreta alterazione dallo stato patologico riscontrato sull'intensità e qualità del dolo specie laddove il riconoscimento della condizione patologica derivi da un accertato grave disturbo della personalità funzionalmente correlato all'atto (Sez. U n. 9163 del 25 gennaio 2005, Raso), e tale da incidere, scemandola grandemente, sul processo formativo della volontà, ha precisato che "l'affermazione della circostanza aggravante della premeditazione richiede un approfondito esame delle emergenze processuali che porti ad escludere, con assoluta certezza, che la persistenza del proposito criminoso sia stata concretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati alla formazione o alla persistenza della volontà criminosa". Tanto posto la sentenza impugnata non è incorsa nella denunziata violazione di legge. Pur dichiarando di aderire all'orientamento più recente che, per escludere la compatibilità del vizio parziale di mente con la premeditazione, ritiene sufficiente una "concreta influenza" della patologia sulla persistenza del proposito criminoso, a ben vedere, non si è nella sostanza discostata dall'opzione ermeneutica più restrittiva, condivisa dal Collegio perché più aderente alla natura giuridica degli istituti coinvolti, che, allo stesso fine, ritiene, invece, necessario che l'elemento ideologico e cronologico della premeditazione coincidano con "l'idea fissa ossessiva 8 f a fl- facente parte del quadro sintomatologico dell'infermità psichica da cui è affetto l'imputato" (cfr. Sez. 1, n. 9015 del 4 febbraio 2009, Petralito, Rv 242878). Richiamando (pag. 14) i passi della perizia analiticamente esaminati in precedenza (pag. 9), ha correttamente rilevato che la premeditazione era stata influenzata in maniera decisiva ed assorbente dal disturbo della personalità di cui in buona sostanza costruiva diretta manifestazione in termini di ossessione (... la premeditazione ... entra all'interno di questo disturbo psicopatologico ... non è una condizione esterna). Nello stesso senso si esprime la ben più ampia motivazione della sentenza di primo grado (pag. 46 e seg.), in larga parte condivisa da quella impugnata, che, per quanto sia pervenuta sul punto a conclusioni opposte, non mette in discussione, riportando ampi stralci dell'elaborato peritale, che la premeditazione sia stata condizionata in misura decisiva dal disturbo mentale che determinava nell'imputato idee ossessive, influenzando il processo volitivo.
1.2.2. Per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 1) cod. pen. è necessario che la condotta attiva od omissiva integrante il reato sia stata determinata da una causa psichica assolutamente sproporzionata e del tutto ingiustificata. Per stabilire il carattere "futile" o meno del motivo non può adottarsi né una prospettiva di tipo individualistico, che valorizzi in via esclusiva l'atteggiamento personale dell'agente rispetto alla causa psichica che lo ha determinato, né una prospettiva di tipo oggettivo che valorizzi solo il carattere criminoso dell'impulso che ha determinato l'azione o l'omissione. Nel primo caso dovrebbe sempre concludersi sempre per la non futilità del motivo, atteso che, dal punto di vista dell'autore del reato, il motivo finisce con l'essere tendenzialmente sempre plausibile, giustificato, mai pretestuoso. Nella seconda ipotesi si concluderebbe sempre per la futilità del motivo, essendo oltremodo difficile non considerare sproporzionata rispetto ad un reato, specie se efferato, una causa psichica comunque disapprovata dall'ordinamento. Per ancorare la nozione dell'aggravante a parametri di comparazione più certi e meno arbitrari la giurisprudenza di legittimità ha elaborato criteri generali sulla scorta dei quali formulare il giudizio di sproporzione. Secondo l'indirizzo tradizionale, la sproporzione andrebbe rapportata al parametro costituito dal "comune sentire" ovvero a una condivisa percezione della distanza, sul piano assiologico, tra reato realizzato e motivo che lo ha determinato, nel senso che il motivo deve essere ritenuto "futile" quando esso possa essere ricondotto a qualsiasi causale così lieve, banale e sproporzionata rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa (in questa prospettiva Cass. Sez. 1, n. 9 & aciff 35369 del 4 luglio 2007, Z.H.H., Rv. 237686 e Sez. 1, n. 4453 del 11 febbraio 2000, Dolce, Rv. 215806, in cui si fa riferimento alla "coscienza collettiva"; Sez. 1, n. 17309 del 19 marzo 2008, Calisti e altri, Rv. 240001; Sez. 1, n. 24683 del 22 maggio 2008, Lana, Rv. 240905, che fanno riferimento alla "generalità delle persone"; Sez. 1, n. 29377 del 8/05/2009, Albanese,- Rv. 244645; Sez. 1, n. 39261 del 13 ottobre 2010, Mele, Rv. 248832; Sez. 1, n. 59/14 del 1° ottobre 2013, Femia, Rv. 258598; Sez. 5, n. 41052 del 19 giugno 2014, Barnaba, Rv. 260360; Sez. 5, n. 38377 del 1° febbraio 2017, Plazio, Rv. 271115, nelle quali il riferimento è al "comune modo di sentire"). Secondo un più recente orientamento è preferibile ancorare il giudizio sulla proporzionalità della condotta criminosa rispetto al motivo che l'ha determinata al parametro costituito dalle norme costituzionali e dalla gerarchia che esse attribuiscono agli interessi coinvolti attraverso, però, un accertamento da realizzarsi secondo una scansione bifasica: una volta riscontrata la sproporzione tra il reato e la ragione soggettiva che lo ha determinato, deve successivamente esplicarsi un ulteriore giudizio, volto a stabilire se essa abbia o meno connotato, in maniera particolarmente significativa e pregnante l'atteggiamento dell'agente rispetto al reato, giustificando un giudizio di maggiore riprovevolezza e di più accentuata pericolosità nei suoi confronti (Sez. 5, n. 45138 del 27 giugno 2019, Vetuschi, Rv. 277641 01; Sez. 1, n. 59/14 del 1° ottobre 2013, Rv. 258598 - 01; Sez. 1, n. 16889/18 del 21 dicembre 2017, D'Aggiano, Rv. 273119 - 01). Dunque, accanto al dato, oggettivo, della sproporzione tra la ragione soggettiva che ha determinato la condotta criminosa e il reato concretamente realizzato, occorre valorizzare anche un dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare la sproporzione quale espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, che si connota come il mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale, del tutto avulso da uno scopo che non sia la mera commissione del reato (Sez. 5, n. 25940 del 30 giugno 2020, M., Rv. 280103). In quest'ottica non possono essere trascurate le condizioni psichiche in cui versa l'imputato ove incidenti sulla determinazione criminosa. Non sussiste, sul piano astratto, alcuna incompatibilità tra il vizio parziale di mente e la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 1 cod. pen. in quanto i motivi abietti o futili non costituiscono in sé una costante e diretta estrinsecazione della infermità per la quale la capacità di intendere e di volere può risultare grandemente scemata. Il giudizio di compatibilità deve essere svolto tramite un apprezzamento della situazione sottoposta in concreto al giudice di merito (Sez. 5, n. 13515/17 del 6 dicembre 2016, C., Rv. 269707; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 526/05 del 1° dicembre 2004, 10 & av fi Cretarola, Rv. 230778). Tale compatibilità, però, non può essere affermata in termini esclusivamente sistematici, postulando un accertamento del Giudice di merito fondato sulle emergenze probatorie relative alla patologia psichica da cui risulta affetto l'imputato, finalizzato a stabilire se e in che misura la condizione di infermità patita dall'imputato possa essere correlata alla futilità dei motivi che lo avevano indotto ad agire, commettendo il reato per cui si procede. I futili motivi, del resto, non costituiscono un'estrinsecazione diretta delle infermità psichiche per le quali la capacità di intendere e di volere può ritenersi grandemente scemata, con la conseguenza che la compatibilità tra le due connotazioni del comportamento criminoso dell'imputato deve essere verificata, caso per caso, sulla base delle emergenze probatorie concrete (Cass. Sez. 5, n. 13515/17 del 6 dicembre 2016, C., Rv. 269707-01; Sez. 2, n. 15571/13 del 13 dicembre 2012, Di Blasi, Rv. 255781-01; Sez. 1, n. 526/05 del 1° dicembre 2004, Cretarola, Rv. 230778-01). La necessità di una verifica concreta del rapporto di compatibilità tra il vizio parziale di mente e l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen. discende ulteriormente dal fatto che la futilità del movente criminoso costituisce un indice rivelatore di uno spiccato "istinto criminale", rispetto al quale la capacità di intendere e di volere - laddove accertata non è coessenziale al riconoscimento della circostanza in questione. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Il riconoscimento della futilità del motivo presuppone, da parte del giudice, la necessaria identificazione in concreto della natura e della portata della ragione giustificatrice della condotta delittuosa, quale univoco indice di un istinto criminale più spiccato e di un elevato grado di pericolosità dell'agente»> (Cass. Sez. 1, n. 18779 del 27 marzo 2013, Filocamo, Rv. 256015; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1489/13 del 29 novembre 2012, Titta, Rv. 254269). La sentenza impugnata, seguendo un percorso motivazionale non illogico, dopo avere ribadito che il motivo dell'azione, come già ritenuto dalla sentenza di primo grado in sintonia con l'accertamento peritale, era stato condizionato, in via diretta ed immediata, dallo stato patologico psichiatrico di AI, ha aggiunto, confutando le contrarie argomentazioni della Corte di assise, che tale stimolo all'azione alla luce della patologia sofferta da quest'ultimo, come descritta dai periti, e della sua incidenza nella formazione della determinazione criminosa - non poteva considerarsi né sproporzionato ed ingiustificato, quindi futile. Una volta dato per accertato che l'imputato era pienamente convinto che il pappagallo, appositamente addestrato dai vicini malevoli, lo insultasse quotidianamente e che questo fatto era divenuta per lui un'idea fissa ed 11 al insopportabile che lo aveva determinato a pianificare l'agguato mortale, era conseguenziale ritenere che siffatta alterazione di un fatto vero, per quanto costituisse una causale oggettivamente sproporzionata rispetto al gesto compiuto, non costituiva sul piano dell'atteggiamento soggettivo, proprio perché diretta derivazione delle condizioni mentali dell'imputato e del disturbo da cui era affetto, un impulso maggiormente riprovevole o comunque sintomatico di una pericolosità sociale autonomamente apprezzabile come evento idoneo ad aggravare il reato.
1.3. Il terzo motivo, relativo all' omessa rinnovazione dell'indagine peritale, è generico, oltre che manifestamente infondato. E' pacifico che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (ex plurimis Sez. U, n. 12602/16 del 17 dicembre 2015, Ricci, Rv. 266820-01). Il rigetto, anche implicito, dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine al tema oggetto dell'accertamento tecnico, nella specie la capacità di intendere e volere dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 2972/21 del 4 dicembre 2020, G., Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16 luglio 2013, Trecca, Rv. 257741 - 01; Sez. 3, n. 24294 del 7 aprile 2010, D.S.B., Rv. 247872-01). La sentenza impugnata ha valorizzato le risultanze della perizia e delle consulenze ritualmente acquisite nel giudizio di primo grado ritenendole esaustive;
d'altra canto il Procuratore ricorrente non ha indicato, con il necessario livello di specificità, le criticità dei citati elaborati che avrebbero imposto un approfondimento dell'indagine tecnica, postulandone astrattamente la limata attendibilità scientifica.
1.4. Il quarto motivo, relativo all'omessa rinnovazione dell'indagine peritale, non denuncia né un vizio rilevante ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., né un vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La perizia non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva", trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove citato art. 606, comma 1, lett. d), attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. (Sez. U, n. 39746 del 23 marzo 2017, A. e altro, Rv. 270936 -01). 12 al-Яс fr Quanto all'omessa valutazione nell'apparato argomentativo della consulenza del prof. Nivoli, parzialmente trasfusa in una memoria del Procuratore generale, essa non integra una lacuna rilevante non solo perché non è stata chiarita la sua decisività, ma anche perché nel giudizio di appello, la consulenza tecnica non può essere introdotta ed acquisita come memoria ex art. 121 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 10968/19 del 18 dicembre 2018, Picchiottino, Rv. 275769 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione dei giudici di merito di non prendere in considerazione il contributo del consulente di parte, contenuto in una "memoria tecnica" allegata all'atto di appello, in assenza di richiesta di rinnovazione istruttoria).
2. Il ricorso dell'imputato propone censure anch'esse inammissibili.
2.1. Il primo motivo, relativo all'omesso esercizio dei poteri di integrazione attributi dall'art. 422 cod. proc. pen. al giudice dell'udienza preliminare, è manifestamente infondato. Correttamente la Corte ha escluso che la decisione del G.U.P. non abbia inciso sulla scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato;
egli, infatti, avrebbe potuto ottenere l'accertamento tecnico della sua asserita non imputabilità, utilizzando lo strumento, ben più efficace, di condizionare la richiesta del giudizio abbreviato al suo espletamento. In ogni caso, la decisione del G.U.P. non è sindacabile alla luce della natura processuale della sentenza di non luogo a procedere che non implica un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato ma sull'inutilità del dibattimento. Vanno ricordati i principi giurisprudenziali formatisi sul tema: Attesa la funzione di "filtro" svolta dall'udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il G.U.P. deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito Il giudice dell'udienza preliminare è, infatti chiamato ad una rigorosa valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, ovvero a verificare se gli elementi a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio siano idonei a dimostrare la sussistenza di una minima probabilità che, all'esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell'imputato e, a tal fine, può avvalersi dei poteri di integrazione delle indagini, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non può essere oggetto di ricorso sotto il profilo della "eccessiva ampiezza", posto che l'unico limite processuale all'utilizzazione di tale potere è rappresentato dall'essere lo stesso finalizzato alle valutazioni suddette. 13 & a fi Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori od insufficienti;
ne consegue che, nell'ipotesi di diverse ed opposte valutazioni tecniche, non spetta al G.U.P. decidere quale perizia sia maggiormente attendibile, dovendo egli solo verificare se gli elementi acquisiti a carico dell'imputato risultino irrimediabilmente insufficienti o contraddittori, in ragione di eventuali manifeste incongruenze del contributo dell'esperto posto a sostegno dell'accusa o dell'errata piattaforma fattuale assunta ovvero della palese insipienza tecnica del metodo o dell'elaborazione (Sez. 4, n. 32574 del 12 luglio 2016, P.C. in proc. Trimarchi e altri, Rv. 267457 - 01) 2.2. Il secondo ed il terzo motivo, oltre a sollecitare apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito sono inammissibili per carenza di interesse ad impugnare perché attingono una statuizione favorevole all'imputato ossia l'esclusione dell'aggravante della premeditazione sia pure giustificata non dall'insussistenza degli elementi costitutivi ma dalla incompatibilità in concreto con il vizio parziale di mente. Va, al riguardo, ricordato che nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza -a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Cass. Sez. U, n. 6624/12 del 27 ottobre 2011, Marinaj, Rv. 251693 - 01).
2.3. Gli ultimi due motivi, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, sono interamente versati in fatto e non si confrontano con la motivazione che ha giustificato tanto il diniego del beneficio quanto l'esercizio del potere di commisurazione della pena, attribuendo rilevanza ad elementi negativi assai significativi quali la gravità del fatto e agli altri criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte 14 Ra ff abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. L'imputato ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili, ED ON e ED AN, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Cagliari con separato decreto, ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. Un., n. 5464/20 del 26 settembre 2019, De Falco, Rv. 277760 -01), il cui pagamento va disposto in favore dello Stato. GN AI va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ED AR e MA NA, che liquida nella misura complessiva di euro 4.560, 00, oltre accessori di legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ED ON e ED AN ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ED AR e MA NA che liquida in complessivi euro 4.560, oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma 17 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente EN SE CC AN AL чеRB Филоко сле даffi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 SET 2022 forCANCELLIERE 15 RO DI
udita la relazione svolta dal Consigliere NC AL;
uditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, nonché i difensori dell'imputato e delle parti civili. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte di assise di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero e, in parziale riforma della sentenza dalla Corte di assise in data 3 aprile 2019, ha escluso le circostanze aggravanti dei futili motivi e della premeditazione e, per l'effetto, ha ridotto la pena inflitta a GN AI ad anni 18 di reclusione con la già riconosciuta attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.). Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito l'imputato, mosso da risentimento ed esasperazione per l'epiteto "cagau", sinonimo dispregiativo di omossessuale, ripetutamente rivoltogli da un pappagallo parlante allevato dalla famiglia dei suoi vicini di casa, aveva cagionato la morte di uno dei componenti di tale nucleo familiare, MA BO TU (capo A), colpendola con un coltello a serramanico portato in luogo pubblico senza giustificato motivo (capo C) e, nello stesso contesto aveva ferito NA MA che si trovava in compagnia della vittima (capo B). La Corte distrettuale, nell'esaminare gli appelli posti dal Procuratore della Repubblica e dall'imputato, osservava, quanto all'impugnazione della parte pubblica, che essa non era consentita a mente dell'art. 593, comma 1, cod. proc. pen., la cui legittimità era stata di recente riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 34 del 2020. Tale disposizione, infatti, limita il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna che hanno modificato il titolo del reato o escluso la sussistenza di circostanze autonome o ad effetto speciale, tra le quali non rientra quella di cui all'art. 89 cod. pen. Quanto alle doglianze dell'imputato diverse da quelle relative alla premeditazione e ai motivi futili, ritenute fondate, la Corte respingeva, in primo luogo l'istanza di restituzione nel termine per proporre il giudizio abbreviato aderendo alle argomentazioni esposte nell'ordinanza, in data 21 maggio 2018, dalla Corte di assise. Evidenziava, in particolare, che la decisione di non disporre perizia psichiatrica in sede di udienza preliminare non era sindacabile, era conforme alle disposizioni di cui agli artt. 425, comma 4, e 422, comma 1, cod. proc. pen. e non aveva comunque inciso sull'esercizio della facoltà di richiedere il rito abbreviato. Sui motivi attinenti al merito della decisione, riteneva corretta la decisione della Corte di assise di escludere il vizio totale di mente in considerazione dei disposti accertamenti tecnici, della documentazione sanitaria e delle dichiarazioni dei testi che avevano assisto all'azione omicidiaria. Evidenziava, al riguardo, che anche il consulente di parte dell'imputato aveva concluso per la presenza di elementi di disturbo psicotico o delirante idonei a я 2 а provare la perdita totale della capacità di intendere e volere soltanto in termini di mera probabilità. Le aggravanti dei motivi futili e della premeditazione, pur sussistenti, risultavano giuridicamente incompatibili con il vizio parziale di mente posto che la patologia psichiatrica da cui era affetto l'imputato aveva influenzato sia la dinamica sia la ideazione del gesto criminoso.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte di appello di Cagliari e l'imputato.
3. Il Procuratore generale ha articolato quattro motivi.
3.1. Con il primo deduce violazione di legge processuale riformulando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. applicato per dichiarare inammissibile l'appello presentato dal pubblico ministero. La Corte territoriale si è limitata a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 2020 senza rispondere a nessuno dei rilievi sollevati e senza valutare i profili ulteriori di incostituzionalità. Non ha, invece, valutato se la disposizione censurata, laddove ha reso inappellabili da parte del pubblico ministero anche le sentenze di condanna che hanno riconosciuto il vizio parziale di mente, violi il parametro costituzionale della parità delle parti previsto dall'art. 111, primo comma, Cost. Né ha esaminato l'irragionevolezza del sistema che continua a prevedere la legittimazione del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze inappellabili, mezzo di impugnazione che si converte necessariamente in appello ove ricorra l'ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 569, comma 2, e 580 cod. proc. pen.
3.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 61, primo comma, n. 1, 89, 577, primo e terzo comma, cod. pen. Lamenta l'erronea esclusione della circostanze aggravanti dei futili motivi e della premeditazione. Entrambe le aggravanti sono state erroneamente ritenute influenzate dal disturbo della personalità da cui l'imputato sarebbe affetto. Tale valutazione, oltre a peccare di assertività, non tiene conto delle plurime risultanze probatorie di segno opposto contenute nella relazione del consulente nominato dal Procuratore generale nel giudizio di appello, prof. Giancarlo Nivoli, non presa in esame pur se acquisita agli atti del processo e costituente, comunque, parte integrante della memoria depositata tempestivamente. Ali La Corte ha disatteso il più recente orientamento giurisprudenziale che ritiene necessaria, sia ai fini della premeditazione che dei futili motivi, una influenza concreta della patologia sulla volontà criminosa e ha finito con il disattendere ingiustificatamente non solo i rilievi contenuti nella relazione del prof. Nivoli, per stralci ampiamente richiamata nel ricorso, ma le pur chiare considerazioni espresse dai periti, LO NT e RE IA, che avevano evidenziato, ai fini di escludere l'assenza di rilevanza causale della condizione patologica dell'imputato sulla determinazione volitiva, l'enorme sproporzione fra azione omicidiaria e stimolo che l'aveva provocata.
2.3. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione gli artt. 89 cod. pen., 192, 220, 603, comma 1, cod. proc. pen. Lamenta che la Corte di assise di appello non abbia disposto la rinnovazione dell'indagine peritale, pur richiesta concordemente dalle parti, nonostante la limitata attendibilità scientifica delle valutazioni formulate dai periti nominati dalla Corte di assise, preferendo escludere le aggravanti sulla base di una rielaborazione non confortata da nuove acquisizioni provenienti da specialisti.
2.4. Con il quarto motivo denunzia illogicità della motivazione sia laddove ha negato la rinnovazione mediante nuova perizia, che pur rappresentava una "prova decisiva", sia, più in generale, laddove non ha considerato tra gli elementi di giudizio gli atti acquisiti nel giudizio di appello e, in particolare, la relazione del prof. Nivoli trasfusa nella memoria depositata dal Procuratore generale all'udienza del 17 ottobre 2020. 3. Ricorre l'imputato, per il tramite dei difensori di fiducia che hanno sottoscritto un unico atto di impugnazione affidato a cinque motivi.
3.1. Con il primo denuncia, a mente dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. violazione di legge in relazione agli artt. 422, 425, comma 4, cod. proc. pen. e 203 cod. pen. Lamenta il mancato esercizio da parte del giudice dell'udienza preliminare del potere di integrazione probatoria di ufficio pur in presenza di elementi che imponevano l'espletamento di perizia psichiatrica, ossia le risultanze di un accertamento tecnico sulla compatibilità carceraria e di una consulenza di parte a firma del dott. Ferri che avevano messo in discussione la capacità di intendere e volere dell'imputato al momento del fatto. Erroneamente la Corte di assise di appello ha ritenuto infondata la questione, sollevata dalla difesa con l'atto di appello, sul rilievo che la decisione del giudice era insindacabile e comunque non incidente sulla scelta della parte di accedere al rito abbreviato. 4 Al contrario, stante il carattere decisivo del tema dell'imputabilità ai fini della sentenza di non luogo a procedere, il Giudice dell'udienza preliminare, a prescindere dalla scelta dell'imputato di avanzare richiesta di abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica, avrebbe dovuto comunque azionare i poteri di integrazione probatoria. In senso contrario non depone la disposizione dell'art. 425, comma 4, cod. proc. pen. che inibisce la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere qualora sia applicabile una misura di sicurezza personale. L'astratta applicabilità di tale misura, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, non impedisce l'accertamento della sussistenza dei requisiti per emettere la sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425 cod. proc. pen. anche per difetto della capacità di intendere e di volere. L'unica condizione ostativa è l'accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'imputato ai sensi dell'art. 203 cod. proc. pen.
3.2. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione a sostegno della sussistenza in fatto della premeditazione ed omessa pronuncia sulle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello sul medesimo tema. La Corte territoriale non ha argomentato su alcune evidenze istruttorie significative ed in particolare sulle dichiarazioni rese dai testimoni NA MA, SE, LA e DD che, valutate insieme con le dichiarazioni rese dall'imputato, inducono ad escludere la premeditazione ed optare per il dolo di impeto scatenato dalla pronuncia da parte della vittima di frasi offensive. Solo dopo avere ascoltato le frasi pronunziate da MA BO TU, AI si era avvicinato e solo dopo avere percepito che la signora TU e le amiche erano intenzionate a chiamare i Carabinieri era esploso, determinandosi all'accoltellamento. In senso contrario non depongono né i precedenti incontri tra l'imputato e la persona offesa, spiegabili con le abitudini di vita ripetitive del primo, né il fatto che il AI si fosse armato del coltello posto che l'arma era rimasta nella tasca per mera dimenticanza.
3.3. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione sui rilievi difensivi in punto di insussistenza della premeditazione sotto il profilo del travisamento della prova. Le evidenze probatorie utilizzate per sostenere l'ipotesi di accusa in tema di volontà omicidiaria sono al più indicative di astio nei confronti della vittima.
3.4. Con il quarto motivo denunzia vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha escluso il beneficio sulla base della gravità oggettiva del fatto commesso. Non ha attribuito adeguata rilevanza alla riconosciuta forte 5 incidenza nel processo decisionale della patologia psichiatrica da cui l'imputato è affetto.
3.5. Con il quinto motivo denunzia contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla dosimetria della pena e in particolare sulla misura, troppo contenuta, della riduzione per il vizio parziale di mente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale della Corte di appello non supera il vaglio di ammissibilità.
1.1. Il primo motivo è aspecifico, generico e comunque manifestamente infondato. Il ricorrente, senza tener conto delle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 2020 cui la sentenza impugnata rinvia per relationem, ripropone nella sostanza le medesime censure già esaminate e disattese dalla Consulta e pretende che sia il giudice della legittimità ad individuarne altre.
1.2. Il secondo motivo, pur formalmente denunciando violazione di legge, investe profili esclusivamente di merito offrendo alternative letture delle risultanze della perizia psichiatrica in tema di rapporti tra le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi e la diminuente del vizio parziale di mente.
1.2.1. La circostanza aggravante della premeditazione è stata, da sempre, ritenuta una forma aggravata del dolo, consistente in una particolare fermezza, per tempo apprezzabile, del proposito criminoso. La maggiore rimproverabilità del soggetto agente è correlata alla considerazione di una più elevata capacità a delinquere del soggetto manifestatasi in riferimento alla netta prevalenza, per un tempo consistente, della ferma risoluzione criminosa, vincente sulle ordinarie controspinte inibitorie alla realizzazione del delitto (cfr. Sez. U. n. 337 del 18 dicembre 2008, Rv. 241575) Il vizio di imputabilità dovuto a condizioni, in senso ampio, patologiche (disturbi mentali classificati o gravi disturbi della personalità tali da incidere sulla elaborazione dei processi cognitivi) presuppone, ove riconosciuta, una alterazione dell'ordinario rapporto percettivo ed elaborativo tra l'individuo e il mondo che lo circonda, tale da determinare una totale esclusione della capacità di intendere o di volere (vizio totale) o una sua forte compromissione. Premeditazione ed imputabilità operano su piani tra loro diversi: la prima, quale forma del dolo attiene al tema dell'attribuzione psichica del fatto al suo autore materiale, la seconda costituisce una condizione di fondo della persona (in tal senso già Sez. U., n. 12093 del 14.6.1980, Felloni). Sul piano sostanziale e 6 ае fenomenico, possono intersecarsi specie quando sia accertato in capo all'agente il vizio parziale di mente. In tal caso, infatti, il soggetto beneficia dell'applicazione di un'attenuante ma è pur sempre necessario, sul piano della colpevolezza, accertare l'elemento psicologico del reato (dolo o colpa) rapportandolo ad un soggetto la cui sfera cognitiva o volitiva è risultata compromessa dall'accertata infermità. Come acutamente osservato da Sez. 1, n. 17606 del 8/3/2016, Spadari, Rv. 267714 - 01 "Se il dolo è rappresentazione e volizione di condotta ed evento nella sfera psichica del soggetto agente, è indubbio dunque che la condizione - - patologica, per definizione incidente o sul dato cognitivo (intendere) o su quello volitivo (volere) può determinare un vulnus ad una piena riconoscibilità in senso giuridico del dolo (soprattutto ove se ne ipotizzi una particolare qualità) con conseguenze che non si limitano alla introduzione di una attenuazione di pena (derivante dal riconoscimento della semi-infermità) ma che pongono in discussione la ricorrenza di un particolare atteggiarsi del dolo medesimo, posto che la configurazione giuridica presuppone la valida formazione dei poli della percezione e della volizione in capo al soggetto agente". Nell'affrontare il tema della «conciliabilità» tra circostanza attenuante della semi-infermità mentale e circostanza aggravante della premeditazione la giurisprudenza, pur costantemente escludendo un'incompatibilità astratta e teorica tra i due istituti, è pervenuta a soluzioni differenziate. Negli anni '80 e '90 si è posto l'accento sulla difficile coesistenza affermando che sussiste incompatibilità quando la premeditazione è un effetto della malattia che costituisce l'essenza della infermità o quando questa incida sul processo intellettivo o volitivo, sconvolgendoli. Si è, in particolare, precisato che il giudice in presenza di un soggetto che denunci un quadro morboso rilevante, specie se con spunti deliranti che si presentano correlati al delitto, deve procedere ad un'approfondita disamina logica e critica di tutti gli elementi in suo possesso per accertare se la condizione psicopatologica dell'imputato fosse tale da ostacolare o impedire in concreto quella riflessione più intensa che caratterizza l'elemento psicologico proprio dell'aggravante della premeditazione (Sez. I del 7 dicembre 1987, ric. Gubinelli). Ancora più chiaramente nel senso di attribuire rilevanza a tutte le componenti patologiche effettivamente incidenti sul processo formativo della volontà si afferma, Sez. I n. 2268 del 18 dicembre 1991, De Negri, Rv. 191117 ha escluso la sussistenza della compatibilità "tutte le volte che si riscontri che la malattia mentale incida sulle capacità critiche determinando la fissazione dell'ideazione, senza possibilità del sorgere di quel conflitto interiore tra spinte al delitto e controspinte inibitorie, che costituisce il fondamento del maggiore disvalore della 7 condotta e dell'aggravamento di pena. È questo un accertamento di fatto, collegato alla tipologia e gravità della patologia, che sfugge a censure di legittimità quando sia adeguatamente e logicamente motivato". A partire da Cass. Sez. I n. 3240 del 25 gennaio 1994, Maso, Rv 199488, la incompatibilità è stata ristretta alla ipotesi in cui il quadro patologico alteri l'ordinario processo di formazione della volontà mediante una precisa sintomatologia tesa a determinare l'idea fissa ossessiva. Non è sufficiente la accertata «incidenza» della patologia sul processo complessivo di formazione e perduranza della volontà, ma occorre che il proposito criminoso coincida con un'idea fissa ossessiva facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità. In altri termini, la premeditazione può risultare incompatibile con il vizio di mente (nella specie, parziale) nella sola ipotesi in cui consista in una manifestazione dell'infermità psichica da cui è affetto l'imputato (tra cui Cass. Sez. 1, n. 9015 del 4.2.2009, Petralito, Rv 242878; Sez. 1, n. 1484 del 13.10 1998, Ingaglio, Rv. 212646; Sez. 1, n. 8057 del 4.6.1992, Di Mauro, RV 191308; Sez. U., n. 1 del 23.2.1957, Maggiore, Rv. 097801). Infine, un ultimo orientamento, al fine di evitare "una sopravvalutazione dell'inquadramento medico-legale rispetto a quello giuridico" e di attribuire esclusiva rilevanza all'effettiva incidenza della concreta alterazione dallo stato patologico riscontrato sull'intensità e qualità del dolo specie laddove il riconoscimento della condizione patologica derivi da un accertato grave disturbo della personalità funzionalmente correlato all'atto (Sez. U n. 9163 del 25 gennaio 2005, Raso), e tale da incidere, scemandola grandemente, sul processo formativo della volontà, ha precisato che "l'affermazione della circostanza aggravante della premeditazione richiede un approfondito esame delle emergenze processuali che porti ad escludere, con assoluta certezza, che la persistenza del proposito criminoso sia stata concretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati alla formazione o alla persistenza della volontà criminosa". Tanto posto la sentenza impugnata non è incorsa nella denunziata violazione di legge. Pur dichiarando di aderire all'orientamento più recente che, per escludere la compatibilità del vizio parziale di mente con la premeditazione, ritiene sufficiente una "concreta influenza" della patologia sulla persistenza del proposito criminoso, a ben vedere, non si è nella sostanza discostata dall'opzione ermeneutica più restrittiva, condivisa dal Collegio perché più aderente alla natura giuridica degli istituti coinvolti, che, allo stesso fine, ritiene, invece, necessario che l'elemento ideologico e cronologico della premeditazione coincidano con "l'idea fissa ossessiva 8 f a fl- facente parte del quadro sintomatologico dell'infermità psichica da cui è affetto l'imputato" (cfr. Sez. 1, n. 9015 del 4 febbraio 2009, Petralito, Rv 242878). Richiamando (pag. 14) i passi della perizia analiticamente esaminati in precedenza (pag. 9), ha correttamente rilevato che la premeditazione era stata influenzata in maniera decisiva ed assorbente dal disturbo della personalità di cui in buona sostanza costruiva diretta manifestazione in termini di ossessione (... la premeditazione ... entra all'interno di questo disturbo psicopatologico ... non è una condizione esterna). Nello stesso senso si esprime la ben più ampia motivazione della sentenza di primo grado (pag. 46 e seg.), in larga parte condivisa da quella impugnata, che, per quanto sia pervenuta sul punto a conclusioni opposte, non mette in discussione, riportando ampi stralci dell'elaborato peritale, che la premeditazione sia stata condizionata in misura decisiva dal disturbo mentale che determinava nell'imputato idee ossessive, influenzando il processo volitivo.
1.2.2. Per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 1) cod. pen. è necessario che la condotta attiva od omissiva integrante il reato sia stata determinata da una causa psichica assolutamente sproporzionata e del tutto ingiustificata. Per stabilire il carattere "futile" o meno del motivo non può adottarsi né una prospettiva di tipo individualistico, che valorizzi in via esclusiva l'atteggiamento personale dell'agente rispetto alla causa psichica che lo ha determinato, né una prospettiva di tipo oggettivo che valorizzi solo il carattere criminoso dell'impulso che ha determinato l'azione o l'omissione. Nel primo caso dovrebbe sempre concludersi sempre per la non futilità del motivo, atteso che, dal punto di vista dell'autore del reato, il motivo finisce con l'essere tendenzialmente sempre plausibile, giustificato, mai pretestuoso. Nella seconda ipotesi si concluderebbe sempre per la futilità del motivo, essendo oltremodo difficile non considerare sproporzionata rispetto ad un reato, specie se efferato, una causa psichica comunque disapprovata dall'ordinamento. Per ancorare la nozione dell'aggravante a parametri di comparazione più certi e meno arbitrari la giurisprudenza di legittimità ha elaborato criteri generali sulla scorta dei quali formulare il giudizio di sproporzione. Secondo l'indirizzo tradizionale, la sproporzione andrebbe rapportata al parametro costituito dal "comune sentire" ovvero a una condivisa percezione della distanza, sul piano assiologico, tra reato realizzato e motivo che lo ha determinato, nel senso che il motivo deve essere ritenuto "futile" quando esso possa essere ricondotto a qualsiasi causale così lieve, banale e sproporzionata rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa (in questa prospettiva Cass. Sez. 1, n. 9 & aciff 35369 del 4 luglio 2007, Z.H.H., Rv. 237686 e Sez. 1, n. 4453 del 11 febbraio 2000, Dolce, Rv. 215806, in cui si fa riferimento alla "coscienza collettiva"; Sez. 1, n. 17309 del 19 marzo 2008, Calisti e altri, Rv. 240001; Sez. 1, n. 24683 del 22 maggio 2008, Lana, Rv. 240905, che fanno riferimento alla "generalità delle persone"; Sez. 1, n. 29377 del 8/05/2009, Albanese,- Rv. 244645; Sez. 1, n. 39261 del 13 ottobre 2010, Mele, Rv. 248832; Sez. 1, n. 59/14 del 1° ottobre 2013, Femia, Rv. 258598; Sez. 5, n. 41052 del 19 giugno 2014, Barnaba, Rv. 260360; Sez. 5, n. 38377 del 1° febbraio 2017, Plazio, Rv. 271115, nelle quali il riferimento è al "comune modo di sentire"). Secondo un più recente orientamento è preferibile ancorare il giudizio sulla proporzionalità della condotta criminosa rispetto al motivo che l'ha determinata al parametro costituito dalle norme costituzionali e dalla gerarchia che esse attribuiscono agli interessi coinvolti attraverso, però, un accertamento da realizzarsi secondo una scansione bifasica: una volta riscontrata la sproporzione tra il reato e la ragione soggettiva che lo ha determinato, deve successivamente esplicarsi un ulteriore giudizio, volto a stabilire se essa abbia o meno connotato, in maniera particolarmente significativa e pregnante l'atteggiamento dell'agente rispetto al reato, giustificando un giudizio di maggiore riprovevolezza e di più accentuata pericolosità nei suoi confronti (Sez. 5, n. 45138 del 27 giugno 2019, Vetuschi, Rv. 277641 01; Sez. 1, n. 59/14 del 1° ottobre 2013, Rv. 258598 - 01; Sez. 1, n. 16889/18 del 21 dicembre 2017, D'Aggiano, Rv. 273119 - 01). Dunque, accanto al dato, oggettivo, della sproporzione tra la ragione soggettiva che ha determinato la condotta criminosa e il reato concretamente realizzato, occorre valorizzare anche un dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare la sproporzione quale espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, che si connota come il mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale, del tutto avulso da uno scopo che non sia la mera commissione del reato (Sez. 5, n. 25940 del 30 giugno 2020, M., Rv. 280103). In quest'ottica non possono essere trascurate le condizioni psichiche in cui versa l'imputato ove incidenti sulla determinazione criminosa. Non sussiste, sul piano astratto, alcuna incompatibilità tra il vizio parziale di mente e la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 1 cod. pen. in quanto i motivi abietti o futili non costituiscono in sé una costante e diretta estrinsecazione della infermità per la quale la capacità di intendere e di volere può risultare grandemente scemata. Il giudizio di compatibilità deve essere svolto tramite un apprezzamento della situazione sottoposta in concreto al giudice di merito (Sez. 5, n. 13515/17 del 6 dicembre 2016, C., Rv. 269707; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 526/05 del 1° dicembre 2004, 10 & av fi Cretarola, Rv. 230778). Tale compatibilità, però, non può essere affermata in termini esclusivamente sistematici, postulando un accertamento del Giudice di merito fondato sulle emergenze probatorie relative alla patologia psichica da cui risulta affetto l'imputato, finalizzato a stabilire se e in che misura la condizione di infermità patita dall'imputato possa essere correlata alla futilità dei motivi che lo avevano indotto ad agire, commettendo il reato per cui si procede. I futili motivi, del resto, non costituiscono un'estrinsecazione diretta delle infermità psichiche per le quali la capacità di intendere e di volere può ritenersi grandemente scemata, con la conseguenza che la compatibilità tra le due connotazioni del comportamento criminoso dell'imputato deve essere verificata, caso per caso, sulla base delle emergenze probatorie concrete (Cass. Sez. 5, n. 13515/17 del 6 dicembre 2016, C., Rv. 269707-01; Sez. 2, n. 15571/13 del 13 dicembre 2012, Di Blasi, Rv. 255781-01; Sez. 1, n. 526/05 del 1° dicembre 2004, Cretarola, Rv. 230778-01). La necessità di una verifica concreta del rapporto di compatibilità tra il vizio parziale di mente e l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen. discende ulteriormente dal fatto che la futilità del movente criminoso costituisce un indice rivelatore di uno spiccato "istinto criminale", rispetto al quale la capacità di intendere e di volere - laddove accertata non è coessenziale al riconoscimento della circostanza in questione. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Il riconoscimento della futilità del motivo presuppone, da parte del giudice, la necessaria identificazione in concreto della natura e della portata della ragione giustificatrice della condotta delittuosa, quale univoco indice di un istinto criminale più spiccato e di un elevato grado di pericolosità dell'agente»> (Cass. Sez. 1, n. 18779 del 27 marzo 2013, Filocamo, Rv. 256015; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1489/13 del 29 novembre 2012, Titta, Rv. 254269). La sentenza impugnata, seguendo un percorso motivazionale non illogico, dopo avere ribadito che il motivo dell'azione, come già ritenuto dalla sentenza di primo grado in sintonia con l'accertamento peritale, era stato condizionato, in via diretta ed immediata, dallo stato patologico psichiatrico di AI, ha aggiunto, confutando le contrarie argomentazioni della Corte di assise, che tale stimolo all'azione alla luce della patologia sofferta da quest'ultimo, come descritta dai periti, e della sua incidenza nella formazione della determinazione criminosa - non poteva considerarsi né sproporzionato ed ingiustificato, quindi futile. Una volta dato per accertato che l'imputato era pienamente convinto che il pappagallo, appositamente addestrato dai vicini malevoli, lo insultasse quotidianamente e che questo fatto era divenuta per lui un'idea fissa ed 11 al insopportabile che lo aveva determinato a pianificare l'agguato mortale, era conseguenziale ritenere che siffatta alterazione di un fatto vero, per quanto costituisse una causale oggettivamente sproporzionata rispetto al gesto compiuto, non costituiva sul piano dell'atteggiamento soggettivo, proprio perché diretta derivazione delle condizioni mentali dell'imputato e del disturbo da cui era affetto, un impulso maggiormente riprovevole o comunque sintomatico di una pericolosità sociale autonomamente apprezzabile come evento idoneo ad aggravare il reato.
1.3. Il terzo motivo, relativo all' omessa rinnovazione dell'indagine peritale, è generico, oltre che manifestamente infondato. E' pacifico che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (ex plurimis Sez. U, n. 12602/16 del 17 dicembre 2015, Ricci, Rv. 266820-01). Il rigetto, anche implicito, dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine al tema oggetto dell'accertamento tecnico, nella specie la capacità di intendere e volere dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 2972/21 del 4 dicembre 2020, G., Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16 luglio 2013, Trecca, Rv. 257741 - 01; Sez. 3, n. 24294 del 7 aprile 2010, D.S.B., Rv. 247872-01). La sentenza impugnata ha valorizzato le risultanze della perizia e delle consulenze ritualmente acquisite nel giudizio di primo grado ritenendole esaustive;
d'altra canto il Procuratore ricorrente non ha indicato, con il necessario livello di specificità, le criticità dei citati elaborati che avrebbero imposto un approfondimento dell'indagine tecnica, postulandone astrattamente la limata attendibilità scientifica.
1.4. Il quarto motivo, relativo all'omessa rinnovazione dell'indagine peritale, non denuncia né un vizio rilevante ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., né un vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La perizia non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva", trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove citato art. 606, comma 1, lett. d), attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. (Sez. U, n. 39746 del 23 marzo 2017, A. e altro, Rv. 270936 -01). 12 al-Яс fr Quanto all'omessa valutazione nell'apparato argomentativo della consulenza del prof. Nivoli, parzialmente trasfusa in una memoria del Procuratore generale, essa non integra una lacuna rilevante non solo perché non è stata chiarita la sua decisività, ma anche perché nel giudizio di appello, la consulenza tecnica non può essere introdotta ed acquisita come memoria ex art. 121 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 10968/19 del 18 dicembre 2018, Picchiottino, Rv. 275769 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione dei giudici di merito di non prendere in considerazione il contributo del consulente di parte, contenuto in una "memoria tecnica" allegata all'atto di appello, in assenza di richiesta di rinnovazione istruttoria).
2. Il ricorso dell'imputato propone censure anch'esse inammissibili.
2.1. Il primo motivo, relativo all'omesso esercizio dei poteri di integrazione attributi dall'art. 422 cod. proc. pen. al giudice dell'udienza preliminare, è manifestamente infondato. Correttamente la Corte ha escluso che la decisione del G.U.P. non abbia inciso sulla scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato;
egli, infatti, avrebbe potuto ottenere l'accertamento tecnico della sua asserita non imputabilità, utilizzando lo strumento, ben più efficace, di condizionare la richiesta del giudizio abbreviato al suo espletamento. In ogni caso, la decisione del G.U.P. non è sindacabile alla luce della natura processuale della sentenza di non luogo a procedere che non implica un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato ma sull'inutilità del dibattimento. Vanno ricordati i principi giurisprudenziali formatisi sul tema: Attesa la funzione di "filtro" svolta dall'udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il G.U.P. deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito Il giudice dell'udienza preliminare è, infatti chiamato ad una rigorosa valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, ovvero a verificare se gli elementi a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio siano idonei a dimostrare la sussistenza di una minima probabilità che, all'esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell'imputato e, a tal fine, può avvalersi dei poteri di integrazione delle indagini, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non può essere oggetto di ricorso sotto il profilo della "eccessiva ampiezza", posto che l'unico limite processuale all'utilizzazione di tale potere è rappresentato dall'essere lo stesso finalizzato alle valutazioni suddette. 13 & a fi Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori od insufficienti;
ne consegue che, nell'ipotesi di diverse ed opposte valutazioni tecniche, non spetta al G.U.P. decidere quale perizia sia maggiormente attendibile, dovendo egli solo verificare se gli elementi acquisiti a carico dell'imputato risultino irrimediabilmente insufficienti o contraddittori, in ragione di eventuali manifeste incongruenze del contributo dell'esperto posto a sostegno dell'accusa o dell'errata piattaforma fattuale assunta ovvero della palese insipienza tecnica del metodo o dell'elaborazione (Sez. 4, n. 32574 del 12 luglio 2016, P.C. in proc. Trimarchi e altri, Rv. 267457 - 01) 2.2. Il secondo ed il terzo motivo, oltre a sollecitare apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito sono inammissibili per carenza di interesse ad impugnare perché attingono una statuizione favorevole all'imputato ossia l'esclusione dell'aggravante della premeditazione sia pure giustificata non dall'insussistenza degli elementi costitutivi ma dalla incompatibilità in concreto con il vizio parziale di mente. Va, al riguardo, ricordato che nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza -a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Cass. Sez. U, n. 6624/12 del 27 ottobre 2011, Marinaj, Rv. 251693 - 01).
2.3. Gli ultimi due motivi, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, sono interamente versati in fatto e non si confrontano con la motivazione che ha giustificato tanto il diniego del beneficio quanto l'esercizio del potere di commisurazione della pena, attribuendo rilevanza ad elementi negativi assai significativi quali la gravità del fatto e agli altri criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte 14 Ra ff abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. L'imputato ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili, ED ON e ED AN, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Cagliari con separato decreto, ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. Un., n. 5464/20 del 26 settembre 2019, De Falco, Rv. 277760 -01), il cui pagamento va disposto in favore dello Stato. GN AI va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ED AR e MA NA, che liquida nella misura complessiva di euro 4.560, 00, oltre accessori di legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ED ON e ED AN ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ED AR e MA NA che liquida in complessivi euro 4.560, oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma 17 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente EN SE CC AN AL чеRB Филоко сле даffi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 SET 2022 forCANCELLIERE 15 RO DI