Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/11/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00956/2025REG.PROV.COLL.
N. 01483/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2024, proposto dal sig. TO OL OR, rappresentato e difeso dagli avvocati HE Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Città Metropolitana di Catania, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Nicita e Nicola Alleruzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del sig. ES NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Mirone e ES Fichera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del sig. ND Di LL, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), n. 3651/2024, resa tra le parti, pubblicata il 6 novembre 2024, notificata il 10 novembre 2024, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 449/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Catania e del sig. ES NI;
Visto l’appello incidentale proposto dal sig. ES NI, notificato il 17 febbraio 2025 e depositato in pari data;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025, il consigliere HE ZI e uditi per le parti l’avvocato Santi Delia, l’avvocato Giuseppe Distefano, su delega degli avvocati Maurizio Nicita e Nicola Alleruzzo, e l’avvocato ES Fichera;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 6 marzo 2024 e depositato il 12 marzo 2024, l’ing. TO OL OR esponeva:
- di aver partecipato al concorso, bandito dalla Città Metropolitana di Catania, per la copertura di n. 2 posti per il profilo professionale di “ Dirigente tecnico ”;
- che il concorso, per titoli ed esami, si era articolato in una prova scritta a risposta multipla e una prova orale;
- che, in relazione alla prova scritta, erano stati previsti i seguenti punteggi: 0,75 per ogni risposta esatta, -0,50 per ogni risposta errata, 0 per ogni mancata risposta;
- che, con riferimento ai titoli valutabili, per quanto di interesse, il bando aveva specificato che: « al titolo di studio superiore a quello richiesto per l’ammissione, indipendentemente dal punteggio, saranno attribuiti 0,50 punti »;
- che non era stato previsto alcun punteggio aggiuntivo per coloro che possedevano titoli di laurea ulteriori rispetto a quello richiesto ai fini dell’ammissione alla procedura;
- che nella prova scritta vi erano stati plurimi errori nei quiz somministrati ai candidati, tanto che il ricorrente, che originariamente aveva ottenuto un punteggio di 16,5, aveva ricevuto una comunicazione di rettifica del punteggio, a seguito della neutralizzazione di taluni quesiti;
- che anche i questi n. 15 e n. 37, somministrati al ricorrente, avevano presentato analoghe criticità;
- di aver ottenuto il punteggio di 21, in quanto, in relazione ai due suddetti quesiti (n. 15 e n. 37), gli erano state attribuite le penalità per risposta errata;
- di dover invece essere collocato alla posizione n. 4 della graduatoria, con più alte chance di ottenere uno dei posti messi a concorso, per scorrimento della graduatoria, stante la validità triennale della graduatoria stessa.
2. Il ricorrente quindi chiedeva:
a) l’annullamento:
a.1) della graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 42 dell’11 gennaio 2024, nella parte in cui aveva collocato il ricorrente alla posizione n. 11 del concorso per titoli ed esami a tempo pieno indeterminato nel profilo professionale di dirigente tecnico della Città Metropolitana di Catania;
a.2) della prova di concorso somministrata al ricorrente, e in particolare dei quesiti n. 15 e n. 37;
a.3) del verbale di valutazione dei titoli, con particolare riferimento al punteggio attribuito al controinteressato ND Di LL;
b) l’accertamento del diritto del ricorrente di essere collocato alla posizione n. 4 con il punteggio di 59,50;
c) la condanna, in forma specifica, dell’amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di rettifica della graduatoria in questione, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione.
3. Il ricorso di primo grado era articolato nei seguenti tre motivi:
i) errata formulazione dei quesiti n. 15 e n. 37 (del compito del ricorrente), eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa, violazione dei principi che devono soprassedere alla valutazione dei test a riposta multipla con codici etici e linee guida sui protocolli di adozione;
ii) violazione dei principi di buon andamento e trasparenza, eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta, in quanto il test sottoposto ai candidati non sarebbe stato previamente sottoposto ad alcuna procedura di validazione, con la precisazione che: « nella specie tale contestazione non può essere rivolta alle domande comunque ritenute corrette (e non contestate da parte ricorrente) e corrispondenti al programma di cui alla lex specialis ma, certamente, a quelle due espressamente gravate di ricorso (primo motivo) […], stante la loro inidoneità all’utile selezione ed al fine per le quali erano state somministrate » (pag. 18 del ricorso);
iii) violazione del bando di concorso, in quanto, pur non essendo stato previsto alcun punteggio per il possesso di più titoli di laurea, all’ing. Di LL era stato invece illegittimamente riconosciuto un punto in più per il possesso della laurea in ingegneria della sicurezza, « che, invece, non ha nulla per essere catalogato come titolo superiore rispetto a quello di accesso trattandosi del medesimo titolo di laurea che poteva essere speso per l’accesso al concorso e che non può, dunque, dare alcunché in più rispetto alle previsioni della lex specialis » (pag. 19 del ricorso).
4. Il T.a.r., con ordinanza presidenziale n. 153 del 2024, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero risultati superati in graduatoria dal ricorrente.
5. Il ricorrente ottemperava all’ordinanza presidenziale, integrando il contraddittorio.
6. Nel giudizio di primo grado si costituiva la Città Metropolitana di Catania, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependone l’inammissibilità per carenza di interesse.
7. Con ricorso incidentale notificato il 14 maggio 2024 e depositato in pari data, l’ing. ES NI – collocatosi al 3° posto della graduatoria del concorso in questione, con il punteggio di 60,50 - impugnava i medesimi atti gravati con il ricorso principale e tutti gli atti della procedura concorsuale « nella parte lesiva per l’ing. NI laddove gli attribuiscono per la prova scritta solo punti 23,25 (e non il maggior punteggio discendente dall’accoglimento del presente ricorso incidentale) e nella parte in cui non sottraggono all’ing. OR punti per la prova scritta in relazione all’accoglimento del presente ricorso incidentale (dequotando la sua prova scritta al di sotto del minimo di 21 punti, determinando così la sua esclusione dal concorso) » (pag. 1 del ricorso incidentale).
8. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con la gravata sentenza n. 3651 del 2024, ha:
a) respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
b) accolto in parte il primo motivo di ricorso, relativamente al solo quesito n. 37;
c) attribuito al ricorrente 0,50 punti che gli erano stati illegittimamente sottratti, « con incremento del punteggio del ricorrente principale sino a 57,50 punti, che gli consentono di migliorare la propria posizione in graduatoria passando dall’undicesimo al nono posto »;
d) dichiarato improcedibile il ricorso incidentale;
e) compensato le spese di lite.
9. Con ricorso in appello notificato il 20 dicembre 2024 e depositato il 27 dicembre 2024, contenente altresì domanda di risarcimento del danno in forma specifica, l’ing. TO OL OR ha impugnato la menzionata sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3651 del 2024, criticandone l’impianto motivazionale e lamentando che il primo giudice ha:
i) respinto in parte il primo motivo di ricorso, in relazione all’asserita erroneità del quesito n. 15 somministrato al ricorrente;
ii) omesso di attribuire al ricorrente, in relazione al quesito n. 37 formulato in modo ambiguo, il pieno punteggio previsto dal bando, con l’attribuzione di 0,75 punti per la risposta esatta;
iii) omesso di pronunciare sul terzo motivo del ricorso di primo grado.
10. Nel presente giudizio si è costituita la Città Metropolitana di Catania, con memoria di costituzione del 12 febbraio 2025, chiedendo il rigetto dell’appello.
11. Con controricorso e appello incidentale, notificato il 17 febbraio 2025 e depositato in pari data, l’ing. ES NI ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3651 del 2024, chiedendo il rigetto dell’appello principale e riproponendo le questioni sollevate con il ricorso incidentale di primo grado, subordinando però il medesimo appello incidentale al fatto che « dall’accoglimento delle censure dell’appello principale conseguisse la collocazione dell’ing. OR al 3° posto o in posizione superiore » (pag. 8 dell’appello incidentale).
12. La Città Metropolitana di Catania, con memoria del 15 aprile 2025, ha chiesto il rigetto dell’appello incidentale.
13. L’appellante principale e l’appellante incidentale, con memorie rispettivamente depositate il 20 e il 23 maggio 2025, hanno insistito nelle rispettive difese.
14. L’appellante incidentale, con memoria del 3 giugno 2025, ha rilevato che l’appello principale non è stato notificato a tutti gli altri controinteressati che precedevano il ricorrente e che sono diventati parti del giudizio di primo grado.
15. All’udienza pubblica del 25 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
16. In via preliminare il Collegio ritiene che, anche in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, non è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, stante l’infondatezza dell’appello principale.
17. Ancora in via preliminare, il Collegio rileva che:
a) la sentenza di primo grado è parzialmente passata in giudicato, nella parte in cui ha respinto l’eccezione di difetto di interesse del ricorrente principale;
b) l’appellante principale ha rinunciato al secondo motivo del ricorso di primo grado, non esaminato dal T.a.r. e non riproposto in appello.
18. Venendo ora all’esame dell’appello principale, i motivi dedotti dall’ing. OR non possono trovare accoglimento, in quanto:
a) con riferimento al quiz n. 15 somministrato al ricorrente (prova scritta tenutasi il 12 settembre 2023):
a.1) il predetto quiz n. 15 chiedeva: « Nella procedura negoziata per l’affidamento di beni e servizi di importo inferiore a 140.000, qual è il numero minimo di Operatori Economici da invitare a presentare offerta? »;
a.2) l’ing. OR ha indicato, quale risposta esatta, il numero di “ 5 ” operatori economici;
a.3) la risposta data dal ricorrente è errata (come infatti tale è stata ritenuta dall’amministrazione comunale) in quanto l’articolo 50, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 36/2023 (nella versione applicabile ratione temporis alla data di svolgimento delle prove scritte) affermava che, nel caso di specie, gli affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro possono avvenire « anche senza consultazione di più operatori economici », con conseguente correttezza della diversa risposta che così recitava: « Non occorre consultazione di più O.E .»;
b) con riferimento al quesito n. 37, ritenuto illegittimo dal T.a.r. in quanto contenente due risposte esatte, correttamente il primo giudice, nel neutralizzare tale quesito in quanto formulato in modo ambiguo, ha riassegnato al ricorrente il punteggio di 0,50, che gli era stato sottratto per la risposta errata, senza però riconoscere al medesimo ricorrente l’ulteriore punteggio di 0,75 (relativo alla risposta esatta), tenuto conto che un quesito neutralizzato deve essere considerato tamquam non esset , con conseguente impossibilità di riconoscere al candidato un punteggio positivo relativamente al suddetto quesito;
c) con riferimento al terzo motivo del ricorso di primo grado, non esaminato dal T.a.r. e riproposto in appello, si osserva che tale doglianza, stante il rigetto dei precedenti motivi di gravame, è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto:
c.1) come correttamente affermato dal T.a.r., all’appellante principale deve essere riconosciuto il punteggio finale complessivo di 57,50 punti;
c.2) non vi è più interesse a contestare il fatto che l’ing. Di LL abbia ottenuto 59,50 punti, anziché 58,50 punti, in quanto in ogni caso il predetto controinteressato si colloca in graduatoria in una posizione migliore del ricorrente.
19. Il rigetto dei motivi di gravame comporta, altresì, l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno, che deve quindi essere respinta.
20. Stante il rigetto dell’appello principale deriva l’improcedibilità dell’appello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
21. In definitiva l’appello principale deve essere respinto e l’appello incidentale deve essere dichiarato improcedibile.
22. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 1483/2024, come in epigrafe proposto, e sull’appello incidentale, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA de FR, Presidente
HE ZI, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE ZI | MA de FR |
IL SEGRETARIO