Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 24/12/2025, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02947/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01458/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv.to Enrico Nicolò Buscemi, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sua sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
- DELLA DELIBERA 25/5/2022, NOTIFICATA IL 5/7/2022, DI RIGETTO DEL RICORSO GERARCHICO PROPOSTO NEI CONFRONTI DEL RAPPORTO INFORMATIVO PER L’ANNO 2017;
- DEL RAPPORTO INFORMATIVO DEL 21/12/2018, NOTIFICATO L’1/2/2019, DI ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO DI MEDIOCRE PER L’ANNO 2017 (19/30);
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONSEGUENTE, CONNESSO E COMUNQUE SCONOSCIUTO E PREGIUDIZIEVOLE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 il dott. FA TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Il ricorrente, -OMISSIS-, ha prestato servizio dal febbraio 2018 presso la Casa Circondariale -OMISSIS-, mentre ha in seguito fruito di un distacco presso la struttura di -OMISSIS-. In precedenza, era stato assegnato prima a -OMISSIS- e, dal 13/11/2015, a -OMISSIS-.
B. Riferisce che, nei rapporti informativi, aveva ottenuto negli anni 2014 e 2015 una valutazione di almeno 20 punti su 30. Per il 2016, il giudizio sfociava in un punteggio di 19/30: il relativo rapporto informativo veniva impugnato in sede giurisdizionale e annullato dal T.A.R. Sicilia Catania con sentenza n. 2998/2021, divenuta irrevocabile. Nella pronuncia era ritenuta fondata la censura secondo la quale i soggetti che avevano valutato il ricorrente per l’anno 2016 (-OMISSIS- della 3 Casa Circondariale di -OMISSIS-), non erano in alcun modo nelle condizioni di valutare il rendimento del ricorrente stesso per l’anno 2016, in quanto nell’anno in questione l’interessato era stato distaccato presso la casa Circondariale di -OMISSIS-.
B.1 Lamenta l’esponente che la sentenza non è ancora stata eseguita.
C. Sottolinea che il rapporto informativo relativo all’anno 2017 veniva formato sempre dal Comandante del Reparto della Casa Circondariale di -OMISSIS- e controfirmato dal Direttore di quest’ultima, con la formulazione di un nuovo giudizio valutativo di mediocre (19/30), identico nel punteggio a quello assegnatogli nel 2016 già caducato dal giudice amministrativo. Sulla base della relazione del Comandante Titolare della C.C. di -OMISSIS-, si riteneva di lasciare invariato il giudizio per l’anno di riferimento e si confermava il punteggio di mediocre con punti 19.
D. Il ricorso gerarchico ritualmente proposto è stato rigettato, sul rilievo che la motivazione espressa risultava congrua, seppur sintetica.
E. Con gravame tempestivamente notificato e ritualmente depositato presso la Segreteria della Sezione, parte ricorrente deduce la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Catania, l’insufficienza della motivazione, l’illogicità manifesta, in quanto:
- il rapporto informativo 2016 era stato predisposto dai vertici della Casa circondariale di -OMISSIS-, ma è stato annullato in sede giurisdizionale perché difettavano relazioni e rapporti trasmessi dagli organi della Casa circondariale di -OMISSIS- dove, in quell’anno, aveva prestato servizio (quindi non si capiva come i primi avessero potuto valutarne il rendimento); il giudicato non è stato ancora adempiuto, per cui per il 2016 l’interessato è sprovvisto ancora del giudizio valutativo;
- la valutazione per il 2017 si fonda sulla laconica seguente motivazione: “Letta la relazione del Comandante titolare della C.C. di -OMISSIS- si ritiene di lasciare invariato il giudizio per l’anno di riferimento e si conferma il punteggio di mediocre con punti 19” ;
- è stato confermato un giudizio espresso in un rapporto informativo già espunto dal mondo giuridico dal T.A.R. Catania perché ritenuto formulato “al buio”, senza alcun elemento pervenuto da -OMISSIS-;
- nell’esecuzione del giudicato il ricorrente otterrà una nuova e diversa valutazione per il 2016, che non può oggi essere “confermata” per il 2017;
- non è stata posta in essere un’adeguata istruttoria per verificare che il giudizio valutativo espresso nei confronti del ricorrente per l’anno 2016 era stato annullato dal giudice amministrativo;
- è illogica anche la conclusione della decisione sul ricorso gerarchico, per cui il punteggio non avrebbe subito un decremento rispetto all’anno precedente (il 2016, per il quale il giudizio è venuto meno e deve ancora essere riformulato).
E.1 L’esponente formula istanza istruttoria per l’acquisizione della relazione del Comandante della Casa Circondariale di -OMISSIS-, richiamata nel rapporto informativo gravato in questa sede.
F. L’amministrazione si è costituita in giudizio con sola memoria formale.
G. All’udienza straordinaria del 10/12/2025 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il gravame epigrafe, l’esponente lamenta l’illegittimità del rapporto informativo predisposto per il 2017.
0. In via preliminare il Collegio è chiamato a delibare l’istanza di rinvio formulata dall’amministrazione resistente durante la discussione telematica della causa. In particolare l’Avvocato dello Stato ha evidenziato che il mancato deposito di documentazione inerente alla causa è imputabile ad un errore del proprio ufficio, rendendosi disponibile ad un'eventuale successiva integrazione, laddove possibile.
L’istanza non può essere accolta, dal momento che l’art. 73 comma 1- bis Cpa consente il rinvio solo in casi eccezionali, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo. Quest’ultimo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti. Nel caso di specie sono decorsi oltre 3 anni dalla proposizione della causa e l’amministrazione, per sua legittima scelta, ha ritenuto di costituirsi solo in data 10/11/2025.
Nel merito, la pretesa avanzata è fondata.
1. L’invocata pronuncia del T.A.R. Sicilia Catania, sez. III – 7/10/2021 n. 2998 (che non risulta appellata) dispone testualmente quanto segue: <<Nel caso di specie, però, non è in contestazione la circostanza che il dipendente, nell’anno 2016, abbia prestato servizio nella sede di -OMISSIS-. Pertanto, il rapporto avrebbe dovuto essere certamente redatto tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Amministrazione con sede in -OMISSIS-, in quanto l’Amministrazione con sede in -OMISSIS- non era in possesso di tutti gli elementi indispensabili per formulare un giudizio appropriato (fatta eccezione per l’intervenuta conoscenza della sanzione disciplinare che era stata irrogata al ricorrente). In particolare, l’Amministrazione di -OMISSIS- non era a conoscenza dell’effettivo andamento del servizio espletato dal ricorrente nella sede di -OMISSIS-, come dimostrato dal fatto che sembra essere stata addirittura sollecitata la redazione del rapporto da parte di tale Amministrazione e che, comunque, il provvedimento in questa sede impugnato è stato adottato dall’Amministrazione di -OMISSIS- solo in quanto il rapporto della Casa Circondariale di -OMISSIS- non era mai pervenuto e attribuendo esclusivo rilievo all’intervenuta comminazione della sanzione disciplinare in data 11 ottobre 2016. Risulta, quindi, fondata - e assorbente - la censura con cui l’interessato ha denunciato che l’atto in contestazione sia stato assunto senza che i suoi autori fossero in condizione di conoscere l’effettivo rendimento professionale del ricorrente nell’anno 2016>> .
2. Posto quindi che il rapporto informativo del 2016 è stato rimosso con statuizione giurisdizionale irrevocabile, risulta del tutto illogico il provvedimento emesso per il 2017, in quanto l’amministrazione ha ritenuto di lasciare “invariato” il giudizio con “conferma” del punteggio di mediocre con 19 punti. È infatti evidente il riferimento all’identico punteggio espresso l’anno precedente, il quale però non poteva essere assunto a parametro in quanto eliminato dal mondo giuridico. Allo stesso modo, la delibera 25/5/2022 di rigetto del ricorso gerarchico ha ravvisato la congruità della sintetica motivazione, per il mancato decremento del punteggio del 2016 (malgrado fosse stato annullato.)
3. Tale essendo il quadro fattuale, si rivela superflua l’acquisizione della richiamata relazione del titolare della C.C. di -OMISSIS-, in quanto la ragione unica a fondamento del rapporto è la reiterazione di un giudizio definitivamente caducato.
In definitiva, l’introdotto ricorso merita accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e del contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto in video-conferenza, con l’intervento dei magistrati:
FA TE, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA TE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.