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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.5034/2024 RG
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Cingari
ricorrente
E
Controparte_1 resistente rappresentata e difesa dall'avv. Jessica Petrosillo
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
Interveniente ex lege all'udienza del 12-12-2025 tenuta in forma cartolare la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle rispettive note.
MOTIVAZIONE
- letti gli atti del procedimento iscritto al n. 5034/2024 R.G., instaurato con ricorso depositato il 17- 11-2024 da nei confronti di ; Parte_1 Controparte_1
- premesso che il ricorrente , a modifica di quanto statuito con sentenza n. 1822-2018 Parte_1 pubblicata il 22-6-2018 di cessazione degli effetti civili del matrimonio con , ha Controparte_1 richiesto la revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno - pari ad € 160 - di concorso nel mantenimento della figlia maggiorenne e la riduzione dell'assegno di concorso al Persona_1 mantenimento dei figli (nata il [...]) e nato il [...]) allegando la raggiunta Per_2 Per_3 autosufficienza economica di perché dal marzo 2023 aveva costituito autonomo nucleo Per_1 familiare con il compagno agente della polizia penitenziaria, e quanto ai figli Persona_4
e il peggioramento delle proprie condizioni economiche perché dal mese di ottobre Per_2 Per_3 2024 egli aveva perso il lavoro di guardia giurata, fruendo del solo trattamento di disoccupazione col quale doveva mantenere anche la propria compagna, mentre la svolgeva attività di lavoro CP_1 subordinato ed intratteneva da tempo stabile relazione affettiva con un uomo;
ha richiesto inoltre la restituzione dell'assegno di mantenimento corrisposto alla per € 3200 oltre interessi legali, per CP_1 concorso al mantenimento della figlia dal mese di marzo 2023 sino al novembre 2024 ,oltre Per_1 assegni maturandi sino alla decisione;
ritenuto che si è costituita tardivamente con comparsa del 21-2-2025 instando per Controparte_1 la revoca dell'assegno per la figlia dalla data della domanda o in via gradata dal luglio 2024, Per_1 con il rigetto della domanda di ripetizione della somma di € 3200;per l'ipotesi che si ritenga sussistente il diritto alla ripetizione azionato dal , ha chiesto dichiarare la compensazione del Pt_1 credito con quello vantato da essa resistente sino alla reciproca concorrenza, e condannare il Pt_1 alla restituzione della somma residua;
ha chiesto disporre che il ricorrente versi la somma di € 400 per concorso al mantenimento dei figli e per € 200 ciascuno, oltre successiva Per_2 Per_3 rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto con vittoria di spese di lite. Ha evidenziato la CI che la figlia era autonoma dal mese di agosto 2024 e che se delle Per_1 somme dovessero essere restituite queste ammonterebbero a non più di € 800,mentre essa convenuta svolgeva attività di lavoro a partire dal luglio 2024 con una retribuzione di € 700 e non aveva alcuna relazione stabile;
la resistente ha eccepito inoltre che nel corso degli anni il non aveva mai Pt_1 contribuito alle spese straordinarie per la figlia - attualmente studentessa di ingegneria dopo Per_2 avere conseguito laurea triennale - e - mantenuto agli studi solo dalla madre - né aveva mai Per_3 adeguato l'assegno di mantenimento con rivalutazione Istat tanto che con sentenza 442/2019 il Tribunale di Taranto sezione penale aveva riconosciuto il ricorrente penalmente responsabile per abbandono del domicilio coniugale ed omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza nei confronti dei figli e del coniuge sino al 10-5-2011;per tali ragioni il era debitore nei confronti di essa Pt_1 resistente della somma di € 5007,58 di cui € 1807,58 per rivalutazione Istat dal giugno 2020 ad oggi, ed € 3200 quale provvisionale di cui alla sentenza penale 442/2019,oltre ad € 5000 per spese straordinarie degli ultimi cinque anni;
si opponeva alla riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli e anche in ragione dell'accrescimento delle loro esigenze;
Per_2 Per_3 rilevato che con provvedimento provvisorio del 5-3-2024 è stata disposta la revoca dell'assegno di concorso al mantenimento della figlia già a carico del con decorrenza dal mese di Per_1 Pt_1 novembre 2024;l'ordinanza ammissiva dell'interpello deferito alla è stata revocata con CP_1 provvedimento del 29-5-2025, avendo entrambe le parti convenuto sul fatto che la figlia Per_1 svolga attività di lavoro e conviva con il proprio compagno presso altra abitazione;
- osservato che l'art. 473bis. 29 c.p.c. al pari dell'art.9 della legge 898-1970 di analoga formulazione, subordina alla sopravvenienza di giustificati motivi, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge;
secondo la giurisprudenza il sopraggiungere di un giustificato motivo deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto, modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge o del figlio (cfr., ex multis, Cass. 13-1-2017 n. 787; Cass. 30-4-2015 n. 8839; Cass. 20-6-2014 n. 14143; Cass. 19-3-2014 n. 6289) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953; Cass. 2-5-2007 n. 10133);inoltre è stato precisato che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene esclusivamente agli elementi di fatto, e rappresenta il presupposto preliminare che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, senza che abbiano rilievo, per sé soli, mutamenti di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I, 20/1/2020, n. 1119) ; ritenuto :
-quanto all'assegno di concorso al mantenimento della figlia , che è incontroverso tra le parti Per_1 che la stessa beneficiaria, già prima della proposizione della domanda di revoca abbia formato nuovo nucleo familiare e svolga attività di lavoro;
tanto comporta quale utile sopravvenienza la conferma di revoca dell'assegno di mantenimento già previsto in suo favore ed a carico del padre e ciò a partire dalla scadenza successiva a quella del giorno 15 mese di novembre 2024, dato che la domanda di modifica è stata proposta dopo tale ultima scadenza;
gli effetti della domanda di revoca non possono tuttavia riguardare periodo precedente la sua proposizione, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione degli assegni versati per il mantenimento della figlia per Per_1 il periodo dal marzo 2023 al 15-11-2024(la scadenza dell'assegno era fissata al 15 del mese e la domanda di revoca è stata proposta il 17 novembre);infatti le prestazioni di mantenimento nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o divorzio , conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica giudiziale di tali provvedimenti, trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus ) del giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di revisione al momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno (Cassazione civile , sez. I , 13/07/2023 , n. 20101);
- che per il periodo successivo (dalla proposizione della domanda alla statuizione provvisoria di revoca di cui all'ordinanza del 5-3-2024) la domanda di ripetizione somme proposta dal per il Pt_1 mantenimento della primogenita, non può essere accolta, non essendo effettivamente documentato il pagamento dei relativi importi;
- che il rigetto della domanda di ripetizione somme proposta dal impedisce di vagliare la
Pt_1 domanda riconvenzionale di cui al punto 3 delle conclusioni della comparsa di risposta della CP_1 di condanna del alla restituzione di somme in tesi dovute per provvisionale liquidata con
Pt_1 sentenza penale di questo Tribunale n.442-2019,rivalutazione monetaria e spese straordinarie non versate previa compensazione con quelle che si sarebbero ritenute a credito del;
tale domanda
Pt_1 infatti, oltre ad essere stata proposta tardivamente, era comunque condizionata all'accoglimento della domanda di ripetizione di somme non dovute spiegata dal;
Pt_1 ritenuto in ordine alle contrapposte domande principale di riduzione e riconvenzionale di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli e che le stesse vanno entrambe respinte;
Per_2 Per_3
--quanto infatti alla domanda di riduzione spiegata dal , occorre considerare che sebbene risulti Pt_1 la condizione di disoccupazione del ricorrente a fare data dall'ottobre 2024 con percezione del relativo trattamento,tale circostanza non è tale da comportare riduzione dell'assegno in questione giacchè per consolidata giurisprudenza neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche di mantenimento dei figli (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio(da ultimo Cass. Civ. sezione I 7-5-2024 n.12283) secondo il quale il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (e nella specie affermando la propria condizione di disoccupazione il non ha dimostrato in alcun modo di essersi impegnato per reperire Pt_1 occupazione); va inoltre considerato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i genitori secondo i parametri previsti dall'art.337ter c.civ. comma 4, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze attuali del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
nella specie non solo le esigenze dei beneficiari dell'assegno devono presumersi aumentate dal tempo(ormai risalente a circa sette anni fa) di sua liquidazione con la sentenza di divorzio - essendo noto il principio per il quale l'accrescimento della prole con il raggiungimento dell'adolescenza ed a maggior ragione della giovane età adulta, comporta aumento delle relative esigenze di mantenimento - ma è anche pacifico che il ricorrente viva in Lombardia e che i figli e vivano con la madre, la quale pertanto presuntivamente si Per_2 Per_3 fa carico in maniera prevalente delle esigenze quotidiane degli stessi;
--per altro verso quanto alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento spiegata dalla CP_1 in riconvenzionale,può ritenersi che, seppure tale domanda sia ammissibile, afferendo a diritti indisponibili con conseguente inapplicabilità della decadenza di cui all'art.473bis.16 c.p.c. ai sensi dell'art.473bis.19 comma 1 cpc ,la stessa non possa essere accolta essendo l'incremento delle esigenze dei figli di cui si è detto (che potrebbe in sé giustificare l'aumento) bilanciato dalla situazione reddituale precaria dell'obbligato,che versa in condizione di disoccupazione;
ritenuto infine che le spese di questo procedimento possano essere compensate in ragione della reciproca soccombenza;
P.Q.M.
a) accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l'effetto revoca l'assegno di concorso al mantenimento della figlia già posto a carico di ,con decorrenza dalle Persona_1 Parte_1 scadenze successive alla proposizione della domanda di modifica,ossia dal 15 dicembre 2024 in poi;
b)rigetta nel resto la domanda principale;
c)rigetta la domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli e Per_2 proposta da;
Per_3 Controparte_1 d)) spese compensate. Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 12-12-2025
IL PRESIDENTE est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.5034/2024 RG
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Cingari
ricorrente
E
Controparte_1 resistente rappresentata e difesa dall'avv. Jessica Petrosillo
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
Interveniente ex lege all'udienza del 12-12-2025 tenuta in forma cartolare la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle rispettive note.
MOTIVAZIONE
- letti gli atti del procedimento iscritto al n. 5034/2024 R.G., instaurato con ricorso depositato il 17- 11-2024 da nei confronti di ; Parte_1 Controparte_1
- premesso che il ricorrente , a modifica di quanto statuito con sentenza n. 1822-2018 Parte_1 pubblicata il 22-6-2018 di cessazione degli effetti civili del matrimonio con , ha Controparte_1 richiesto la revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno - pari ad € 160 - di concorso nel mantenimento della figlia maggiorenne e la riduzione dell'assegno di concorso al Persona_1 mantenimento dei figli (nata il [...]) e nato il [...]) allegando la raggiunta Per_2 Per_3 autosufficienza economica di perché dal marzo 2023 aveva costituito autonomo nucleo Per_1 familiare con il compagno agente della polizia penitenziaria, e quanto ai figli Persona_4
e il peggioramento delle proprie condizioni economiche perché dal mese di ottobre Per_2 Per_3 2024 egli aveva perso il lavoro di guardia giurata, fruendo del solo trattamento di disoccupazione col quale doveva mantenere anche la propria compagna, mentre la svolgeva attività di lavoro CP_1 subordinato ed intratteneva da tempo stabile relazione affettiva con un uomo;
ha richiesto inoltre la restituzione dell'assegno di mantenimento corrisposto alla per € 3200 oltre interessi legali, per CP_1 concorso al mantenimento della figlia dal mese di marzo 2023 sino al novembre 2024 ,oltre Per_1 assegni maturandi sino alla decisione;
ritenuto che si è costituita tardivamente con comparsa del 21-2-2025 instando per Controparte_1 la revoca dell'assegno per la figlia dalla data della domanda o in via gradata dal luglio 2024, Per_1 con il rigetto della domanda di ripetizione della somma di € 3200;per l'ipotesi che si ritenga sussistente il diritto alla ripetizione azionato dal , ha chiesto dichiarare la compensazione del Pt_1 credito con quello vantato da essa resistente sino alla reciproca concorrenza, e condannare il Pt_1 alla restituzione della somma residua;
ha chiesto disporre che il ricorrente versi la somma di € 400 per concorso al mantenimento dei figli e per € 200 ciascuno, oltre successiva Per_2 Per_3 rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto con vittoria di spese di lite. Ha evidenziato la CI che la figlia era autonoma dal mese di agosto 2024 e che se delle Per_1 somme dovessero essere restituite queste ammonterebbero a non più di € 800,mentre essa convenuta svolgeva attività di lavoro a partire dal luglio 2024 con una retribuzione di € 700 e non aveva alcuna relazione stabile;
la resistente ha eccepito inoltre che nel corso degli anni il non aveva mai Pt_1 contribuito alle spese straordinarie per la figlia - attualmente studentessa di ingegneria dopo Per_2 avere conseguito laurea triennale - e - mantenuto agli studi solo dalla madre - né aveva mai Per_3 adeguato l'assegno di mantenimento con rivalutazione Istat tanto che con sentenza 442/2019 il Tribunale di Taranto sezione penale aveva riconosciuto il ricorrente penalmente responsabile per abbandono del domicilio coniugale ed omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza nei confronti dei figli e del coniuge sino al 10-5-2011;per tali ragioni il era debitore nei confronti di essa Pt_1 resistente della somma di € 5007,58 di cui € 1807,58 per rivalutazione Istat dal giugno 2020 ad oggi, ed € 3200 quale provvisionale di cui alla sentenza penale 442/2019,oltre ad € 5000 per spese straordinarie degli ultimi cinque anni;
si opponeva alla riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli e anche in ragione dell'accrescimento delle loro esigenze;
Per_2 Per_3 rilevato che con provvedimento provvisorio del 5-3-2024 è stata disposta la revoca dell'assegno di concorso al mantenimento della figlia già a carico del con decorrenza dal mese di Per_1 Pt_1 novembre 2024;l'ordinanza ammissiva dell'interpello deferito alla è stata revocata con CP_1 provvedimento del 29-5-2025, avendo entrambe le parti convenuto sul fatto che la figlia Per_1 svolga attività di lavoro e conviva con il proprio compagno presso altra abitazione;
- osservato che l'art. 473bis. 29 c.p.c. al pari dell'art.9 della legge 898-1970 di analoga formulazione, subordina alla sopravvenienza di giustificati motivi, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge;
secondo la giurisprudenza il sopraggiungere di un giustificato motivo deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto, modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge o del figlio (cfr., ex multis, Cass. 13-1-2017 n. 787; Cass. 30-4-2015 n. 8839; Cass. 20-6-2014 n. 14143; Cass. 19-3-2014 n. 6289) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953; Cass. 2-5-2007 n. 10133);inoltre è stato precisato che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene esclusivamente agli elementi di fatto, e rappresenta il presupposto preliminare che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, senza che abbiano rilievo, per sé soli, mutamenti di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I, 20/1/2020, n. 1119) ; ritenuto :
-quanto all'assegno di concorso al mantenimento della figlia , che è incontroverso tra le parti Per_1 che la stessa beneficiaria, già prima della proposizione della domanda di revoca abbia formato nuovo nucleo familiare e svolga attività di lavoro;
tanto comporta quale utile sopravvenienza la conferma di revoca dell'assegno di mantenimento già previsto in suo favore ed a carico del padre e ciò a partire dalla scadenza successiva a quella del giorno 15 mese di novembre 2024, dato che la domanda di modifica è stata proposta dopo tale ultima scadenza;
gli effetti della domanda di revoca non possono tuttavia riguardare periodo precedente la sua proposizione, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione degli assegni versati per il mantenimento della figlia per Per_1 il periodo dal marzo 2023 al 15-11-2024(la scadenza dell'assegno era fissata al 15 del mese e la domanda di revoca è stata proposta il 17 novembre);infatti le prestazioni di mantenimento nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o divorzio , conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica giudiziale di tali provvedimenti, trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus ) del giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di revisione al momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno (Cassazione civile , sez. I , 13/07/2023 , n. 20101);
- che per il periodo successivo (dalla proposizione della domanda alla statuizione provvisoria di revoca di cui all'ordinanza del 5-3-2024) la domanda di ripetizione somme proposta dal per il Pt_1 mantenimento della primogenita, non può essere accolta, non essendo effettivamente documentato il pagamento dei relativi importi;
- che il rigetto della domanda di ripetizione somme proposta dal impedisce di vagliare la
Pt_1 domanda riconvenzionale di cui al punto 3 delle conclusioni della comparsa di risposta della CP_1 di condanna del alla restituzione di somme in tesi dovute per provvisionale liquidata con
Pt_1 sentenza penale di questo Tribunale n.442-2019,rivalutazione monetaria e spese straordinarie non versate previa compensazione con quelle che si sarebbero ritenute a credito del;
tale domanda
Pt_1 infatti, oltre ad essere stata proposta tardivamente, era comunque condizionata all'accoglimento della domanda di ripetizione di somme non dovute spiegata dal;
Pt_1 ritenuto in ordine alle contrapposte domande principale di riduzione e riconvenzionale di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli e che le stesse vanno entrambe respinte;
Per_2 Per_3
--quanto infatti alla domanda di riduzione spiegata dal , occorre considerare che sebbene risulti Pt_1 la condizione di disoccupazione del ricorrente a fare data dall'ottobre 2024 con percezione del relativo trattamento,tale circostanza non è tale da comportare riduzione dell'assegno in questione giacchè per consolidata giurisprudenza neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche di mantenimento dei figli (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio(da ultimo Cass. Civ. sezione I 7-5-2024 n.12283) secondo il quale il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (e nella specie affermando la propria condizione di disoccupazione il non ha dimostrato in alcun modo di essersi impegnato per reperire Pt_1 occupazione); va inoltre considerato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i genitori secondo i parametri previsti dall'art.337ter c.civ. comma 4, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze attuali del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
nella specie non solo le esigenze dei beneficiari dell'assegno devono presumersi aumentate dal tempo(ormai risalente a circa sette anni fa) di sua liquidazione con la sentenza di divorzio - essendo noto il principio per il quale l'accrescimento della prole con il raggiungimento dell'adolescenza ed a maggior ragione della giovane età adulta, comporta aumento delle relative esigenze di mantenimento - ma è anche pacifico che il ricorrente viva in Lombardia e che i figli e vivano con la madre, la quale pertanto presuntivamente si Per_2 Per_3 fa carico in maniera prevalente delle esigenze quotidiane degli stessi;
--per altro verso quanto alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento spiegata dalla CP_1 in riconvenzionale,può ritenersi che, seppure tale domanda sia ammissibile, afferendo a diritti indisponibili con conseguente inapplicabilità della decadenza di cui all'art.473bis.16 c.p.c. ai sensi dell'art.473bis.19 comma 1 cpc ,la stessa non possa essere accolta essendo l'incremento delle esigenze dei figli di cui si è detto (che potrebbe in sé giustificare l'aumento) bilanciato dalla situazione reddituale precaria dell'obbligato,che versa in condizione di disoccupazione;
ritenuto infine che le spese di questo procedimento possano essere compensate in ragione della reciproca soccombenza;
P.Q.M.
a) accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l'effetto revoca l'assegno di concorso al mantenimento della figlia già posto a carico di ,con decorrenza dalle Persona_1 Parte_1 scadenze successive alla proposizione della domanda di modifica,ossia dal 15 dicembre 2024 in poi;
b)rigetta nel resto la domanda principale;
c)rigetta la domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli e Per_2 proposta da;
Per_3 Controparte_1 d)) spese compensate. Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 12-12-2025
IL PRESIDENTE est.