Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 3254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3254 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1391 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, cui è riunita la causa civile di primo grado iscritta al n. 1514 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
C. F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO
BOCCHINO per procura in atti
- attrice -
e
, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale (C.F. RT
), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONINO MALAPONTE per procura in P.IVA_2 atti
- convenuto –
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONINO MALAPONTE per procura in atti
- convenuta nel giudizio riunito –
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 21
Con atto di citazione notificato il 24.1.2020 la Parte_2 conveniva in giudizio , quale titolare della omonima ditta, dinanzi a questo RT
Tribunale al fine di ottenere l'annullamento dei contratti di noleggio stipulati tra la stessa e la ditta del convenuto, nonché la condanna di Parte_1 quest'ultima alla restituzione degli importi percepiti, oltre all'accertamento della illecita appropriazione della fornitura di gasolio e la ulteriore condanna al pagamento degli importi versati e da versare per il carburante mai utilizzato e al risarcimento dei danni patiti ex art. 185
c.p..
A sostegno delle domande premetteva: che con contratto del 27 ottobre 2017 il
[...] aveva affidato al (di seguito CP_3 Controparte_4
i lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il viale Gazzi e Controparte_4
l'approdo F.S. per via Don Blasco;
che il aveva designato, per l'esecuzione Controparte_4 delle opere, la la e la CP_5 Parte_3 Controparte_6
che con atto del 27 dicembre 2017 le società designate (
[...] CP_5 [...]
e avevano costituito la Parte_3 Controparte_6 [...]
che l'esecuzione delle opere era avvenuta con grave ritardo e Parte_1
l'amministratore delegato, aveva omesso di relazionare al in Persona_1 Controparte_4 merito all'andamento delle opere;
che in data 17 settembre 2019 presso la sede della
[...] era pervenuta una nota, a firma dell'amministratore della Parte_1 [...] volta ad ottenere delucidazioni in merito a tutti gli altri contratti di nolo e relative Parte_3 indagini economiche;
che solo con nota del 10 ottobre 2019 l'amministratore delegato aveva trasmesso i contratti di nolo;
che in data 29 ottobre 2019 il Presidente del Consiglio di
Amministrazione della l. aveva richiesto all'Amministratore Parte_2
Delegato, tra l'altro, il report giornaliero dell'utilizzo del gasolio (scheda carburante) in cantiere con la specifica dei mezzi, quantità nonché ore di lavoro;
registro carburante, senza ottenere riscontro;
che in data 13.11.2019 l'ODV ex D. Lgs 231/01 del aveva rilevato l'avvenuta Controparte_4 conclusione, da parte dell' di tre contratti di nolo a freddo di attrezzature varie per un Parte_4
pagina 2 di 21 valore altamente eccedente l'effettiva necessità della società Consortile e […] la consegna, il pagamento e la relativa fatturazione di gasolio in quantitativi eccedenti l'effettiva necessità della Società Consortile, con un fornitore, peraltro, non contrattualizzato;
che dall'esame del cantiere, della contabilità dei lavori effettuati e dei contratti stipulati erano emersi costi in massima parte imputabili ai contratti di noleggio stipulati ed alla fornitura di carburante incongrui ed irragionevolmente imputabili alle esigue lavorazioni effettivamente eseguite;
che i contratti di nolo e fornitura avevano comportato costi spropositati rispetto ai lavori eseguiti;
che tali contratti dovevano considerati stipulati con l'unico intento di dissimulare costi ed oneri insussistenti e fraudolenti, ai danni dalla
[...]
Parte_1
L'attrice individuava i contratti di nolo: 1) contratto di nolo a freddo del 06 dicembre 2018 con la ditta CA Vincenzo;
2) contratto di nolo a freddo del 02 aprile 2019 con la ditta
, denominato Contratto di nolo a freddo Integrazione al contratto del 06/12/2018; 3) RT contratto di nolo a freddo del 14 maggio 2019 con la ditta , denominato RT
Contratto di nolo a freddo Integrazione al contratto del 06/12/2018 e del 02/04/2019; 4) contratto di nolo a caldo del 06 dicembre 2018 con la ditta;
affermava che per tali RT contratti il aveva emesso fatture pari a € 649.134,45 e in data 27 marzo 2019 era stato CP_1 disposto bonifico bancario in favore del convenuto pari a € 100.000,00, dunque, sulla base degli atti la ditta convenuta risultava creditrice della somma di € 549.134,45.
Affermava, poi, che era stato stipulato un ulteriore contratto di noleggio con la
[...]
- amministrata da uno dei figli del convenuto - per il quale era stato chiesto da CP_2 quest'ultima il pagamento di ulteriori € 146.903,74.
Inoltre, rappresentava che vi erano fatture (emesse dalla ditta ZÌ snc di ZÌ FA e
C.) per la fornitura di gasolio per € 369.725,11, di cui € 66.342,87 ancora da versarsi, ma che il carburante era stato scaricato presso l'impresa del convenuto e non consegnato presso il cantiere;
dichiarava che non vi era alcun rendiconto del carburante.
Allegava che l'amministratore delegato della era Parte_1 strettamente legato da interessi economici e da subordinazione con il in quanto CP_1 dipendente della ED Vincent s.r.l., con sede legale alla via Pietro Nenni numero 14/b,
pagina 3 di 21 Maletto, indirizzo di residenza del convenuto. Inoltre, il dal 02 settembre 2019 era Per_1 stato nominato direttore tecnico della di cui il convenuto deteneva il 75% del CP_5 capitale sociale. Lo stesso nella comunicazione trasmessa in data 25 novembre 2019 al Per_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione della aveva Parte_1 dichiarato che nel corso dell'esecuzione del mandato conferito […] ha obbedito e si è conformato alle direttive imposte da […] il quale disponeva di fatto in merito alle opere da compiere ed alle forniture RT da commissionare essendo il sottoscritto legato da rapporto di subordinazione.
Evidenziava l'anomalia dell'avvenuta stipulazione dei contratti di nolo “aperti”, tali da rendere assolutamente indeterminabile il costo delle presunte prestazioni, con un utile spropositato in favore del noleggiatore, in proporzione alla maggior durata dei tempi di esecuzione delle opere oggetto di appalto. Inoltre, a suo dire, era stato noleggiato un numero di mezzi notevolmente superiore rispetto alle effettive esigenze del cantiere e che, nonostante la scarsa produttività del cantiere, era stata impiega una quantità di gasolio spropositata, senza una relazione dei costi di noleggio e di consumo del gasolio, fornito senza alcun contratto e senza accettazione da parte del Controparte_4
Per le motivazioni esposte dichiarava l'avvenuta stipulazione dei contratti di nolo in contrasto di interessi ex art. 1394 c.c., in quanto il convenuto aveva assunto la duplice veste di committente (controllando direttamente l'amministratore delegato dell'attrice e la impresa CP_5 designata per la esecuzione del 75% delle opere appaltate) e di noleggiatore, aveva perseguito un illecito profitto, e ne chiedeva l'annullamento.
Quanto al gasolio fatturato dichiarava che le fatture portate in contabilità riguardavano quantitativi mai effettivamente messi a disposizione o utilizzati per i mezzi impiegati presso il cantiere, di modo da risultare il profitto di una illecita appropriazione da parte del convenuto, presso il quale veniva scaricato il carburante. Chiedeva, pertanto, la restituzione degli importi pagati nei confronti del terzo fornitore per carburante mai utilizzato.
Si costituiva in giudizio , nella qualità di titolare della ditta individuale, RT contestando le domande.
pagina 4 di 21 Il convenuto affermava che alla fine del 2017 gli era stata prospettata l'opportunità di acquistare le quote della al fine di partecipare all'esecuzione degli appalti CP_5 aggiudicati dal tra cui l'appalto a per circa € 7.000.000,00; che il Controparte_4 CP_3
13.1.2018 era stata stipulata una scrittura tra e tale allora RT Controparte_7 amministratore unico della nonché presidente e Amministratore delegato della Soc CP_5
Consortile Don Blasco, in virtù della quale il avrebbe sottoscritto l'aumento di capitale CP_1 sociale sino a raggiungere il 70% delle quota di capitale, e l'amministrazione della CP_5 avrebbe fatto capo al sino al 22.11.2019; che a dicembre 2017, in data antecedente CP_7 rispetto all'ingresso di nella compagine societaria (febbraio 2018), era stata RT costituita la di cui inizialmente erano socie la Parte_1 CP_5 al 50%, al 25%, e la al 25%, che avrebbero eseguito i lavori Parte_3 CP_8 in misura pari al 33,33% l'una; che con atto del 3.12.2018 la aveva ceduto Controparte_6 la propria quota di partecipazione alla che deteneva pertanto il 75% delle quote CP_5 della Società consortile;
che in data 20.11.2019 la quota di partecipazione della Parte_1 era stata ceduta al senza alcuna comunicazione a CP_5 Controparte_4 CP_1
.
[...]
In merito all'appalto di erano stati stipulati contratti di nolo a freddo ed a caldo CP_3 con la ditta per fornire i mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori, e il RT
con le somme ricevute dal avrebbe dovuto pagare la Controparte_4 Controparte_3
, la quale avrebbe dovuto, a sua volta, pagare le imprese coinvolte in Parte_1 qualità di esecutrici. non aveva avuto contezza di tali incassi. RT
A dire del convenuto, in seguito a una serie di vicende societarie, si era venuta a creare una contrapposizione tra egli stesso e . Controparte_7
In merito alla fornitura di gasolio dichiarava: che essa era stata effettuata da ZÌ snc e in piccola parte dalla su richiesta della committente , che il gasolio CP_9 Parte_1 veniva depositato e custodito presso il suo magazzino e che quotidianamente gli operai della lo prelevavano e lo portavano in cantiere per erogarlo anche agli altri noleggiatori CP_10 per l'esecuzione dei lavori.
pagina 5 di 21 Rappresentava che al momento del suo ingresso nella compagine della non era CP_5 ancora prevedibile che questa divenisse socio di maggioranza della;
Parte_1 escludeva che l'assegnazione dei noleggi alla sua ditta avesse inficiato il regolare svolgimento dei lavori.
Evidenziava che la sua ditta aveva messo a disposizione mezzi sino al 31 ottobre 2019, contribuendo all'esecuzione dei lavori in misura pari circa al 30%, aveva consegnato il gasolio, depositato presso il proprio magazzino, alla che lo aveva prelevato RT1 sino ad esaurimento dell'ultima fornitura, ossia sino a fine novembre 2019.
Chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento della complessiva somma di € 598.788,45,
IVA inclusa, ossia € 572.777,42 oltre IVA, da cui detrarre l'acconto di € 100.000,00, già corrisposto, e al risarcimento del danno subito per l'ingiustificata e imprevedibile risoluzione del rapporto contrattuale.
Instaurato il contraddittorio, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
La causa veniva istruita oralmente e veniva disposta CTU.
Al presente giudizio veniva riunito il giudizio n.r.g. 1514/2020, nel quale l'attrice aveva convenuto al fine di ottenere l'annullamento del contratto di noleggio Controparte_2 concluso con la stessa il 19.1.2019, e l'accertamento dell'inesistenza di alcun debito nei confronti di quest'ultima. Dichiarava che la società convenuta era collegata con la ditta CP_1
, in quanto era amministrata da uno dei figli, . Riproponeva, a sostegno
[...] Persona_2 delle domande, le medesime allegazioni sopra illustrate.
Nel giudizio riunito si costituiva contestando le domande e svolgendo Controparte_2 difese analoghe a quelle svolte dalla ditta . RT
In particolare, la ammetteva il legame tra Controparte_2 Controparte_2 amministrata da , e , socio della e titolare della ditta Persona_2 RT CP_5
a cui la si era affidata per il noleggio a caldo ed a freddo dei mezzi Parte_1 necessari per l'esecuzione dei lavori, ma, a suo dire tale legame risultava poco rilevante rispetto al legame tra la , la il e la Parte_1 CP_5 Controparte_4 [...]
(socia della con protagonista la famiglia , ossia CP_12 CP_5 CP_7 CP_7
pagina 6 di 21 Presidente e amministratore delegato della , nonché CP_7 Parte_1 amministratore delegato della sino al 22.11.2019 e della CP_5 RT3
, socio della e Presidente del , socia CP_14 CP_5 Controparte_4 CP_15 della CP_5
Formulava anch'essa domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 146.903,74, IVA inclusa, oltre al risarcimento del danno per l'improvvisa interruzione dei rapporti.
Espletata la prova orale e ottenuto il deposito della relazione, con ordinanza del 10.7.2023 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16.9.2024.
A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, cui il procedimento era stato riassegnato, visto il carico di ruolo, la causa veniva rinviata, sempre per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4.12.2024 - sostituita dal deposito di note – alla quale la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attrice ha chiesto l'annullamento dei contratti di noleggio indicati in premessa in quanto conclusi in conflitto di interessi dall'allora Parte_4
In merito al contratto concluso in conflitto di interessi la Suprema Corte ha osservato che Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell'iniziale convergenza d'interessi
(C. Cass., n. 8907/2024; n. 2529 del 31/01/2017; n. 23300 del 08/11/2007); Sussiste conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato qualora il terzo persegua interessi propri o di terzi incompatibili con quelli del rappresentato, cosicché all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante o dal terzo corrisponda o possa corrispondere il danno del rappresentato. L'accertamento dell'esistenza del conflitto - che coinvolge pagina 7 di 21 un'indagine di fatto riservata al giudice di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità per vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - deve essere, peraltro, condotto sulla base del contenuto e delle modalità dell'operazione, prescindendo da una contestazione di formale contrapposizione di posizioni, che può valere come semplice elemento presuntivo di conflitto (C. Cass., n. 18792/2005).
Così individuato il principio applicabile alla fattispecie in esame, si rileva che gli indici sintomatici, da cui desumere l'esistenza del conflitto di interessi dell' Soc. consortile CP_16
risultano dall'attrice così individuati: 1) rapporto di dipendenza esistente RT7 tra il e il cui sarebbe riconducibile anche la amministrata CP_17 CP_1 Controparte_2 dal figlio di;
2) mancata rendicontazione da parte dell' on riguardo ai RT Pt_4 contratti di nolo e alla fornitura di carburante;
3) anomalia della tipologia dei contratti di nolo stipulati, ovvero dei contratti aperti, senza individuazione di una durata prestabilita;
4) inesistenza di un contratto di fornitura di carburante.
A dire del convenuto, invece, il vero conflitto di interessi risultava individuabile in capo a tale presidente del Consiglio di Amministrazione della società attrice, nonché Controparte_7 titolare della e autore di condotte lesive degli interessi del medesimo CP_5 CP_1
A questo punto, sulla base del principio di diritto sopra riportato, non è possibile automaticamente affermare l'esistenza del conflitto di interessi per la asserita incompatibilità della posizione rivestita dal soggetto che ha concluso il contratto, ma occorre esaminare il contratto concluso al fine di stabilire se dallo stesso sia derivato un danno per la parte rappresentata a favore del terzo, danno conoscibile dal terzo.
Ebbene, al fine di ottenere ogni utile elemento in merito alla tipologia dei contratti oggetto di causa è stata espletata apposita CTU, redatta dall'ing. . Persona_3
Dalla CTU è emerso che Le opere appaltate dal attengono alla realizzazione ed Controparte_3 alla riqualificazione della viabilità di collegamento tra il viale Gazzi e l'approdo delle Ferrovie dello Stato, attraverso la via Don Blasco e per uno sviluppo di circa 3 km, in buona parte all'interno del centro cittadino.
Il contratto di appalto veniva sottoscritto in data 27 ottobre 2017 dal RT8
che incaricava della materiale esecuzione delle opere la la
[...] CP_5 Parte_3
e la , rientranti tra le imprese consorziate, che si costituivano nella Controparte_6
pagina 8 di 21 società in differenti quote che peraltro subivano delle modificazioni a seguito di RT9 successive cessioni di quota, ed il geom. in data 5 dicembre 2018, assumeva il ruolo di Persona_1 amministratore delegato della detta società.
[…] Con riguardo ai contratti di nolo intercorsi tra il signor e la società RT Parte_1 rappresentata dall'amministratore delegato geom. può dirsi come questi prevedessero la Persona_1 fornitura in noleggio di attrezzature e dei mezzi d'opera concordandosi che questi sarebbero stati a disposizione della società per tutta la durata dei lavori, specificandosi il numero e la tipologia dei macchinari messi a disposizione, e concordando i canoni di noleggio mensile.
I contratti di nolo sono stati stipulati con la clausola del “contratto aperto”, in quanto non era preventivamente possibile identificare il numero di mezzi che sarebbe stato utilizzato e la durata di impiego di ciascun macchinario, in tale ottica il canone di noleggio per ogni singola macchina o attrezzatura sarebbe stato determinato a partire dal momento in cui questo sarebbe stato messo a disposizione e fino a quando sarebbe stato utilizzato.
In proposito si osserva come nei detti contratti non viene in alcun modo specificato in base a quali riscontri si sarebbe tenuto conto dei mezzi messi a disposizione ed effettivamente impiegati e dei tempi di impiego in termini di giorni e/o di mesi, ovvero in base a quale “attestazione” ci si sarebbe reciprocamente dati atto della consegna e della restituzione di ciascun macchinario in modo da poterne determinare il corrispettivo. […] nelle pattuizioni contrattuali si rinviene unicamente un generico riferimento all'emissione di fatture mensili senza alcuna ulteriore specificazione indicativa delle modalità di “accertamento” dell'effettivo utilizzo dei mezzi.
Tra i detti contraenti veniva stipulato un primo contratto di “nolo a freddo” in data 6 dicembre 2018, una prima integrazione del 2 aprile 2019 ed una seconda del 14 maggio 2019.
Ed ancora, nella medesima data del contratto di nolo a freddo (6 dicembre 2018) e sempre tra il signor e la società veniva stipulato anche un ulteriore contratto di nolo a caldo. RT Parte_1
Il CTU ha riportato l'elenco e la tipologia dei macchinari oggetto dei contratti, con indicazione dei corrispettivi pattuiti.
[…] Con riguardo ai contratti di nolo intercorsi tra il signor e la società si RT Parte_1 rinvengono in atti le fatturazioni emesse nell'ambito dei lavori ed in proposito si deve preliminarmente pagina 9 di 21 evidenziare come tali documenti contabili non contengono alcuna indicazione di dettaglio sulle modalità di determinazione degli importi.
Come già anticipato non si ha riscontro di alcun documento o di alcun registro che dia contezza dei mezzi inviati in cantiere e messi a disposizione, né per quanto tempo ciascuno di questi è rimasto nelle condizioni contrattuali per essere retribuito, ovvero non si dispone di una sorta di “registro di carico e scarico” da cui si possano desumere, sulla base dei prezzi contrattualizzati, gli importi fatturabili;
il raffronto degli importi fatturati per ciascun mese con i prezzi convenuti permette unicamente di indicare come le fatture siano state emesse per un numero di mezzi e/o di giorni di impiego inferiore a quello massimo corrispondente ai mezzi a disposizione x 30 giorni.
Dall'esame delle fatturazioni emerge unicamente la generica indicazione in oggetto “Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il Viale Gazzi e l'approdo per Via Don Blasco_ Contratto di nolo a Pt_5 freddo stipulato il 06/12/2018” e la dicitura “S.M.I._” con l'indicazione del mese, da aprile ad ottobre
2019.
In ultima analisi dai documenti contabili successivamente indicati è possibile desumere unicamente il totale imponibile dei noleggi senza alcuna ulteriore specifica giustificativa sulla “formazione” di tali importi.
[…] L'importo fatturato per i noleggi ammonta quindi complessivamente ad € 649.134,45 a fronte del quale, stando a quanto indicato in atti, sarebbe stato effettuato un unico pagamento per € 100.000,00 in data
27 marzo 2019, verosimilmente in acconto essendo stato effettuato antecedentemente all'emissione delle prime fatture, per cui residuerebbe un saldo pari ad € 549.134,45.
Per quanto riguarda le forniture di carburante risultano in atti le fatture emesse dal 22 dicembre 2018 al
30 ottobre 2019 per un importo complessivo di € 369.725,37 (€ 303.053,06 + I.v.a.), […] che non riportano evidentemente alcuna ulteriore indicazione che possa essere utile ad identificare l'utilizzo o i mezzi cui tale carburante veniva destinato.
Nella documentazione versata agli atti di causa si rinviene ulteriormente un documento denominato
“Registro carburante” che dovrebbe indicare lo “scarico” del gasolio man mano che veniva erogato ai singoli mezzi.
Tale documento tuttavia non può, ad avviso dello scrivente, essere ritenuto idoneo a rendere conto degli effettivi quantitativi di carburante erogati in quanto non si può considerare un vero e proprio registro di pagina 10 di 21 erogazione in quanto, ancorchè contestato, è stato redatto su carta semplice e su fogli slegati con pagine non numerate e prive di righe e colonne.
Il detto documento riporta comunque la data di ogni singola erogazione, l'indicazione della destinazione, invero poco chiara e non sempre effettivamente identificabile, il quantitativo di carburante erogato e la firma, per lo più non leggibile, del soggetto che lo ha preso in carico.
Con riguardo alle diciture ivi contenute si può notare come queste non sempre sono effettivamente riferibili ai mezzi indicati nelle fatture di nolo ed a volta risultino fuorvianti e sembrerebbero indicare impieghi diversi da quelli relativi al cantiere di o la presenza di erogazioni anche per autovetture o per il riempimento di CP_3 bidoni o di serbatoi di stoccaggio temporaneo.
Si rinvengono infatti erogazioni per autovetture di cui non si ha riscontro, per quanto evidentemente potrebbe trattarsi di auto aziendali utilizzate nell'ambito di esecuzione dei lavori, quali “Fiat Punto”, “Panda”,
“Punto azzurra”, “Punto grigia”, “Nissan Terrano”…, ma anche vetture di grossa cilindrata quali “BMW”,
“Volvo rosso”, “BMW Mario”, “Evoque”, “ , “Range Rover”… Per_4
Risultano ulteriormente rinvenibili anche indicazioni geografiche che lo scrivente non è in grado di ricondurre alle necessità del cantiere di e che anzi potrebbero far ritenere che le corrispondenti erogazioni possano CP_3 essere riferibili ad altri cantieri, tra tali indicazioni si possono rilevare numerose indicazioni “E furgone” e
“ (di ?) furgone” ma anche “Fiat-Hitachi Catania”, “Daily Enna”, “Mercedes Persona_5 CP_20
Benevento”, “Punto azzurra Benevento”, “Volvo Enna”, EM furgone”, EM Astra rossa”,
“Daily Tremonzelli”, “E UB, “Furgone Agrigento”, “Bidoni + IV Agrigento”, “Eurostar x
Benevento”…
In considerazione delle indeterminatezze anzi osservate non si è in definitiva ritenuto conducente effettuare una contabilizzazione dei litri erogati per come indicati nel detto “registro”.
Il CTU ha ulteriormente rimarcato come A prescindere dal fatto che non si conoscono i mezzi effettivamente utilizzati in cantiere ed il loro impiego, in termini di durata e tipologia di lavoro, per ciascun giorno per determinare il consumo occorre fare uso del fattore medio di potenza e del fattore medio di utilizzo, ovvero introdurre due ulteriori variabili non oggettive.
Ponendo tali coefficienti pari a 1 si presupporrebbe che il mezzo sia stato impiegato per 8 ore giornaliere al massimo della potenza e tale presunzione non può che essere ben distante dalla realtà, ipotizzare un diverso pagina 11 di 21 coefficiente senza indicazioni specifiche sarebbe solo un mero apprezzamento soggettivo che peraltro andrebbe differenziato a seconda della diversa tipologia dei mezzi.
Solo a titolo indicativo si è provato a calcolare il consumo di uno dei mezzi oggetto del nolo quale ad esempio l'escavatore Caterpillar 323 DLN da 25 tonnellate. […] tuttavia, anche quando si potesse definire un consumo giornaliero attendibile si tratterebbe di un mero esercizio stilistico restituendo una vana contabilizzazione, non disponendosi di riscontri per poter conoscere quanti giorni lavorativi l'escavatore
DLN da 25 tonnellate abbia effettivamente operato nell'ambito dell'appalto. CP_21
Rimanendo impossibile da eseguire una determinazione di tipo analitico, va comunque rilevato come anche una stima sintetica per ridurre il più possibile la variabilità dell'apprezzamento necessiterebbe dell'importo complessivo delle opere effettivamente eseguite con i mezzi in questione, il numero ed il tempo con cui ciascun macchinario sarebbe stato impiegato, la tipologia di impiego e la potenza di ciascuno di questi, in tal modo potendosi ragionevolmente ricavare l'incidenza del consumo di carburante nell'utilizzo dei macchinari e delle attrezzature. […] non risultando possibile determinare compiutamente i quantitativi di carburante necessario all'esecuzione dei lavori sulla base di elementi oggettivi, l'unica via che si ritiene di poter percorrere è quella di fare riferimento ad un apprezzamento sintetico utilizzando i dati che normalmente vengono stimati per la determinazione del costo delle opere e le informazioni che è stato possibile assumere dagli operatori del settore.
Fatte tali premesse e sulla scorta degli elementi precedentemente valutati, si proverà nel seguito a formulare due distinte ipotesi valutative che non potranno rappresentare una determinazione certa dei quantitativi di carburante necessari all'esecuzione dei lavori ma che si auspica quantomeno possano fornire a questo Giudice idonei elementi di valutazione.
Analisi su base percentuale complessiva.
Il CTU ha affermato che l'incidenza percentuale di noli e trasporti nel costo di un'opera edile oscilla, in dipendenza della tipologia dei diversi interventi, tra il 20 ed il 30%. Come rimarcato dal CTU, trattasi evidentemente di un apprezzamento estremamente suscettibile di variabilità che risulta condizionato da innumerevoli fattori e che risulta riferibile alle lavorazioni di scavo e movimento terre, alle demolizioni di strutture di diverso genere, alle scarifiche stradali, ai trasporti a rifiuto del materiale di risulta, alle attività di rinterro, e più in generale alle attività di assistenza con mezzi meccanici alle lavorazioni pagina 12 di 21 di rifinitura, nonché alle attività di movimentazione e trasporto di materiali e mezzi nell'ambito del cantiere, ed
è quindi condizionato da una notevole variabilità.
In tale stato di cose si è reputato che una adeguata incidenza percentuale delle attività realizzate tramite i noli rispetto alla complessiva entità dei lavori eseguiti possa essere verosimilmente ragguagliata al 28% dell'importo dei lavori eseguiti.
Considerato che l'importo lavori al S.A.L. n° 3 è stato contabilizzato al 2 febbraio 2020 ma alla data del
31 ottobre 2019 è cessata la fornitura di mezzi a nolo, si può determinare un importo lavori cui fare orientativamente riferimento considerando la quota parte del 50% delle opere contabilizzate tra il secondo ed il terzo S.A.L. ed aggiungendolo all'importo lavori del S.A.L. n° 2.
In tale ottica e pur con le indeterminatezze di cui si è detto, l'importo delle opere eseguite al 31 ottobre 2019 può essere ragguagliato in cifra tonda alla somma di € 4.384.945,00.
Da tali dati, in via assolutamente orientativa ed avendo riguardo del fatto che trattasi di una incidenza percentuale delle attività di nolo e non del solo nolo a freddo, si può ricavare come l'entità dei noli possa essere ragguagliata alla somma di € 4.384.945,00 x 0,28 % = € 1.227.778,00.
Sulla base delle informazioni assunte presso operatori del settore, l'incidenza del consumo di carburante nelle attività di movimento terra e trasporto oscilla, evidentemente in dipendenza della tipologia del mezzo e dell'impiego cui viene destinato, tra il 18 ed il 25% del costo complessivo, potendosi quindi definire un verosimile importo per il carburante necessario all'esecuzione dei lavori dell'ordine di: € 1.227.778,00 x 21 % = €
257.834,00.
Utilizzando invece l'aliquota del 43,47 % delle opere contabilizzate tra il secondo ed il terzo S.A.L.
l'importo dei lavori cui fare riferimento viene a determinarsi, pur con le medesime indeterminatezze, in cifra tonda nella somma di € 4.270.990,00.
Da tali dati, con le medesime modalità e gli stessi presupposti, si può ricavare come l'entità dei noli possa essere ragguagliata alla somma di € 4.270.990,00 x 0,28 % = € 1.195.877,00.
Con tale modalità di ripartizione, si può quindi definire il verosimile costo imputabile al consumo di carburante per un corrispettivo dell'ordine di € 1.195.877,00 x 21 % = € 251.134,00.
In ultima analisi, essendo il secondo criterio di ripartizione dei lavori eseguiti tra il 2° ed il 3° s.a.l. maggiormente coerente, la modalità di apprezzamento adottata restituisce il costo stimato dei carburanti pagina 13 di 21 necessari per le attività di cantiere che può essere grosso modo identificabile con un importo dell'ordine di €
250.000,00.
Analisi su base percentuale per categorie di lavoro.
Un secondo approccio alla problematica può essere effettuato facendo riferimento alle indicazioni generali ritraibili dalle indicazioni del D.M. 11 settembre 1978 che riporta, sia pur in via generalizzata, la percentuale in cui suddividere il costo d'opera tra materiali, mezzi e manodopera.
Tali indicazioni restituiscono per opere stradali e movimento terra un'incidenza dei mezzi meccanici nel costo complessivo dell'opera pari al 40 %, per le così dette opere d'arte del 13 %, per le sovrastrutture stradali del 27
%, per fognature del 10 %, per la realizzazione di linee elettriche del 3 %.
Per come precedentemente considerato si dispone dell'importo lavori al S.A.L. n° 2 e si è valutato come l'incremento delle lavorazioni eseguite, come quota parte di quelle contabilizzate nell'ambito del S.A.L. n° 3, può essere orientativamente ragguagliato al 23 % secondo quanto considerato circa una migliore ripartizione su base giornaliera.
In tale ottica si può determinare il verosimile importo lavori all'ottobre 2019 suddiviso per macrocategorie di lavoro omogenee […] Tali importi, evidentemente resi in cifra tonda non avendo alcun significato una maggiore approssimazione in dipendenza degli apprezzamenti effettuati, comportano una verosimile incidenza dei mezzi meccanici per € 1.041.910,00.
Anche in questo caso e sulla base di tale importo, supponendo un'incidenza media del consumo di carburante pari al 21 % di tale costo, è possibile definire un verosimile importo per il carburante necessario all'esecuzione dei lavori all'ottobre 2019 che può essere stimato in un ordine di € 1.041.910,00 x 21 % = € 218.800,00.
Sulla base di tale metodologia che fornisce indicazioni di ordine generale sostanzialmente con riferimento alle aliquote di incidenza percentuale nel costo d'opera tra materiali, mezzi e manodopera, per come indicate nel
D.M. 11 settembre 1978, si può in definitiva stimare che il costo per il carburante necessario all'esecuzione delle opere fino all'ottobre 2019 sia definibile in un ordine di € 220.000,00.
Il CTU ha risposto compiutamente alle osservazioni formulate dalle parti e ha poi così concluso:
pagina 14 di 21 Sulla scorta di quanto considerato deve riferirsi come non sia possibile indicare compiutamente i mezzi necessari o quelli effettivamente impiegati per l'esecuzione dell'appalto, può comunque considerarsi che la tipologia ed il numero di macchinari oggetto dei contratti di nolo è compatibile con l'entità dell'intervento.
In merito si deve precisare come il numero ed il tipo di macchinari indicati nei contratti di nolo è in effetti esuberante le necessità dell'opera ma è stato definito come compatibile con l'entità dell'intervento in quanto l'elencazione in senso stretto ricomprende un'ampia gamma di mezzi e macchinari messi a disposizione dell'impresa esecutrice nell'ipotesi che dovessero essere necessari, in tutto o in parte, nell'ambito dei lavori e non va quindi intesa come riferita al numero ed al tipo dei macchinari effettivamente impiegati nel cantiere.
In proposito si è detto come non si disponga di alcuna indicazione atta a determinare il numero e il tipo di mezzi effettivamente utilizzati in cantiere il cui effettivo impiego, anche in ordine al numero di giorni di ciascun mezzo, avrebbe potuto essere indicato se si fosse potuto disporre anche di un semplice “registro di carico e scarico”, ovvero di un elenco, opportunamente controfirmato, con l'indicazione dei mezzi di volta in volta consegnati e ritirati dal cantiere o se le fatturazioni di nolo avessero riportato le modalità con cui venivano definiti gli importi. L'unica documentazione attinente al progredire dei lavori è costituita dagli stati d'avanzamento che contabilizzano le opere eseguite ma che evidentemente non riportano le tipologie, il modello o la targa dei mezzi con cui i lavori sono stati eseguiti.
In merito al consumo di carburante ha ribadito l'impossibilità di determinare oggettivamente e compiutamente i quantitativi di carburante resisi necessari per l'esecuzione dell'appalto.
[…] Nonostante, ad avviso dello scrivente, i quantitativi di carburante necessari per l'esecuzione dell'appalto non siano oggettivamente e rigorosamente determinabili, si è comunque proceduto ad una valutazione di tipo sintetico utilizzando i dati percentuali che normalmente vengono stimati per la determinazione del costo delle opere in riscontro con le informazioni che è stato possibile assumere dagli operatori del settore.
[…] Le ipotesi valutative effettuate dallo scrivente, alla stregua delle pur coerenti valutazioni proposte dai consulenti di parte, non possono quindi rappresentare una determinazione certa dei quantitativi di carburante necessari all'esecuzione dei lavori ma sono da considerarsi in termini indicativi che si auspica possano essere comunque di ausilio a questo Giudice ai fini delle proprie determinazioni.
Una prima valutazione è stata effettuata al capo 3.2 su base percentuale con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti all'ottobre 2019, stimato sulla base delle ipotesi e degli apprezzamenti formulati,
pagina 15 di 21 ed ha condotto alla determinazione di un costo carburanti per le attività di cantiere grosso modo identificabile con un importo dell'ordine di € 250.000,00.
Una seconda analisi è stata sviluppata al capo 3.3 su base percentuale dell'importo lavori suddiviso per macrocategorie secondo le aliquote percentuali di incidenza di materiali, mezzi e manodopera, per come indicate nel D.M. 11 settembre 1978; tale secondo approccio ha restituito un verosimile importo per il carburante necessario all'esecuzione dei lavori in un ordine di € 220.000,00.
Tale ultimo importo, se sussistessero elementi certi circa la verosimile minore incidenza dei macchinari nelle
“Opere d'arte” ed adottando un'aliquota ridotta del 9 % in luogo di quella del 13 %, verrebbe a ridursi a circa
€ 205.000,00.
In ultima analisi le valutazioni condotte, pur con tutte le indeterminatezze evidenziate, hanno restituito un verosimile corrispettivo per i carburanti necessari all'utilizzo dei mezzi di cantiere che si colloca in un intervallo tra € 220.000,00 ed € 250.000,00 con un valore medio dell'ordine di € 235.000,00, a fronte di un importo dei carburanti fatturati di € 303.053,00.
Si ritiene comunque di dover segnalare a questo Giudice come le procedure adottate fanno riferimento solo all'entità dei lavori eseguiti in cantiere per cui l'importo corrispondente all'impiego di carburanti scaturente da tali metodologie, per quanto meramente indicativo, non ricomprende i consumi di carburante per attività accessorie e/o complementari all'esecuzione dell'appalto e non strettamente legate con le attività eseguite in cantiere.
Tenuto conto di tale circostanza deve rilevarsi come lo scarto rilevato tra il corrispettivo del carburante indicativamente individuato con le procedure utilizzate e quanto fatturato potrebbe essere dovuto all'impiego di parte del carburante acquistato per usi non strettamente collegati alla materiale esecuzione dei lavori nel cantiere di anche se l'entità di questo (circa € 70.000,00) appare eccessiva per poter essere giustificata dai soli CP_3 spostamenti del personale da e per il cantiere. Evidentemente lo scrivente non ha elementi a disposizione per poter verificare se tale utilizzo fosse stato previsto e/o autorizzato dalla società o se si possa essere Parte_1 trattato di trasferte, trasporti o spostamenti effettuati da soggetti comunque operanti nell'interesse della società o se invece si sia trattato di consumi non riconducibili all'esecuzione dei lavori.
Si è infatti rilevato al precedente capo 2.5 come nel “Registro del carburante” siano riportate erogazioni per autovetture, anche di grossa cilindrata, di cui non si ha riscontro, né si è a conoscenza se si tratti di veicoli pagina 16 di 21 aziendali, intestati alla o a soggetti a questa collegati, e se il loro impiego sia o meno riconducibile Parte_1 alle attività del cantiere di;
nel medesimo registro si evidenziano anche erogazioni per veicoli e mezzi CP_3 con destinazioni geografiche estranee al cantiere di ed anche in questo caso non si hanno elementi per CP_3 definire se tali trasferte fossero o meno imputabili, o comunque riferibili, ad attività connesse con l'appalto in questione o ad altri cantieri e ad altri appalti.
Le conclusioni del CTU, rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e ben motivate anche nella risposta alle osservazioni formulate dalle parti, meritano di essere condivise e possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Ebbene, il CTU ha dichiarato che la tipologia ed il numero di macchinari oggetto dei contratti di nolo è compatibile con l'entità dell'intervento […] il numero ed il tipo di macchinari indicati nei contratti di nolo è in effetti esuberante le necessità dell'opera ma è stato definito come compatibile con l'entità dell'intervento in quanto l'elencazione in senso stretto ricomprende un'ampia gamma di mezzi e macchinari messi a disposizione dell'impresa esecutrice nell'ipotesi che dovessero essere necessari, in tutto o in parte, nell'ambito dei lavori e non va quindi intesa come riferita al numero ed al tipo dei macchinari effettivamente impiegati nel cantiere.
Proprio le conclusioni del CTU permettono di escludere l'esistenza di un pregiudizio per la società al momento della conclusione dei contratti oggetto di causa, in quanto i contratti di nolo risultavano funzionali all'esecuzione delle opere – circostanza non contestata – e la predeterminazione di un ampio numero di mezzi in sé non rappresenta un elemento negativo, in quanto l'attrice avrebbe potuto utilizzare solo i mezzi necessari per l'esecuzione delle opere.
Dal verbale dell'assemblea del 5.12.2018 del Consiglio di Amministrazione della
[...]
si evince che al nominato in quella sede Amministratore delegato, era Parte_1 CP_17 stato riconosciuto il potere, tra l'altro, di stipulare contratti di noleggio, sia a caldo sia a freddo, in tal modo implicitamente riconoscendo in quella sede l'esigenza di procedere alla conclusione di tali contratti.
In comparsa conclusionale l'attrice ha dichiarato che tali contratti si sarebbero potuti stipulare con le imprese consorziate;
tale allegazione, contenuta solo in comparsa conclusionale, è del tutto sfornita di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti in capo a una o più delle imprese consorziate per la conclusione dei contratti di nolo.
pagina 17 di 21 Nella memoria di replica i convenuti hanno al riguardo evidenziato che l'attrice aveva concluso ulteriori contratti di nolo a caldo e a freddo, diversi rispetto a quelli oggetto di causa, con società terze rispetto alle consorziate, e ciò a confutazione della sussistenza delle capacità delle consorziate sul punto che, anche ove esistenti, non avrebbero consentito di far fronte alle esigenze dell'appalto.
Quanto alla riconoscibilità del vantaggio in capo al essa risulterebbe relativa solo CP_1 alla mancata predeterminazione di durata del contratto;
tuttavia, al momento della conclusione del contratto – momento in cui deve ravvisarsi l'effetto pregiudizievole/vantaggioso e la riconoscibilità dello stesso - il e la non avrebbero potuto sapere se e CP_1 Controparte_2 come si sarebbe svolto il contratto di appalto, ovvero che il contratto avrebbe avuto una progressione lenta, con notevoli ritardi nell'esecuzione delle opere.
La dichiarazione trasmessa il 22.11.2019 dal a per quanto CP_17 Controparte_7 potenzialmente foriera di responsabilità in suo capo, risulta avere un contenuto estremamente generico e non consente per ciò solo di affermare l'esistenza dei presupposti per l'annullamento dei contratti oggetto di causa, in difetto della prova dei più volte menzionati elementi necessari, ovvero l'esistenza dell'effetto pregiudizievole per la società attrice e la riconoscibilità dello stesso in capo al Anche per le dichiarazioni rese dal CP_1 CP_17 escusso come teste, valgono considerazioni analoghe.
Né la questione della regolare esecuzione delle opere rileva nel presente giudizio (sul punto, peraltro, le dichiarazioni rese dalla teste , direttore tecnico del Tes_1 Controparte_4 non consentono di individuare una inequivoca responsabilità delle ditte noleggiatrici).
Le circostanze esposte consentono, pertanto, di rigettare le domande di annullamento formulate dall'attrice.
Per converso, vanno accolte le domande riconvenzionali formulate dal e da CP_22
Controparte_2
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(sentenza n. 13533/2001), in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il pagina 18 di 21 creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
Dunque, nel caso in esame, i convenuti devono fornire la prova dell'esistenza dei contratti, che risultano depositati in atti.
Peraltro, come già esposto, la generica contestazione sui ritardi nell'esecuzione delle opere, non inequivocabilmente riconducibili ai noleggiatori, consente di affermare l'inadempimento di questi ultimi.
Le ulteriori contestazioni sull'entità del corrispettivo, come sopra esposte ai fini della domanda di annullamento dei contratti, alla luce della CTU espletata, che ha sostanzialmente ritenuto la congruità delle somme richieste, non consentono di paralizzare la pretese creditorie dei convenuti.
Pertanto, in accoglimento delle relative domande, l'attrice va condannata al pagamento della somma di € 598.788,45, iva inclusa, oltre interessi legali dalla domanda, in favore di CP_22
e al pagamento della somma di € 146.903,74, IVA inclusa, oltre interessi legali dalla
[...] domanda, in favore di Controparte_2
Devono essere rigettate le ulteriori domande risarcitorie formulate dai convenuti, in difetto di una specifica prova del danno.
Deve essere accolta l'ulteriore domanda, formulata dall'attrice, di ripetizione presso la ditta delle somme eccedenti versate o da versare a titolo di spese per carburante. CP_1
Sul punto il CTU, all'esito di due diversi calcoli, è giunto alla conclusione che pur con tutte le indeterminatezze evidenziate, il carburante utilizzato in cantiere si colloca in un intervallo tra €
220.000,00 ed € 250.000,00, con un valore medio dell'ordine di € 235.000,00, a fronte di un importo dei carburanti fatturati di € 303.053,00, ha evidenziato che la differenza registrata, in teoria, avrebbe potuto coprire costi comunque pertinenti all'appalto ma, a suo dire, la differenza risultava eccessiva e non giustificata.
Anche in questo caso le conclusioni del CTU vanno condivise e, tenuto conto dei calcoli eseguiti dall'Ausiliario, considerando il valore medio da egli individuato, pari a € 235.000,00, la ditta CA – presso la quale il carburante veniva consegnato - va condannata a corrispondere pagina 19 di 21 all'attrice eventuali importi da essa pagati al terzo fornitore per carburante in eccedenza rispetto all'importo di € 235.000,00.
L'esito della controversia consente di compensare per il 10% le spese di lite, dunque l'attrice va condannata alla rifusione del residuo 90% nei confronti dei convenuti in solido, rappresentati dal medesimo procuratore, cui spetta l'aumento del 30% per la difesa di più parti.
Le spese vanno liquidate, applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m.
n. 147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento nel seguente modo: € 4.000,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva, € 10.000,00 per la fase istruttoria ed € 7.000,00 per la fase decisionale, con un compenso totale di € 24.000,00, oltre il 30%, ex art. 4, c. 2, d.m. n.
55/2014.
Le spese di CTU sono poste definitivamente per il 90% a carico dell'attrice e per il 10% a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 1391/2020 – cui è riunito il giudizio n.r.g. 1514/2020 - vertente tra in persona del Parte_2 titolare e legale rappresentante (attrice), , quale titolare della omonima ditta RT
(convenuto) e in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta Controparte_2 nel giudizio riunito), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa così provvede:
1. Rigetta le domande di annullamento proposte dall'attrice;
2. Accoglie la residua domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna RT
n.q. a corrispondere all'attrice eventuali importi da essa pagati al terzo fornitore per carburante in eccedenza rispetto all'importo di € 235.000,00;
3. Accoglie la domanda riconvenzionale formulata da , quale titolare RT
della omonima ditta e, per l'effetto, condanna l'attrice al pagamento, in favore di
, quale titolare della omonima ditta, della somma di € 598.788,45, RT iva inclusa, oltre interessi come in motivazione;
pagina 20 di 21 4. Accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e, per Controparte_2
l'effetto, condanna l'attrice al pagamento, in favore di quale Controparte_2 titolare della omonima ditta, della somma di € 146.903,74, IVA inclusa, oltre interessi come in motivazione;
5. Compensa per il 10% le spese di lite e condanna l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti in solido del residuo 90%, che liquida in € 28.080,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
6. Pone le spese di CTU definitivamente per il 90% a carico dell'attrice e per il 10% a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Catania il 23/06/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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