CASS
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2025, n. 21307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21307 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RC, nel procedimento a carico di ER VI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2024 del Tribunale di RC;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21307 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 12/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Cremona ha assolto VI ER dal delitto di evasione per assenza dell'elemento soggettivo e dell'offensività della condotta. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RC, deducendo in un unico motivo violazione di legge, in relazione agli artt. 385 e 49, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione in quanto erano stati erroneamente ritenuti assenti il dolo del delitto di evasione commesso da VI ER e la sua concreta offensività in adesione ad una giurisprudenza minoritaria e risalente della Corte di legittimità. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020 per come prorogata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. In termini fattuali risulta accertato che VI ER, in regime di detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica, si era allontanato dalla struttura, senza giustificato motivo, in due occasioni (19 novembre 2022 e 13 gennaio 2023), ed era stato ritrovato a distanza di 1 km dagli operanti ai quali aveva riferito di volere tornare in carcere. Alla luce di questi elementi, la sentenza impugnata ha concluso per l'assenza dell'elemento psicologico del reato e dell'offensività della condotta, ex art. 49, secondo comma, cod. pen. ritenendo che ER non si fosse sottratto alla misura alternativa alla detenzione o al controllo degli operatori, essendo uscito dalla comunità per farsi riaccompagnare in carcere. 3. La costante giurisprudenza di questa Corte qualifica il delitto di evasione come reato istantaneo ad effetti permanenti che si consuma allorchè l'agente si allontani volontariamente e senza giustificato motivo dall'abitazione o dal luogo in cui si trovi agli arresti o in espiazione pena. Per la configurabilità del delitto è sufficiente il dolo generico (tra le tante, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118) ed il fine perseguito dall' agente non assume alcuna rilevanza. 2 La sentenza impugnata ha richiamato altro orientamento ermeneutico, rimasto minoritario, secondo il quale deve escludersi la configurabilità del delitto di evasione allorché l'agente si allontani volontariamente dal domicilio in cui è ristretto per presentarsi immediatamente presso l'autorità di polizia (Sez. 6, n. 43791 del 09/10/2013, Rv. 257487; Sez. 6, n. 25583 del 05/02/2013, Rv. 256806), o si faccia trovare fuori dall'abitazione in attesa dei carabinieri informati della sua intenzione di andare in carcere (Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015, Ranieri, Rv. 265451), senza sottrarsi così alla vigilanza. Rileva il Collegio, negli stessi termini indicati nella requisitoria del Procuratore generale, che, a prescindere dalla condivisibilità o meno dei precedenti giurisprudenziali citati, nel caso in esame non ricorre nessuna delle ipotesi da questi consideratein quanto ER si era allontanato dalla comunità terapeutica non per recarsi in carcere (ad esempio andando in una caserma dei Carabinieri o chiedendone l'intervento degli operanti per provvedervi), ma era stato trovato soltanto a seguito di un servizio di perlustrazione su chiamata di un'operatrice della struttura. Coerentemente con l'impostazione qui condivisa in ordine alla sufficienza del dolo generico ai fini della configurabilità del reato e alla concreta offensività della condotta, attesa l'irrilevanza delle ragioni dell'allontanamento arbitrario dalla comunità (Sez. 6, n. 45891 del 6/10/2023, Gurrera, non mass.) e all'avvenuta effettiva sottrazione di ER alla vigilanza, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata sia incorsa in un vizio logico e giuridico che ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di RC in diversa persona fisica.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di RC in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2025 La Consigliera estensora Il P esidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21307 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 12/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Cremona ha assolto VI ER dal delitto di evasione per assenza dell'elemento soggettivo e dell'offensività della condotta. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RC, deducendo in un unico motivo violazione di legge, in relazione agli artt. 385 e 49, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione in quanto erano stati erroneamente ritenuti assenti il dolo del delitto di evasione commesso da VI ER e la sua concreta offensività in adesione ad una giurisprudenza minoritaria e risalente della Corte di legittimità. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020 per come prorogata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. In termini fattuali risulta accertato che VI ER, in regime di detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica, si era allontanato dalla struttura, senza giustificato motivo, in due occasioni (19 novembre 2022 e 13 gennaio 2023), ed era stato ritrovato a distanza di 1 km dagli operanti ai quali aveva riferito di volere tornare in carcere. Alla luce di questi elementi, la sentenza impugnata ha concluso per l'assenza dell'elemento psicologico del reato e dell'offensività della condotta, ex art. 49, secondo comma, cod. pen. ritenendo che ER non si fosse sottratto alla misura alternativa alla detenzione o al controllo degli operatori, essendo uscito dalla comunità per farsi riaccompagnare in carcere. 3. La costante giurisprudenza di questa Corte qualifica il delitto di evasione come reato istantaneo ad effetti permanenti che si consuma allorchè l'agente si allontani volontariamente e senza giustificato motivo dall'abitazione o dal luogo in cui si trovi agli arresti o in espiazione pena. Per la configurabilità del delitto è sufficiente il dolo generico (tra le tante, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118) ed il fine perseguito dall' agente non assume alcuna rilevanza. 2 La sentenza impugnata ha richiamato altro orientamento ermeneutico, rimasto minoritario, secondo il quale deve escludersi la configurabilità del delitto di evasione allorché l'agente si allontani volontariamente dal domicilio in cui è ristretto per presentarsi immediatamente presso l'autorità di polizia (Sez. 6, n. 43791 del 09/10/2013, Rv. 257487; Sez. 6, n. 25583 del 05/02/2013, Rv. 256806), o si faccia trovare fuori dall'abitazione in attesa dei carabinieri informati della sua intenzione di andare in carcere (Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015, Ranieri, Rv. 265451), senza sottrarsi così alla vigilanza. Rileva il Collegio, negli stessi termini indicati nella requisitoria del Procuratore generale, che, a prescindere dalla condivisibilità o meno dei precedenti giurisprudenziali citati, nel caso in esame non ricorre nessuna delle ipotesi da questi consideratein quanto ER si era allontanato dalla comunità terapeutica non per recarsi in carcere (ad esempio andando in una caserma dei Carabinieri o chiedendone l'intervento degli operanti per provvedervi), ma era stato trovato soltanto a seguito di un servizio di perlustrazione su chiamata di un'operatrice della struttura. Coerentemente con l'impostazione qui condivisa in ordine alla sufficienza del dolo generico ai fini della configurabilità del reato e alla concreta offensività della condotta, attesa l'irrilevanza delle ragioni dell'allontanamento arbitrario dalla comunità (Sez. 6, n. 45891 del 6/10/2023, Gurrera, non mass.) e all'avvenuta effettiva sottrazione di ER alla vigilanza, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata sia incorsa in un vizio logico e giuridico che ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di RC in diversa persona fisica.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di RC in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2025 La Consigliera estensora Il P esidente