CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MO IO TR IA, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 591/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
Difeso da
Santa Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0477620250002254000 DIVERSI TRIBUTI 1995
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0477620250002254000 DIVERSI TRIBUTI 1997
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0477620250002254000 DIVERSI TRIBUTI 1998
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0477620250002254000 DIVERSI TRIBUTI 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0477620250002254000 DIVERSI TRIBUTI 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0477620250002254000 DIVERSI TRIBUTI 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0477620250002254000 DIVERSI TRIBUTI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0477620250002254000 DIVERSI TRIBUTI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte resistente insiste per l'inammissibilità del ricorso. Si riporta a quanto dedotto in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone, ed alla Regione Lazio tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1
S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t., adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato in data 9 maggio 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva il difetto di notificazione di alcune delle cartelle indicate nell'atto impugnato,
l'intervenuta prescrizione di alcuni dei crediti di natura erariale contenuti nelle cartelle esattoriali di riferimento pel l'Agenzia delle Entrate, e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione degli importi dovuti a titolo di tassa automobilistica.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone, e Regione Lazio, ribadendo la legittimità del proprio rispettivo operato.
All'odierna udienza, la Corte, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte osserva che all'udienza odierna parte ricorrente ha avanzato richiesta di rinvio dell'udienza. La Corte ha ritenuto di non poter aderire a tale richiesta in quanto la medesima risulta priva di indicazione qualsiasi in ordine alla rappresentazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta stessa.
La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile. La Corte osserva quanto segue.
Le parti resistenti hanno dimostrato puntualmente la notifica (con specificazione della data e della modalità di consegna) degli atti prodromici a quello impugnato (vedi ad esempio pagg. 4, 5 e 6, nonché gli allegati di
Agenzia delle Entrate-Riscossione); anzi, non solo hanno fornito dimostrazione relativa alle originarie cartelle, ma hanno anche elencato con precisione tutti gli atti successivi.
È chiaro come la regolare notifica degli atti prodromici abbia determinato, sotto il profilo formale l'impossibilità/ tardività di impugnare gli stessi successivamente (e dunque anche in questa sede), e sotto il profilo sostanziale l'interruzione della prescrizione dei tributi a fondamento di detti atti.
Di conseguenza, il ricorso è inammissibile in relazione al profilo formale, ed è infondato in relazione al profilo sostanziale.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 19 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Vittorio Misiti Dott. Antonio Pietro Maria Lamorgese
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MO IO TR IA, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 591/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
Difeso da
Santa Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0477620250002254000 DIVERSI TRIBUTI 1995
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0477620250002254000 DIVERSI TRIBUTI 1997
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0477620250002254000 DIVERSI TRIBUTI 1998
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0477620250002254000 DIVERSI TRIBUTI 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0477620250002254000 DIVERSI TRIBUTI 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0477620250002254000 DIVERSI TRIBUTI 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0477620250002254000 DIVERSI TRIBUTI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0477620250002254000 DIVERSI TRIBUTI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte resistente insiste per l'inammissibilità del ricorso. Si riporta a quanto dedotto in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone, ed alla Regione Lazio tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1
S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t., adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato in data 9 maggio 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva il difetto di notificazione di alcune delle cartelle indicate nell'atto impugnato,
l'intervenuta prescrizione di alcuni dei crediti di natura erariale contenuti nelle cartelle esattoriali di riferimento pel l'Agenzia delle Entrate, e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione degli importi dovuti a titolo di tassa automobilistica.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone, e Regione Lazio, ribadendo la legittimità del proprio rispettivo operato.
All'odierna udienza, la Corte, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte osserva che all'udienza odierna parte ricorrente ha avanzato richiesta di rinvio dell'udienza. La Corte ha ritenuto di non poter aderire a tale richiesta in quanto la medesima risulta priva di indicazione qualsiasi in ordine alla rappresentazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta stessa.
La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile. La Corte osserva quanto segue.
Le parti resistenti hanno dimostrato puntualmente la notifica (con specificazione della data e della modalità di consegna) degli atti prodromici a quello impugnato (vedi ad esempio pagg. 4, 5 e 6, nonché gli allegati di
Agenzia delle Entrate-Riscossione); anzi, non solo hanno fornito dimostrazione relativa alle originarie cartelle, ma hanno anche elencato con precisione tutti gli atti successivi.
È chiaro come la regolare notifica degli atti prodromici abbia determinato, sotto il profilo formale l'impossibilità/ tardività di impugnare gli stessi successivamente (e dunque anche in questa sede), e sotto il profilo sostanziale l'interruzione della prescrizione dei tributi a fondamento di detti atti.
Di conseguenza, il ricorso è inammissibile in relazione al profilo formale, ed è infondato in relazione al profilo sostanziale.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 19 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Vittorio Misiti Dott. Antonio Pietro Maria Lamorgese