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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/12/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati dr. US ME NI Presidente
dr. ssa Vincenza Bennici Giudice
dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1663 dell'anno 2025 del Ruolo Generale
degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nata il [...] ad [...] e Parte_1 residente in Porto Empedocle, Via Rimini n. 2, c.f. elettivamente domiciliata in Porto C.F. 1 2
Empedocle, Via Agrigento n. 3, presso lo studio degli Avv.ti
TT TA, c.f. Codice Fiscale_2
e Adriano TA, c.f. [...] Email_1
Email_2 , che la C.F. 3
rappresentano e difendono CP_1 nato il [...] a [...] e residente و
in Porto Empedocle, Via Rimini n. 2, c.f. C.F._4
elettivamente domiciliato in Porto Empedocle, Via Giarre n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Piazza, c.f.
Email_3 che C.F._5
,
,
lo rappresenta e difende
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 16 dicembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi
[...] Parte_1 nata il [...] ad [...] e CP_1
nato il [...] a [...], quali hanno contratto matrimonio concordatario in Porto Empedocle in data 20 settembre
1997, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Porto
Empedocle: Anno 1997, Parte II, Serie A, Numero 65, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
US ME
NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati dr. US ME NI Presidente
dr. ssa Vincenza Bennici Giudice
dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1663 dell'anno 2025 del Ruolo Generale
degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nata il [...] ad [...] e Parte_1 residente in Porto Empedocle, Via Rimini n. 2, c.f. elettivamente domiciliata in Porto C.F. 1 2
Empedocle, Via Agrigento n. 3, presso lo studio degli Avv.ti
TT TA, c.f. Codice Fiscale_2
e Adriano TA, c.f. [...] Email_1
Email_2 , che la C.F. 3
rappresentano e difendono CP_1 nato il [...] a [...] e residente و
in Porto Empedocle, Via Rimini n. 2, c.f. C.F._4
elettivamente domiciliato in Porto Empedocle, Via Giarre n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Piazza, c.f.
Email_3 che C.F._5
,
,
lo rappresenta e difende
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 16 dicembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi
[...] Parte_1 nata il [...] ad [...] e CP_1
nato il [...] a [...], quali hanno contratto matrimonio concordatario in Porto Empedocle in data 20 settembre
1997, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Porto
Empedocle: Anno 1997, Parte II, Serie A, Numero 65, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
US ME
NI