Ordinanza cautelare 20 marzo 2023
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00239/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00928/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 928 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Corbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brescia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gisella Donati, Francesca Moniga, Francesco Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza prot. n. -OMISSIS-, datata 10 agosto 2022, con la quale il Comune di Brescia, sulla base dei sopralluoghi effettuati il 7 e il 12 aprile 2022 dall’Ufficio Vigilanza Edilizia unitamente alla Polizia Locale, ai Carabinieri, e ai tecnici dell’ARPA e di APRICA spa, ha ingiunto al ricorrente la demolizione di opere abusive;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 6 febbraio 2026 il dott. OL AS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
il ricorrente, con ricorso depositato in data 8 novembre 2022, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento;
si è costituito in giudizio il Comune di Brescia per resistere al ricorso;
all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 6 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
con memoria depositata in data 22 gennaio 2022 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, cui ha aderito anche il Comune di Brescia con memoria depositata in pari data;
pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite attesa la particolarità della controversia e l’accordo tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
GE BR, Presidente
OL AS, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AS | GE BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.