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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5885 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4503/ 2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
; Parte_1 C.F._1 Parte_2
); ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Caserta ), per C.F._4
mandato a margine dell'atto di appello, con il quale elettivamente domiciliano in
Frattamaggiore, c.so Durante n.222.
APPELLANTI
E
), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._5
procura su foglio separato acclusa alla busta telematica, dall' avv. Alessandro
NS ( ), con il quale elettivamente domicilia in in C.F._6
GR EV, alla Via Roma n. 5.
APPELLATO
E
Pag. 1 a 13 ), rappresentato e difenso Controparte_2 C.F._7
dall'avv. NZ PA ( , giusta procura allegata alla C.F._8
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, con il quale elettivamente domicilia in GR EV, alla via Orazio n. 9.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._9
NZ PA ( ), come da procura ad litem allegata alla C.F._8
presente comparsa di costituzione e risposta, con il quale elettivamente domicilia in GR EV, alla via Orazio n. 9.
APPELLATO
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale CP_4 C.F._10
CI ), giusta procura in calce alla comparsa di C.F._11
costituzione in appello, con il quale elettivamente domicilia in GR EV alla P.zza PA, 4.
APPELLATO
E
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , , Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, , , Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
dei frati i GR EV. Controparte_18 CP_19
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 a 13 §.
1. La vicenda processuale origina dall'azione intrapresa dagli eredi legittimi, nipoti ex fratres del defunto sacerdote ( Parte_1 Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_5 [...]
, , , CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
, , , cui
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
aderivano con comparsa adesiva gli ulteriori eredi e Persona_1 [...]
, mentre rimaneva contumace l'ulteriore erede citata CP_15 CP_17
), i quali chiesero, previo accertamento della nullità delle disposizioni
[...]
testamentarie del loro dante causa, la condanna dei convenuti e CP_20
(verso i quali poi rinunciavano alla domanda) nonché Controparte_21
(rimasto contumace), , e Controparte_22 Controparte_2 CP_4 [...]
, quali occupanti sine titulo degli immobili dell'asse ereditario- al CP_3
rilascio di beni ereditari in loro favore, nonché alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi, a far data dall'inizio del godimento, con vittoria delle spese di lite.
1.1. A tal fine dedussero:
- che il loro dante causa era deceduto in data 5 Gennaio 1965 lasciando testamento olografo del 9 Giugno 1963, pubblicato in data 15 Gennaio 1965, con il quale aveva nominato esecutrice testamentaria ed usufruttuaria di tutti i suoi beni la signora con l'incarico di amministrare l'intero Persona_2
compendio ereditario, con vincolo di inalienabilità perpetua e al fine di dare sostentamento ai seminaristi indigenti, aggiungendo che, alla morte della le sarebbe subentrato, nella gestione dei beni con il medesimo onere, il Per_2
parroco pro tempore della dei frati minori in Controparte_18
GR EV;
- che erano nulle sia le disposizioni testamentarie istitutive di un ente morale di fatto, amministrato dal parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Caterina dei frati minori oltre, sia le disposizioni testamentarie che prevedevano
Pag. 3 a 13 l'inalienabilità perpetua dei beni oggetto della successione per il sostentamento dei sacerdoti poveri;
- che essi avevano tacitamente accettato l'eredità dello zio sacerdote, avendo proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria avverso l'avviso di accertamento, loro notificato il 2 luglio 1969, per l'insufficiente dichiarazione di valore dei beni caduti in successione, ai fini del calcolo dell'imposta di successione, e che, all'esito del rigetto del ricorso avevano provveduto al pagamento delle ingiunzioni di pagamento loro notificate dell'intendenza di finanza.
1.2. Costituitisi, e eccepiranno il difetto di Controparte_2 Controparte_3
legittimazione attiva degli attori e la prescrizione del diritto di impugnazione testamento. propose altresì domanda riconvenzionale di Controparte_2
usucapione dell'immobile da lui occupato e chiese il rimborso delle somme per i miglioramenti apportati.
1.3. Si costituì anche eccependo la prescrizione del diritto di CP_4
accettazione dell'eredità da parte degli attori, nonché l'avvenuta usucapione in suo favore dell'immobile da lui occupato.
1.4. Rimasero contumaci la Parrocchia di Santa Caterina dei frati minori, in persona del parroco pro tempore e l'altro occupante sine titulo Persona_3
.
[...]
1.5. Il tribunale, ai fini che ancora rilevano, ritenne fondata l'eccezione di prescrizione del diritto degli attori all'accettazione dell'eredità di Parte_1
, sollevata da sul presupposto che non costituisse
[...] CP_4
accettazione tacita di eredità la sola circostanza della proposizione del ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria avverso l'avviso di accertamento.
Rigettò, quindi le domande attoree e ritenne assorbite le domande riconvenzionali di usucapione e restituzione degli esborsi per le migliorie.
Pag. 4 a 13 §.
2. La sentenza n. 2868/2020, del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
21.04.2020, è stata impugnata con appello principale da Parte_1
, e , e con appelli incidentali da
[...] Parte_2 Parte_3
e . Controparte_2 Controparte_3
2.1. Gli appellanti principali, si dolgono della decisione per i seguenti profili:
- erronea valutazione degli elementi probatori circa l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, essendo stata omessa la valutazione delle ulteriori condotte tenute dagli eredi legittimi, quali la proposizione di azioni rilascio.
- omessa pronuncia sulle ulteriori domande proposte.
2.2. Hanno proposto appello incidentale tardivo e Controparte_2 CP_3
, lamentando sostanzialmente l'omessa pronuncia sulle domande
[...]
riconvenzionali da essi proposte in via principale di usucapione e, in via subordinata, di restituzione dei frutti.
2.3. Si è costituito anche , deducendo di avere rinunciato Controparte_1
all'eredità di . Controparte_22
2.4. costituitosi, ha invece chiesto il rigetto del gravame. CP_4
2.5. Sono rimasti contumaci la Parrocchia di Santa Caterina dei frati minori,
, e . Controparte_17 CP_14 Controparte_15
§.
3. La Corte all'udienza del 03.07.2025, svoltasi con lo scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c., con ordinanza del 04.07.2025 ha trattenuto la causa in decisone, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
Sia l'appello principale che gli appelli incidentali sono infondati.
3.1. Gli appellanti principali anzitutto contestano la rilevanza, data dal primo giudice, all'omessa produzione del ricorso da essi proposto dinanzi alla
Commissione Tributaria e della sentenza di rigetto del predetto ricorso, affermando che il loro contenuto era desumibile dall'ordinanza d'ingiunzione di pagamento dell'Intendenza di Finanza di Napoli del I Marzo 1971.
Pag. 5 a 13 Lamentano, poi, che il primo giudice, avendo constatato dall'esame di detta ingiunzione che “il motivo addotto dai chiamati all'eredità nel ricorso tributario risiedeva nella omessa presentazione della denuncia di successione, giungeva alla conclusione errata che tale comportamento fosse compatibile con la loro volontà di volervi tacitamente rinunciare”. Sostengono che nel nostro ordinamento non
è prevista la rinuncia tacita all'eredità e che dalla documentata presentazione di plurimi ricorsi da essi intrapresi, emergeva con evidenza la loro volontà di accettare l'eredità dello zio.
Ritengono che la giurisprudenza, esaminata dal primo giudice, per negare che la sola proposizione del ricorso tributario fosse sufficiente ad integrare l'accettazione tacita, non si attagliasse alla loro vicenda, e che fosse stato perso il punto comune di tutta la giurisprudenza esaminata, costituito dal fatto che la proposizione del ricorso tributario era stato ritenuto espressione della volontà di accettare tacitamente l'eredità, a prescindere da ciò che nel ricorso fosse stato rappresentato o richiesto. Sostengono, quindi, che erroneamente il tribunale aveva dato rilievo all'omessa produzione della copia del ricorso e che “Nessuna rilevanza può avere l'omessa presentazione nel decennio dall'apertura della successione della relativa denunzia che veniva presentata dagli appellanti solo nel
2009, né il pagamento dell'imposta di successione che veniva pagato invece nel
1996.” Aggiungono che “essi anche dopo il decennio in cui avevano accettato tacitamente l'eredità e soprattutto dopo la morte dell'usufruttuaria
[...]
(anno 1994), continuavano a comportarsi allo stesso modo nei Per_2
confronti degli illegittimi occupanti della proprietà immobiliare loro pervenuta iure successionis, proponendo varie azioni giudiziarie per ottenerne il rilascio, come documentato agli atti di causa.”
3.1.1. La censura è priva di fondamento. Il tribunale, infatti, ai fini della declaratoria di prescrizione non ha affatto ritenuto dirimente l'omessa produzione del ricorso tributario e della sentenza resa all'esito, essendosi solo
Pag. 6 a 13 limitato a dare atto della mancata produzione di tale documentazione richiamata dagli attori. Il tribunale, infatti, non è giunto al rigetto della domanda attorea perché aveva ritenuto che, mancando in atti il deposito del ricorso tributario, non fosse stata data la prova dell'accettazione tacita. Anzi il tribunale ha ritenuto di poter prescindere da tale prova documentale, ed ha esaminato nel merito la valenza di tale documento, valutando se il ricorso tributario proposto dagli attori era idoneo a costituire accettazione tacita dell'eredità, giungendo ad escluderla.
Esaminando copiosa giurisprudenza di legittimità, infatti, il tribunale ha ritenuto che la proposizione del ricorso tributario costituisse un mero indizio, per cui dovesse essere valutato, quale espressione della volontà di accettazione dell'eredità, unitamente ad altri elementi indiziari, dovendosi valorizzare il contegno complessivo dei chiamati all'eredità. E' così giunto alla conclusione che in nessuno dei casi esaminati dalla Cassazione la mera proposizione del ricorso tributario fosse stato ritenuto di per sé sufficiente ad integrare accettazione tacita di eredità, se non quando fosse accompagnato da ulteriori condotte, quali la presentazione della denuncia di successione, il pagamento dell'imposta di successione, la proposizione del ricorso tributario e la successiva stipula di un accordo transattivo con l'amministrazione finanziaria.
La conclusione del tribunale va condivisa poiché l'accettazione tacita dell'eredità, come ha affermato proprio la sentenza della Corte di Cassazione ampiamente esaminata dal tribunale e dagli appellanti, altro non è che il compimento, da parte del chiamato all'eredità, di un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede ( art 476 cod civ). Con la conseguenza, aggiunge la
Suprema Corte, che Restano, quindi, esclusi dagli atti che comportano
l'accettazione tacita dell'eredità, quelli di mera conservazione, vigilanza e amministrazione, che il chiamato a succedere può compiere, per questa sua
Pag. 7 a 13 specifica qualità, in base ai poteri conferitigli dall' art. 460 cod civ. (Cass.
5463/1995).
Il caso esaminato dalla richiamata pronuncia di legittimità, cui si è uniformato il tribunale, riguarda proprio la ricostruzione della volontà di accettazione di un'eredità da parte di chi abbia non solo proposto un ricorso tributario ma abbia compiuto ulteriori attività che, valutate nel loro insieme, convergevano nella dimostrazione di una volontà di accettazione dell'eredità.
Nel caso dei nipoti di essi, nel tempo utile per la Parte_1
manifestazione di accettazione (tacita o espressa che fosse) dell'eredità di dieci anni dalla morte dello zio, hanno unicamente proposto il ricorso tributario, atteso che tutte le ulteriori condotte, che assumono non essere state valorizzate dal primo giudice, come il pagamento dell'imposta di successione e l'adozione di iniziative giudiziarie verso gli occupanti degli immobili sono tutte successive alla scadenza del termine decennale di prescrizione. Sicchè delle stesse ne è preclusa la valutazione unitaria con l'unica condotta tenuta nel tempo utile, costituita dalla proposizione del ricorso tributario.
Non è vero, quindi, che il tribunale ha ritenuto una “rinuncia tacita” la mancata presentazione della denuncia di successione, piuttosto rilevandone la intempestiva presentazione oltre il decennio, ha ritenuto che questa non potesse essere valutata, unitamente all'elemento indiziario della presentazione del ricorso tributario, alla stregua delle iniziative giudiziarie contro gli occupanti, assunte tutte ben oltre il decennio dalla morte di . Parte_1
In sostanza, come ha affermato con estrema chiarezza la Suprema Corte, anche
La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, che di per sè non denotano in modo univoco la volontà di accettare, l'eredità e rientrano tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a
Pag. 8 a 13 succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 cod. civ.. Ciò; peraltro, non è escluso che gli atti in questione costituiscano elementi indiziari, come tali liberamente valutabili ai fini indicati dal giudice del merito. (cfr. Cass.
4756/1999). Come il ricorso tributario, anche la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta sono meri indizi che devono essere valutati unitariamente, nel contesto complessivo delle condotte tenute dai chiamati, al fine di costituire tutti insieme prova dell'accettazione tacita dell'eredità. Tali condotte indizianti, poi, devono necessariamente essere tenute tutte nell'arco temporale del decennio utile al fine di impedire la prescrizione del diritto, ciò per evidenti esigenze di certezza di circolazione dei diritti e non potendosi certo pretendere che, posta in essere una condotta indiziante (quale la presentazione de ricorso tributario), la decorrenza della prescrizione ne resti sospesa nella eventualità che a tale condotta ne seguano altre idonee, nella valutazione unitaria con la prima condotta indiziante, a costituire prova dell'accettazione tacita. La valutazione complessiva degli indizi, al fine di verificare se detti indizi costituissero prova dell'intervenuta accettazione, difatti va compiuta al momento della scadenza del termine di prescrizione, rimanendo irrilevanti tutti i successivi comportamenti, al pari della situazione in cui l'accettazione espressa fosse effettuata quanto è ormai scaduto il termine per accettare.
Giustamente, pertanto, il primo giudice non avendo riscontrato ulteriori elementi indiziari, costituiti da attività compiute dai nipoti di Parte_1
che costituissero espressione della loro volontà di accettare l'eredità dello zio, nell'arco temporale di dieci anni dalla sua morte, oltre la proposizione del ricorso tributario, ha ritenuto tale unico elemento non potesse essere sufficiente di per sé solo a costituire espressione della volontà di accettazione dell'eredità dello zio.
Conferma tale ricostruzione il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui Un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione
Pag. 9 a 13 espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al primo comma dell'articolo 480
c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione (cfr. Cass. 12646/2020 e Cass. 3529/1969).
3.2. Gli appellanti lamentano, altresì, l'omessa pronuncia sulle altre domande da essi proposte. Premesso che non hanno specificato quali siano le domande su cui il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi, in ogni caso la censura è infondata, poiché il tribunale si è pronunciato su tutte le loro domande, rigettandole.
Difatti, all'esito dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ha affermato:
“Accertata dunque, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità di in capo ai chiamati all'eredità ex lege, Parte_1
vanno rigettate le domande proposte dagli attori nei confronti dei convenuti
[...]
, , e . La Persona_3 Controparte_2 CP_4 Controparte_3
statuizione determina l'assorbimento dell'esame delle eccezioni e domande riconvenzionali proposte dai convenuti come sopra riportate”.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, difatti, comporta che i nipoti di
, chiamati all'eredità, non sono mai divenuti suoi eredi, per non Parte_1
averla tempestivamente accettata e che, conseguentemente, non possono più accettare l'eredità dello zio, perché il loro diritto di accettare l'eredità si è prescritto. Consequenziale all'accertata mancanza della qualità di eredi in capo ai nipoti è, quindi, il rigetto di tutte quelle domande, da essi proposte, che presupponevano l'accertamento della loro qualità di eredi, quali le domande di annullamento delle disposizioni testamentarie di inalienabilità perpetua dei beni, quelle della designazione del parroco p.t. quale esecutore testamentario, nonchè dell'onere in favore dei seminaristi indigenti, con conseguente recupero del patrimonio alla massa ereditaria, con condanna degli occupanti al rilascio, poiché rispetto a tali domande, non essendo essi eredi, sono risultati privi di
Pag. 10 a 13 titolarità attiva, oltre che di interesse ex art. 100 c.p.c., non potendo essi conseguire nessun risultato utile da un eventuale accoglimento.
Va quindi condivisa, sebbene con la più ampia motivazione appena espressa, la decisione di rigetto di tutte le ulteriori domande proposte dagli appellanti.
3.3. Parimenti infondati sono gli appelli incidentali, proposti dagli occupanti e , con cui lamentano l'omesso esame delle Parte_4 Controparte_3
domande da essi proposte di usucapione ed, in subordine, di restituzione dei frutti.
Invero anche in questo caso il tribunale si è pronunciato, ritenendo dette domande assorbite dal rigetto della domanda di accertamento della qualità di eredi in capo ai nipoti di . Tale statuizione va condivisa, atteso Parte_1
che, affermato che i nipoti di non sono suoi eredi e rigettate le Parte_1
domande di annullamento delle disposizioni testamentarie dello zio, è evidente che essi sono risultati privi legittimazione passiva rispetto alle domande di usucapione e restituzione dei frutti, proposte da e Parte_4 CP_3
, dovendosi tali domande proporre nei confronti del titolare del
[...]
compendo ereditario, cioè, a causa della mancata accettazione degli eredi legittimi, dello Stato.
§.
4. In ragione della reciproca soccombenza vanno interamente compensate le spese di lite tra appellanti principali ed incidentali.
Parimenti vanno compensate le spese di lite tra appellanti principali e
, atteso che la morte del padre avvenuta il Controparte_22 CP_1
18.08.2019, non è stata dichiarata all'atto della notifica dell'appello in data
09.12.2020, che risulta essere stata consegnata a , sicché Controparte_1
gli appellanti non potevano essere consapevoli della morte di CP_1
né, conseguentemente, della rinuncia all'eredità effettuata da
[...]
in data 02.03.2020. Controparte_22
Pag. 11 a 13 Gli appellanti principali, pertanto, vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore del solo rispetto al quale sono rimasti soccombenti, e CP_4
liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la non complessità delle questioni trattate.
Sussistono altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti,
a carico degli appellanti principali e degli appellanti incidentali, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...]
nonché sugli appelli incidentali di e Parte_3 Controparte_2 CP_3
avverso sentenza n. 2868/2020, del Tribunale di Napoli, pubblicata in
[...]
data 21.04.2020, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
[...] CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , , ,
[...] Controparte_12 Controparte_13 CP_14 [...]
CP_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
dei frati minori di GR EV.
[...]
2. Rigetta sia l'appello principale che gli appelli incidentali.
3. Compensa le spese di lite tra appellanti principali ed incidentali.
4. Compensa le spese di lite tra appellanti principali e . Controparte_22
5. Condanna gli appellanti principali, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi, oltre CP_4
iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
6. Dà atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico degli appellanti principali e degli appellanti incidentali, per
Pag. 12 a 13 il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli lì 13.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 13 a 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4503/ 2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
; Parte_1 C.F._1 Parte_2
); ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Caserta ), per C.F._4
mandato a margine dell'atto di appello, con il quale elettivamente domiciliano in
Frattamaggiore, c.so Durante n.222.
APPELLANTI
E
), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._5
procura su foglio separato acclusa alla busta telematica, dall' avv. Alessandro
NS ( ), con il quale elettivamente domicilia in in C.F._6
GR EV, alla Via Roma n. 5.
APPELLATO
E
Pag. 1 a 13 ), rappresentato e difenso Controparte_2 C.F._7
dall'avv. NZ PA ( , giusta procura allegata alla C.F._8
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, con il quale elettivamente domicilia in GR EV, alla via Orazio n. 9.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._9
NZ PA ( ), come da procura ad litem allegata alla C.F._8
presente comparsa di costituzione e risposta, con il quale elettivamente domicilia in GR EV, alla via Orazio n. 9.
APPELLATO
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale CP_4 C.F._10
CI ), giusta procura in calce alla comparsa di C.F._11
costituzione in appello, con il quale elettivamente domicilia in GR EV alla P.zza PA, 4.
APPELLATO
E
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , , Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, , , Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
dei frati i GR EV. Controparte_18 CP_19
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 a 13 §.
1. La vicenda processuale origina dall'azione intrapresa dagli eredi legittimi, nipoti ex fratres del defunto sacerdote ( Parte_1 Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_5 [...]
, , , CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
, , , cui
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
aderivano con comparsa adesiva gli ulteriori eredi e Persona_1 [...]
, mentre rimaneva contumace l'ulteriore erede citata CP_15 CP_17
), i quali chiesero, previo accertamento della nullità delle disposizioni
[...]
testamentarie del loro dante causa, la condanna dei convenuti e CP_20
(verso i quali poi rinunciavano alla domanda) nonché Controparte_21
(rimasto contumace), , e Controparte_22 Controparte_2 CP_4 [...]
, quali occupanti sine titulo degli immobili dell'asse ereditario- al CP_3
rilascio di beni ereditari in loro favore, nonché alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi, a far data dall'inizio del godimento, con vittoria delle spese di lite.
1.1. A tal fine dedussero:
- che il loro dante causa era deceduto in data 5 Gennaio 1965 lasciando testamento olografo del 9 Giugno 1963, pubblicato in data 15 Gennaio 1965, con il quale aveva nominato esecutrice testamentaria ed usufruttuaria di tutti i suoi beni la signora con l'incarico di amministrare l'intero Persona_2
compendio ereditario, con vincolo di inalienabilità perpetua e al fine di dare sostentamento ai seminaristi indigenti, aggiungendo che, alla morte della le sarebbe subentrato, nella gestione dei beni con il medesimo onere, il Per_2
parroco pro tempore della dei frati minori in Controparte_18
GR EV;
- che erano nulle sia le disposizioni testamentarie istitutive di un ente morale di fatto, amministrato dal parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Caterina dei frati minori oltre, sia le disposizioni testamentarie che prevedevano
Pag. 3 a 13 l'inalienabilità perpetua dei beni oggetto della successione per il sostentamento dei sacerdoti poveri;
- che essi avevano tacitamente accettato l'eredità dello zio sacerdote, avendo proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria avverso l'avviso di accertamento, loro notificato il 2 luglio 1969, per l'insufficiente dichiarazione di valore dei beni caduti in successione, ai fini del calcolo dell'imposta di successione, e che, all'esito del rigetto del ricorso avevano provveduto al pagamento delle ingiunzioni di pagamento loro notificate dell'intendenza di finanza.
1.2. Costituitisi, e eccepiranno il difetto di Controparte_2 Controparte_3
legittimazione attiva degli attori e la prescrizione del diritto di impugnazione testamento. propose altresì domanda riconvenzionale di Controparte_2
usucapione dell'immobile da lui occupato e chiese il rimborso delle somme per i miglioramenti apportati.
1.3. Si costituì anche eccependo la prescrizione del diritto di CP_4
accettazione dell'eredità da parte degli attori, nonché l'avvenuta usucapione in suo favore dell'immobile da lui occupato.
1.4. Rimasero contumaci la Parrocchia di Santa Caterina dei frati minori, in persona del parroco pro tempore e l'altro occupante sine titulo Persona_3
.
[...]
1.5. Il tribunale, ai fini che ancora rilevano, ritenne fondata l'eccezione di prescrizione del diritto degli attori all'accettazione dell'eredità di Parte_1
, sollevata da sul presupposto che non costituisse
[...] CP_4
accettazione tacita di eredità la sola circostanza della proposizione del ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria avverso l'avviso di accertamento.
Rigettò, quindi le domande attoree e ritenne assorbite le domande riconvenzionali di usucapione e restituzione degli esborsi per le migliorie.
Pag. 4 a 13 §.
2. La sentenza n. 2868/2020, del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
21.04.2020, è stata impugnata con appello principale da Parte_1
, e , e con appelli incidentali da
[...] Parte_2 Parte_3
e . Controparte_2 Controparte_3
2.1. Gli appellanti principali, si dolgono della decisione per i seguenti profili:
- erronea valutazione degli elementi probatori circa l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, essendo stata omessa la valutazione delle ulteriori condotte tenute dagli eredi legittimi, quali la proposizione di azioni rilascio.
- omessa pronuncia sulle ulteriori domande proposte.
2.2. Hanno proposto appello incidentale tardivo e Controparte_2 CP_3
, lamentando sostanzialmente l'omessa pronuncia sulle domande
[...]
riconvenzionali da essi proposte in via principale di usucapione e, in via subordinata, di restituzione dei frutti.
2.3. Si è costituito anche , deducendo di avere rinunciato Controparte_1
all'eredità di . Controparte_22
2.4. costituitosi, ha invece chiesto il rigetto del gravame. CP_4
2.5. Sono rimasti contumaci la Parrocchia di Santa Caterina dei frati minori,
, e . Controparte_17 CP_14 Controparte_15
§.
3. La Corte all'udienza del 03.07.2025, svoltasi con lo scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c., con ordinanza del 04.07.2025 ha trattenuto la causa in decisone, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
Sia l'appello principale che gli appelli incidentali sono infondati.
3.1. Gli appellanti principali anzitutto contestano la rilevanza, data dal primo giudice, all'omessa produzione del ricorso da essi proposto dinanzi alla
Commissione Tributaria e della sentenza di rigetto del predetto ricorso, affermando che il loro contenuto era desumibile dall'ordinanza d'ingiunzione di pagamento dell'Intendenza di Finanza di Napoli del I Marzo 1971.
Pag. 5 a 13 Lamentano, poi, che il primo giudice, avendo constatato dall'esame di detta ingiunzione che “il motivo addotto dai chiamati all'eredità nel ricorso tributario risiedeva nella omessa presentazione della denuncia di successione, giungeva alla conclusione errata che tale comportamento fosse compatibile con la loro volontà di volervi tacitamente rinunciare”. Sostengono che nel nostro ordinamento non
è prevista la rinuncia tacita all'eredità e che dalla documentata presentazione di plurimi ricorsi da essi intrapresi, emergeva con evidenza la loro volontà di accettare l'eredità dello zio.
Ritengono che la giurisprudenza, esaminata dal primo giudice, per negare che la sola proposizione del ricorso tributario fosse sufficiente ad integrare l'accettazione tacita, non si attagliasse alla loro vicenda, e che fosse stato perso il punto comune di tutta la giurisprudenza esaminata, costituito dal fatto che la proposizione del ricorso tributario era stato ritenuto espressione della volontà di accettare tacitamente l'eredità, a prescindere da ciò che nel ricorso fosse stato rappresentato o richiesto. Sostengono, quindi, che erroneamente il tribunale aveva dato rilievo all'omessa produzione della copia del ricorso e che “Nessuna rilevanza può avere l'omessa presentazione nel decennio dall'apertura della successione della relativa denunzia che veniva presentata dagli appellanti solo nel
2009, né il pagamento dell'imposta di successione che veniva pagato invece nel
1996.” Aggiungono che “essi anche dopo il decennio in cui avevano accettato tacitamente l'eredità e soprattutto dopo la morte dell'usufruttuaria
[...]
(anno 1994), continuavano a comportarsi allo stesso modo nei Per_2
confronti degli illegittimi occupanti della proprietà immobiliare loro pervenuta iure successionis, proponendo varie azioni giudiziarie per ottenerne il rilascio, come documentato agli atti di causa.”
3.1.1. La censura è priva di fondamento. Il tribunale, infatti, ai fini della declaratoria di prescrizione non ha affatto ritenuto dirimente l'omessa produzione del ricorso tributario e della sentenza resa all'esito, essendosi solo
Pag. 6 a 13 limitato a dare atto della mancata produzione di tale documentazione richiamata dagli attori. Il tribunale, infatti, non è giunto al rigetto della domanda attorea perché aveva ritenuto che, mancando in atti il deposito del ricorso tributario, non fosse stata data la prova dell'accettazione tacita. Anzi il tribunale ha ritenuto di poter prescindere da tale prova documentale, ed ha esaminato nel merito la valenza di tale documento, valutando se il ricorso tributario proposto dagli attori era idoneo a costituire accettazione tacita dell'eredità, giungendo ad escluderla.
Esaminando copiosa giurisprudenza di legittimità, infatti, il tribunale ha ritenuto che la proposizione del ricorso tributario costituisse un mero indizio, per cui dovesse essere valutato, quale espressione della volontà di accettazione dell'eredità, unitamente ad altri elementi indiziari, dovendosi valorizzare il contegno complessivo dei chiamati all'eredità. E' così giunto alla conclusione che in nessuno dei casi esaminati dalla Cassazione la mera proposizione del ricorso tributario fosse stato ritenuto di per sé sufficiente ad integrare accettazione tacita di eredità, se non quando fosse accompagnato da ulteriori condotte, quali la presentazione della denuncia di successione, il pagamento dell'imposta di successione, la proposizione del ricorso tributario e la successiva stipula di un accordo transattivo con l'amministrazione finanziaria.
La conclusione del tribunale va condivisa poiché l'accettazione tacita dell'eredità, come ha affermato proprio la sentenza della Corte di Cassazione ampiamente esaminata dal tribunale e dagli appellanti, altro non è che il compimento, da parte del chiamato all'eredità, di un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede ( art 476 cod civ). Con la conseguenza, aggiunge la
Suprema Corte, che Restano, quindi, esclusi dagli atti che comportano
l'accettazione tacita dell'eredità, quelli di mera conservazione, vigilanza e amministrazione, che il chiamato a succedere può compiere, per questa sua
Pag. 7 a 13 specifica qualità, in base ai poteri conferitigli dall' art. 460 cod civ. (Cass.
5463/1995).
Il caso esaminato dalla richiamata pronuncia di legittimità, cui si è uniformato il tribunale, riguarda proprio la ricostruzione della volontà di accettazione di un'eredità da parte di chi abbia non solo proposto un ricorso tributario ma abbia compiuto ulteriori attività che, valutate nel loro insieme, convergevano nella dimostrazione di una volontà di accettazione dell'eredità.
Nel caso dei nipoti di essi, nel tempo utile per la Parte_1
manifestazione di accettazione (tacita o espressa che fosse) dell'eredità di dieci anni dalla morte dello zio, hanno unicamente proposto il ricorso tributario, atteso che tutte le ulteriori condotte, che assumono non essere state valorizzate dal primo giudice, come il pagamento dell'imposta di successione e l'adozione di iniziative giudiziarie verso gli occupanti degli immobili sono tutte successive alla scadenza del termine decennale di prescrizione. Sicchè delle stesse ne è preclusa la valutazione unitaria con l'unica condotta tenuta nel tempo utile, costituita dalla proposizione del ricorso tributario.
Non è vero, quindi, che il tribunale ha ritenuto una “rinuncia tacita” la mancata presentazione della denuncia di successione, piuttosto rilevandone la intempestiva presentazione oltre il decennio, ha ritenuto che questa non potesse essere valutata, unitamente all'elemento indiziario della presentazione del ricorso tributario, alla stregua delle iniziative giudiziarie contro gli occupanti, assunte tutte ben oltre il decennio dalla morte di . Parte_1
In sostanza, come ha affermato con estrema chiarezza la Suprema Corte, anche
La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, che di per sè non denotano in modo univoco la volontà di accettare, l'eredità e rientrano tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a
Pag. 8 a 13 succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 cod. civ.. Ciò; peraltro, non è escluso che gli atti in questione costituiscano elementi indiziari, come tali liberamente valutabili ai fini indicati dal giudice del merito. (cfr. Cass.
4756/1999). Come il ricorso tributario, anche la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta sono meri indizi che devono essere valutati unitariamente, nel contesto complessivo delle condotte tenute dai chiamati, al fine di costituire tutti insieme prova dell'accettazione tacita dell'eredità. Tali condotte indizianti, poi, devono necessariamente essere tenute tutte nell'arco temporale del decennio utile al fine di impedire la prescrizione del diritto, ciò per evidenti esigenze di certezza di circolazione dei diritti e non potendosi certo pretendere che, posta in essere una condotta indiziante (quale la presentazione de ricorso tributario), la decorrenza della prescrizione ne resti sospesa nella eventualità che a tale condotta ne seguano altre idonee, nella valutazione unitaria con la prima condotta indiziante, a costituire prova dell'accettazione tacita. La valutazione complessiva degli indizi, al fine di verificare se detti indizi costituissero prova dell'intervenuta accettazione, difatti va compiuta al momento della scadenza del termine di prescrizione, rimanendo irrilevanti tutti i successivi comportamenti, al pari della situazione in cui l'accettazione espressa fosse effettuata quanto è ormai scaduto il termine per accettare.
Giustamente, pertanto, il primo giudice non avendo riscontrato ulteriori elementi indiziari, costituiti da attività compiute dai nipoti di Parte_1
che costituissero espressione della loro volontà di accettare l'eredità dello zio, nell'arco temporale di dieci anni dalla sua morte, oltre la proposizione del ricorso tributario, ha ritenuto tale unico elemento non potesse essere sufficiente di per sé solo a costituire espressione della volontà di accettazione dell'eredità dello zio.
Conferma tale ricostruzione il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui Un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione
Pag. 9 a 13 espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al primo comma dell'articolo 480
c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione (cfr. Cass. 12646/2020 e Cass. 3529/1969).
3.2. Gli appellanti lamentano, altresì, l'omessa pronuncia sulle altre domande da essi proposte. Premesso che non hanno specificato quali siano le domande su cui il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi, in ogni caso la censura è infondata, poiché il tribunale si è pronunciato su tutte le loro domande, rigettandole.
Difatti, all'esito dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ha affermato:
“Accertata dunque, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità di in capo ai chiamati all'eredità ex lege, Parte_1
vanno rigettate le domande proposte dagli attori nei confronti dei convenuti
[...]
, , e . La Persona_3 Controparte_2 CP_4 Controparte_3
statuizione determina l'assorbimento dell'esame delle eccezioni e domande riconvenzionali proposte dai convenuti come sopra riportate”.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, difatti, comporta che i nipoti di
, chiamati all'eredità, non sono mai divenuti suoi eredi, per non Parte_1
averla tempestivamente accettata e che, conseguentemente, non possono più accettare l'eredità dello zio, perché il loro diritto di accettare l'eredità si è prescritto. Consequenziale all'accertata mancanza della qualità di eredi in capo ai nipoti è, quindi, il rigetto di tutte quelle domande, da essi proposte, che presupponevano l'accertamento della loro qualità di eredi, quali le domande di annullamento delle disposizioni testamentarie di inalienabilità perpetua dei beni, quelle della designazione del parroco p.t. quale esecutore testamentario, nonchè dell'onere in favore dei seminaristi indigenti, con conseguente recupero del patrimonio alla massa ereditaria, con condanna degli occupanti al rilascio, poiché rispetto a tali domande, non essendo essi eredi, sono risultati privi di
Pag. 10 a 13 titolarità attiva, oltre che di interesse ex art. 100 c.p.c., non potendo essi conseguire nessun risultato utile da un eventuale accoglimento.
Va quindi condivisa, sebbene con la più ampia motivazione appena espressa, la decisione di rigetto di tutte le ulteriori domande proposte dagli appellanti.
3.3. Parimenti infondati sono gli appelli incidentali, proposti dagli occupanti e , con cui lamentano l'omesso esame delle Parte_4 Controparte_3
domande da essi proposte di usucapione ed, in subordine, di restituzione dei frutti.
Invero anche in questo caso il tribunale si è pronunciato, ritenendo dette domande assorbite dal rigetto della domanda di accertamento della qualità di eredi in capo ai nipoti di . Tale statuizione va condivisa, atteso Parte_1
che, affermato che i nipoti di non sono suoi eredi e rigettate le Parte_1
domande di annullamento delle disposizioni testamentarie dello zio, è evidente che essi sono risultati privi legittimazione passiva rispetto alle domande di usucapione e restituzione dei frutti, proposte da e Parte_4 CP_3
, dovendosi tali domande proporre nei confronti del titolare del
[...]
compendo ereditario, cioè, a causa della mancata accettazione degli eredi legittimi, dello Stato.
§.
4. In ragione della reciproca soccombenza vanno interamente compensate le spese di lite tra appellanti principali ed incidentali.
Parimenti vanno compensate le spese di lite tra appellanti principali e
, atteso che la morte del padre avvenuta il Controparte_22 CP_1
18.08.2019, non è stata dichiarata all'atto della notifica dell'appello in data
09.12.2020, che risulta essere stata consegnata a , sicché Controparte_1
gli appellanti non potevano essere consapevoli della morte di CP_1
né, conseguentemente, della rinuncia all'eredità effettuata da
[...]
in data 02.03.2020. Controparte_22
Pag. 11 a 13 Gli appellanti principali, pertanto, vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore del solo rispetto al quale sono rimasti soccombenti, e CP_4
liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la non complessità delle questioni trattate.
Sussistono altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti,
a carico degli appellanti principali e degli appellanti incidentali, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...]
nonché sugli appelli incidentali di e Parte_3 Controparte_2 CP_3
avverso sentenza n. 2868/2020, del Tribunale di Napoli, pubblicata in
[...]
data 21.04.2020, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
[...] CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , , ,
[...] Controparte_12 Controparte_13 CP_14 [...]
CP_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
dei frati minori di GR EV.
[...]
2. Rigetta sia l'appello principale che gli appelli incidentali.
3. Compensa le spese di lite tra appellanti principali ed incidentali.
4. Compensa le spese di lite tra appellanti principali e . Controparte_22
5. Condanna gli appellanti principali, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi, oltre CP_4
iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
6. Dà atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico degli appellanti principali e degli appellanti incidentali, per
Pag. 12 a 13 il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli lì 13.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 13 a 13