Articolo 301 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 300Articolo 302
Versione
6 maggio 1952
Art. 301.
(Annotazioni delle abilitazioni successive)


Quando il marittimo in possesso di titolo professionale consegue i requisiti che lo abilitano ad esercitare le varie attribuzioni stabilite per il titolo di cui egli e' in possesso l'autorita' marittima mercantile annota sul libretto di navigazione tali successive abilitazioni, dandone comunicazione all'ufficio d'iscrizione del marittimo per l'annotazione in matricola.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente