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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/07/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino
Sezione civile – settore lavoro in persona del giudice, dott.ssa Vera Colella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 365 /2023 R.G. LAV. vertente
T R A
difesa e rappresentata dall'avv. MORGANTI VANESSA , giusta procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
n persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
CONVENUTO-CONTUMACE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 06/12/2023 , premesso di aver prestato servizio quale Parte_1
docente alle dipendenze del in virtù di incarichi relativi agli anni Controparte_1
scolastici 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 2023/2024 e 2024/2025 chiedeva l'attribuzione di cui all'art. 1, commi 121 e ss., della legge 13 luglio 2015 n. 107, che ha istituito un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
a sostegno della propria domanda deduceva che tale beneficio, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, già espressa dal Consiglio di Stato, Sez.
VII, con sentenza 16.3.2022, n. 1842, deve essere riconosciuto anche in favore dei docenti precari posto che il diritto-dovere di formazione professionale e di aggiornamento grava indistintamente su tutto il personale docente e che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto contraria alla disciplina della direttiva 1999/70/CE, la normativa nazionale la quale riserva al solo personale a tempo indeterminato il detto beneficio. Parte resistente nonostante la regolare chiamata in causa non si costituiva in giudizio e deve pertanto esserne dichiarata la contumacia.
La causa veniva decisa all'esito del deposito di note scritte giusto il disposto dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo rimarcarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in quanto parte ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE.
La Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. disposto dal
Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La Corte di Giustizia inoltre, con la recentissima pronuncia n. 268/2024 del 3.7.2025, ha precisato quanto segue: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati
a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Ciò posto, poiché dalla documentazione prodotta risulta che la parte ricorrente è stata titolare di incarico di supplenza per gli anni scolastici 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
2023/2024 e 2024/2025, la stessa ha diritto di fruire per le predette annualità del del beneficio della c.d. Carta Docente.
Deve quindi condannarsi il convenuto alla attribuzione, in favore della parte ricorrente, della Carta
Docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 2023/2024 e
2024/2025, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi stante la serialità del contenzioso.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
ricorso depositato il 06/12/2023 , respinta ogni altra richiesta, così provvede:
- condanna il alla attribuzione della Carta Docente, a favore di Controparte_1 per gli anni scolastici 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 2023/2024 e 2024/ Pt_1
2025 secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento, delle spese di lite che liquida in Controparte_1
euro 1.314,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Urbino, 11/07/2025
Il Giudice dott.ssa Vera Colella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino
Sezione civile – settore lavoro in persona del giudice, dott.ssa Vera Colella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 365 /2023 R.G. LAV. vertente
T R A
difesa e rappresentata dall'avv. MORGANTI VANESSA , giusta procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
n persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
CONVENUTO-CONTUMACE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 06/12/2023 , premesso di aver prestato servizio quale Parte_1
docente alle dipendenze del in virtù di incarichi relativi agli anni Controparte_1
scolastici 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 2023/2024 e 2024/2025 chiedeva l'attribuzione di cui all'art. 1, commi 121 e ss., della legge 13 luglio 2015 n. 107, che ha istituito un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
a sostegno della propria domanda deduceva che tale beneficio, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, già espressa dal Consiglio di Stato, Sez.
VII, con sentenza 16.3.2022, n. 1842, deve essere riconosciuto anche in favore dei docenti precari posto che il diritto-dovere di formazione professionale e di aggiornamento grava indistintamente su tutto il personale docente e che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto contraria alla disciplina della direttiva 1999/70/CE, la normativa nazionale la quale riserva al solo personale a tempo indeterminato il detto beneficio. Parte resistente nonostante la regolare chiamata in causa non si costituiva in giudizio e deve pertanto esserne dichiarata la contumacia.
La causa veniva decisa all'esito del deposito di note scritte giusto il disposto dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo rimarcarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in quanto parte ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE.
La Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. disposto dal
Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La Corte di Giustizia inoltre, con la recentissima pronuncia n. 268/2024 del 3.7.2025, ha precisato quanto segue: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati
a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Ciò posto, poiché dalla documentazione prodotta risulta che la parte ricorrente è stata titolare di incarico di supplenza per gli anni scolastici 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
2023/2024 e 2024/2025, la stessa ha diritto di fruire per le predette annualità del del beneficio della c.d. Carta Docente.
Deve quindi condannarsi il convenuto alla attribuzione, in favore della parte ricorrente, della Carta
Docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 2023/2024 e
2024/2025, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi stante la serialità del contenzioso.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
ricorso depositato il 06/12/2023 , respinta ogni altra richiesta, così provvede:
- condanna il alla attribuzione della Carta Docente, a favore di Controparte_1 per gli anni scolastici 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 2023/2024 e 2024/ Pt_1
2025 secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento, delle spese di lite che liquida in Controparte_1
euro 1.314,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Urbino, 11/07/2025
Il Giudice dott.ssa Vera Colella