TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 06/03/2026, n. 4304
TAR
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Accolto
    Incompetenza del Ministro dell'Interno

    L'art. 123, comma 3, del D.P.R. 3/1957 attribuisce al Ministro solo un potere di proposta, mentre la decisione definitiva sull'incompatibilità e sulle conseguenze pensionistiche spetta al Consiglio dei Ministri. L'esercizio esclusivo del potere da parte del Ministro configura un'incompetenza relativa.

  • Altro
    Impugnazione della sospensione cautelare

    Il ricorso è stato accolto relativamente al provvedimento disciplinare del 21 giugno 2024 per incompetenza del Ministro. L'esame degli altri motivi di ricorso e delle domande di ricostruzione della carriera e di accertamento dei crediti retributivi e previdenziali è stato rimesso agli ulteriori atti che le amministrazioni resistenti riterranno di adottare, ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 3/1957.

  • Altro
    Richiesta di pagamento degli stipendi non percepiti

    L'esame di tale domanda è rimesso agli ulteriori atti che le amministrazioni resistenti riterranno di adottare, a seguito dell'annullamento del provvedimento disciplinare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 06/03/2026, n. 4304
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4304
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo