CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 995/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Andria - Via Bari 75 76123 Andria BT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22343 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2703/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 22343, notificatogli nella Società_1qualità di legale rappresentante della RL, avente ad oggetto il recupero da parte della detta società della Tari anno 2019 per Euro 5.340,00, eccependo la illegittimità della notifica per violazione dell'art. 145 cpc, non rivestendo egli presso detta società né la qualità di socio dal 13.7.2016( per cessione delle quote) , né la qualità di liquidatore dal 02.8.2016.
Si è costituito il COMUNE DI ANDRIA, confermando la pretesa per omessa denuncia della cessazione della occupazione.
All'esito della udienza del 24.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, siccome evincibile dalle emergenze processuali (visura camerale) il ricorrente non riveste la qualità di legale rappresentante della Società_1 RL ( anzi ha ceduto quella di socio dal 13.7.2016 e cessato quella di liquidatore dal 02.8.2016).
Ne consegue la illegittimità della notifica siccome eseguita nei suoi confronti ovvero nella inesistente Società_1qualità di legale rappresentante della RL (circostanza, vale evidenziare, acclarata anche per la Tari 2018 da questa Corte , altro G.M., con sentenza n. 1697/2024 RG).
Per quanto innanzi questa Corte accoglie il ricorso.
In applicazione dei principi di casualità e di soccombenza condanna il Comune di Andria al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 450,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2, G.M.:
-Accoglie il ricorso.
–Condanna il Comune di Andria al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 450,00, oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 995/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Andria - Via Bari 75 76123 Andria BT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22343 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2703/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 22343, notificatogli nella Società_1qualità di legale rappresentante della RL, avente ad oggetto il recupero da parte della detta società della Tari anno 2019 per Euro 5.340,00, eccependo la illegittimità della notifica per violazione dell'art. 145 cpc, non rivestendo egli presso detta società né la qualità di socio dal 13.7.2016( per cessione delle quote) , né la qualità di liquidatore dal 02.8.2016.
Si è costituito il COMUNE DI ANDRIA, confermando la pretesa per omessa denuncia della cessazione della occupazione.
All'esito della udienza del 24.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, siccome evincibile dalle emergenze processuali (visura camerale) il ricorrente non riveste la qualità di legale rappresentante della Società_1 RL ( anzi ha ceduto quella di socio dal 13.7.2016 e cessato quella di liquidatore dal 02.8.2016).
Ne consegue la illegittimità della notifica siccome eseguita nei suoi confronti ovvero nella inesistente Società_1qualità di legale rappresentante della RL (circostanza, vale evidenziare, acclarata anche per la Tari 2018 da questa Corte , altro G.M., con sentenza n. 1697/2024 RG).
Per quanto innanzi questa Corte accoglie il ricorso.
In applicazione dei principi di casualità e di soccombenza condanna il Comune di Andria al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 450,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2, G.M.:
-Accoglie il ricorso.
–Condanna il Comune di Andria al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 450,00, oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)