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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riunti N. 1926/2024 e 1927/2024 R.G. Lavoro vertenti
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappre o dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. Pt_1
PEC , presso i cui uffici, in C.F._1 Email_1
z n. 1 Pt_1
- Appellante
E
con sede in Roma alla Via G. Grezar, Controparte_1 civico 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Viterale (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2 lla Via Guantai Nuovi 11 la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni Pt_1
e/o le notificazioni relative al presente giudizio all'indirizzo pec ivi eleggendo il proprio domicilio digitale;
Email_2
- Appellante
CONTRO
(C.F. , n.q. di titolare dell'omonima CP_2 C.F._3 ditta , con sede a Bacoli (NA) in Via S. Anna n. 26, rapp.ta e difesa CP_3 dall'Avv. Giancarlo Fevola (c.f. ), ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso lo studio legale Fevola, in Bacoli (NA) alla Via G. de Rosa n. 97, che dichiara
1 di voler ricevere le comunicazioni a mezzo e-mail all'indirizzo di posta certificata:
Email_3
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 4410/2024, pubblicata il 12.06.2024, il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, in accoglimento dell'opposizione proposta da ha CP_2 annullato la cartella di pagamento n. 07120220173178371000 notificata da in data 18.01.2023, con la quale era stato Controparte_4 richiesto il pagamento di € 3.790,65 in ordine ad una sanzione amministrativa irrogata dall' di all' esito di un accesso ispettivo Parte_2 Pt_1 eseguito in data 15.12.2016.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto documentalmente provata la regolarizzazione del rapporto di lavoro sommerso oggetto di contestazione e l'adempimento da parte dell'opponente delle prescrizioni normative segnatamente mediante assunzione del lavoratore, versamento dei contributi e pagamento della sanzione ridotta nei termini di legge, escludendo pertanto la sussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa creditoria e condannando e l' Controparte_4 [...]
, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della parte Parte_1 opponente, liquidate in complessivi euro 1.661,00 oltre accessori di legge.
Avverso la suindicata pronuncia con ricorso depositato in data 10.07.2024 (Rg. n.1926/2024) ha proposto tempestivo appello l' , Parte_1 censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'irrogazione della sanzione, deducendo l'inammissibilità della proposta opposizione in quanto rivolta avverso la cartella di pagamento e non contro l'ordinanza ingiunzione n. 464/2021 notificata precedentemente in data 12.07.2021 e rimasta priva di impugnazione, con conseguente definitività e irretrattabilità del titolo esecutivo.
Costituitosi, l'appellato ha ribadito l'intervenuto pagamento del dovuto già in data 07.07.2017 e, dunque, ancor prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione richiamata e della formazione del ruolo esattoriale, con la conseguenza che correttamente il Giudice di prime cure ha dichiarato la pretesa avanzata priva di fondamento poiché avente ad oggetto un credito già estinto.
Notificato ritualmente il gravame, invece, non si è costituita. CP_5
A sua volta, con ricorso depositato presso questa Corte in data 11.07.2024 (Rg. n. 1927/2024) ha proposto appello contestando Controparte_4 parimenti la decisione di primo grado per non avere dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo, essendo la cartella fondata su titolo esecutivo divenuto definitivo. Ha, inoltre, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni attinenti alla sussistenza del credito, trattandosi di attività propria dell'ente impositore ed ha censurato la condanna solidale alle spese di lite disposta in primo grado. Ha, infine, contestato l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dalla parte opponente, osservando che la rituale notifica dell'ordinanza ingiunzione nel 2021 e della successiva cartella nel 2023 ha debitamente interrotto i termini prescrizionali. 2 Si è costituito che ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. CP_2
Si è altresì costituito l' a seguito del Parte_1 rinnovo della notificazione dell'impugnazione presso l'Avvocatura dello Stato come disposto dal Collegio, ribadendo l'inammissibilità della proposta opposizione.
Diposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, previa riunione degli appelli, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Gli appelli sono infondati.
1.Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/2014).
2.Nella fattispecie, parte opponente ha documentalmente provato l'avvenuto pagamento della somma in misura ridotta di € 1.500,00 entro 120 gg. dalla notifica del verbale ispettivo (08.03.2017) in relazione alla violazione n. 1202/3/60 (omessa preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro) sanzionata ai sensi dell'art. 3 della L. 73/2002 come sostituito dall' art. 22 D.lgs. 151/15.
Invero, risulta dagli atti di causa ed in particolare dalle produzioni di parte ricorrente (v. verbale unico di accertamento e mod. F23 allegati al ricorso introduttivo) che il ha versato la suddetta somma in data CP_2
07.07.2017, indicando specificatamente gli estremi dell'atto, il Cod. trib. (741T e 79AT) e la violazione contestata come riportati alle pagg. 3 e 4 del verbale di accertamento.
Dalla produzione documentale risulta altresì che il ricorrente, entro il medesimo termine, ha curato la regolarizzazione del rapporto di lavoro sommerso, provvedendo in data 15.12.2016 alla trasmissione del modello Unilav e all'assunzione del lavoratore “a nero”, con contratto di Controparte_6 lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 14.12.2016. Risultano, inoltre, versate in atti buste paga e le denunce contributive da Gennaio a Marzo 2017 che provano il mantenimento in servizio del suddetto lavoratore per almeno tre mesi dalla diffida e dall'irrogata sanzione come prescritto dalla citata normativa di riferimento.
Il pagamento della sanzione in misura ridotta e la regolarizzazione del rapporto di lavoro nei tempi prescritti, come anche testualmente indicato nel verbale, hanno estinto il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 124/04 con la conseguenza che, in relazione alla violazione denunciata, devono essere dichiarate non dovute le somme indicate nell'ordinanza ingiunzione e nella successiva cartella 3 di pagamento in questa sede impugnata, entrambe notificate dopo il pagamento e l'attuazione di tutte le misure oggetto di diffida.
Gli appelli riuniti vanno pertanto rigettati e la sentenza di primo grado confermata, restando assorbite tutte le ulteriori questioni.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
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La Corte così provvede:
- rigetta gli appelli;
- condanna le parti appellanti al pagamento in favore di n.q. di CP_2 titolare della ditta , delle spese del grado liquidate – per ciascuna di CP_3 esse- in € 962,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa, con attribuzione all'avv. Giancarlo Fevola anticipatario;
- dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 10 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr. Anna Carla Catalano
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