CASS
Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
Massime • 1
In tema di delitti contro la fede pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2023, non integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta dell'imputato che, senza essere stato destinatario degli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., renda false dichiarazioni sulle proprie qualità personali elencate nell'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie in cui l'imputato, prima dell'interrogatorio, aveva reso false dichiarazioni in ordine alla sua incensuratezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2024, n. 33201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33201 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RI EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 26 settembre 2023 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva condannato LI Di IE per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., attribuitogli per aver dichiarato falsamente, nelle risposte preliminari ad un interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., di essere incensurato. 2. Avverso detta decisione ricorre l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, che ha affidato le proprie doglianze a un unico motivo, che lamenta Penale Sent. Sez. 5 Num. 33201 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 21/05/2024 erronea applicazione degli artt. 66, 64, comma 3 cod. proc. pen. e 21 disp. att. cod. proc. pen. Evocando la sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023, il ricorrente ricorda che l'art. 495 cod. pen. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui punisce la falsa dichiarazione resa ex art. 21 disp. att. cod. proc. pen. prima dell'interrogatorio anche laddove essa non sia stata preceduta dagli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., a sua volta dichiarato incostituzionale laddove non impone gli avvisi di rito anche prima della raccolta delle informazioni preliminari all'interrogatorio di cui sopra. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 1. L'imputato è stato condannato, con doppia conforme, per avere falsamente dichiarato, nelle fasi preliminari dell'interrogatorio reso il 13 maggio 2016 dinanzi ad Ufficiali di polizia giudiziaria della Sezione di p.g. della Procura della Repubblica di Napoli, di non avere precedenti penali, a dispetto delle sentenze definitive già a suo carico. Tale dichiarazione, come si evince dal verbale di interrogatorio allegato al ricorso, era stata resa prima che l'allora indagato ricevesse gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. Ebbene, come correttamente rilevato dal ricorrente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 111 del 6 aprile 2023, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi: 1) l'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. 2) l'art. 495, comma 1 cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni. La Consulta, ragionando sul diritto al silenzio garantito sia dalla nostra Costituzione che dalle fonti sovranazionali, ha rilevato che la mancata previsione dell'avviso all'imputato del diritto di non rispondere alle domande previste dall'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. — ad eccezione di quelle che riguardano le 2 sue generalità anagrafiche — confligge con il diritto dell'imputato a non fornire informazioni potenzialmente utilizzabili contra reum, incombendo l'onere della raccolta di queste ultime sul pubblico ministero. Informazioni a carico che possono derivare, tra l'altro, dalle notizie circa i precedenti penali, notizie potenzialmente foriere di conseguenze negative per il dichiarante (si pensi alla recidiva ovvero alla pericolosità sociale). Ne consegue — ha sostenuto la Corte — che, qualora non siano precedute dagli avvisi di cui all'art. 64 cit., anche le dichiarazioni preliminari all'interrogatorio devono restare colpite dalla sanzione di inutilizzabilità di cui al comma 1-bis della medesima disposizione. Una volta garantito il diritto al silenzio, tuttavia, la Corte costituzionale ha negato una piena equiparazione tra le dichiarazioni di cui all'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. e quelle attinenti al fatto contestato, la cui falsità non comporta sanzioni, salvo i casi in cui si commettano i reati di cui agli artt. 367 e 368 cod. pen.; il Giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che, una volta che l'avviso sia stato fornito e che, ciò nonostante, il dichiarante abbia accettato di rendere le dichiarazioni preliminari di cui all'art. 21 cit. e le abbia rese false, ciò possa integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 495 cod. pen. («[...] non appare a questa Corte irragionevole che - laddove l'interessato rinunci consapevolmente a esercitare quel diritto - il legislatore possa vietargli di rendere dichiarazioni false sulle circostanze relative alla propria persona e prevedere una sanzione penale nel caso di inosservanza di tale divieto») 2. Ciò premesso, l'imputato rese le dichiarazioni false circa la sua incensuratezza nella fase prodromica dell'interrogatorio, allorché non gli erano ancora stati dati gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen., donde la sua condotta rientra appieno in quella riguardata dalla sentenza della Corte costituzionale e nella previsione incriminatrice attinta dalla dichiarazione di illegittimità; ne consegue che la sentenza impugnata deve annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Così deciso il 21/05/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 26 settembre 2023 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva condannato LI Di IE per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., attribuitogli per aver dichiarato falsamente, nelle risposte preliminari ad un interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., di essere incensurato. 2. Avverso detta decisione ricorre l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, che ha affidato le proprie doglianze a un unico motivo, che lamenta Penale Sent. Sez. 5 Num. 33201 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 21/05/2024 erronea applicazione degli artt. 66, 64, comma 3 cod. proc. pen. e 21 disp. att. cod. proc. pen. Evocando la sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023, il ricorrente ricorda che l'art. 495 cod. pen. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui punisce la falsa dichiarazione resa ex art. 21 disp. att. cod. proc. pen. prima dell'interrogatorio anche laddove essa non sia stata preceduta dagli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., a sua volta dichiarato incostituzionale laddove non impone gli avvisi di rito anche prima della raccolta delle informazioni preliminari all'interrogatorio di cui sopra. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 1. L'imputato è stato condannato, con doppia conforme, per avere falsamente dichiarato, nelle fasi preliminari dell'interrogatorio reso il 13 maggio 2016 dinanzi ad Ufficiali di polizia giudiziaria della Sezione di p.g. della Procura della Repubblica di Napoli, di non avere precedenti penali, a dispetto delle sentenze definitive già a suo carico. Tale dichiarazione, come si evince dal verbale di interrogatorio allegato al ricorso, era stata resa prima che l'allora indagato ricevesse gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. Ebbene, come correttamente rilevato dal ricorrente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 111 del 6 aprile 2023, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi: 1) l'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. 2) l'art. 495, comma 1 cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni. La Consulta, ragionando sul diritto al silenzio garantito sia dalla nostra Costituzione che dalle fonti sovranazionali, ha rilevato che la mancata previsione dell'avviso all'imputato del diritto di non rispondere alle domande previste dall'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. — ad eccezione di quelle che riguardano le 2 sue generalità anagrafiche — confligge con il diritto dell'imputato a non fornire informazioni potenzialmente utilizzabili contra reum, incombendo l'onere della raccolta di queste ultime sul pubblico ministero. Informazioni a carico che possono derivare, tra l'altro, dalle notizie circa i precedenti penali, notizie potenzialmente foriere di conseguenze negative per il dichiarante (si pensi alla recidiva ovvero alla pericolosità sociale). Ne consegue — ha sostenuto la Corte — che, qualora non siano precedute dagli avvisi di cui all'art. 64 cit., anche le dichiarazioni preliminari all'interrogatorio devono restare colpite dalla sanzione di inutilizzabilità di cui al comma 1-bis della medesima disposizione. Una volta garantito il diritto al silenzio, tuttavia, la Corte costituzionale ha negato una piena equiparazione tra le dichiarazioni di cui all'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. e quelle attinenti al fatto contestato, la cui falsità non comporta sanzioni, salvo i casi in cui si commettano i reati di cui agli artt. 367 e 368 cod. pen.; il Giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che, una volta che l'avviso sia stato fornito e che, ciò nonostante, il dichiarante abbia accettato di rendere le dichiarazioni preliminari di cui all'art. 21 cit. e le abbia rese false, ciò possa integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 495 cod. pen. («[...] non appare a questa Corte irragionevole che - laddove l'interessato rinunci consapevolmente a esercitare quel diritto - il legislatore possa vietargli di rendere dichiarazioni false sulle circostanze relative alla propria persona e prevedere una sanzione penale nel caso di inosservanza di tale divieto») 2. Ciò premesso, l'imputato rese le dichiarazioni false circa la sua incensuratezza nella fase prodromica dell'interrogatorio, allorché non gli erano ancora stati dati gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen., donde la sua condotta rientra appieno in quella riguardata dalla sentenza della Corte costituzionale e nella previsione incriminatrice attinta dalla dichiarazione di illegittimità; ne consegue che la sentenza impugnata deve annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Così deciso il 21/05/2024.