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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5147/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Enrico Chemollo Giudic
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5147/2024 R.G. promossa con ricorso congiunto da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(avv. Maria Teresa Muffato)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(avv. Francesca Marchiori) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 07.10.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordemente richieste dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 01.05.2010, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente pagina 1 di 3 a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, definita con decreto di omologa della separazione consensuale del 4.12.2018 RGN 7431/2018 – n.cron. 13619/2018.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, di seguito riportate, chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 1.5.2010 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Mirano, atto n. 9 Parte 2 serie C – anno 2010, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2) assegnare la casa coniugale sita in Chirignago, Via Miranese 379, con tutti gli arredi, a Parte_1
quale genitore stabilmente convivente con la figlia , maggiorenne
[...] Per_1 economicamente indipendente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_1
4) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di sino al Parte_2 Per_1 raggiungimento del za economica, a) versando a lla sua Parte_1 qualità di genitore stabilmente convivente con la figlia , in via anticipata entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, l'importo mensile di Euro 400,00 (quattr importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT, con prima rivalutazione a far data dal mese di ottobre anno 2025; b) tenendo a proprio carico, o rimborsando a per il caso di anticipazione, il Parte_1
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di secondo il Protocollo del Tribunale Per_1 di Venezia;
6) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 2 di 3 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in data 01.05.2010 a Mirano (VE), trascritto n i Parte_2 matrimonio alla parte II, n. 9, Serie C, uff. 1 anno 2010 del Comune di Mirano (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 18.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott. Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Enrico Chemollo Giudic
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5147/2024 R.G. promossa con ricorso congiunto da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(avv. Maria Teresa Muffato)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(avv. Francesca Marchiori) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 07.10.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordemente richieste dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 01.05.2010, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente pagina 1 di 3 a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, definita con decreto di omologa della separazione consensuale del 4.12.2018 RGN 7431/2018 – n.cron. 13619/2018.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, di seguito riportate, chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 1.5.2010 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Mirano, atto n. 9 Parte 2 serie C – anno 2010, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2) assegnare la casa coniugale sita in Chirignago, Via Miranese 379, con tutti gli arredi, a Parte_1
quale genitore stabilmente convivente con la figlia , maggiorenne
[...] Per_1 economicamente indipendente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_1
4) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di sino al Parte_2 Per_1 raggiungimento del za economica, a) versando a lla sua Parte_1 qualità di genitore stabilmente convivente con la figlia , in via anticipata entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, l'importo mensile di Euro 400,00 (quattr importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT, con prima rivalutazione a far data dal mese di ottobre anno 2025; b) tenendo a proprio carico, o rimborsando a per il caso di anticipazione, il Parte_1
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di secondo il Protocollo del Tribunale Per_1 di Venezia;
6) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 2 di 3 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in data 01.05.2010 a Mirano (VE), trascritto n i Parte_2 matrimonio alla parte II, n. 9, Serie C, uff. 1 anno 2010 del Comune di Mirano (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 18.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott. Tania Vettore
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