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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/12/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1711/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1711/2025 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. MANUELA FERRI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Soci di Bibbiena, via G. Bocci n. 40
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti LUCIANO Controparte_1 C.F._2
NT e FA SI ed elettivamente domiciliato nel loro studio posto in Bibbiena,
Loc. Ferrantina n. 26/a
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 27.11.2025. pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 01.08.2025, la ricorrente ha Parte_1 chiesto che i figli minori , nato il [...], e , nato il [...], dalla relazione Per_1 Per_2 more uxorio intrattenuta con il resistente , fossero affidati congiuntamente ad entrambi Controparte_1
i genitori e che fossero collocati prevalentemente presso la madre, nella casa familiare posta a Bibbiena
(AR), viale Michelangelo n. 34, della quale ha chiesto l'assegnazione.
La ricorrente ha altresì chiesto che il padre potesse trascorrere del tempo con i figli secondo un determinato diritto di visita, nonché che fosse posto a carico del sig. un assegno di CP_1 mantenimento in favore dei figli minori pari a complessivi € 500,00 mensili, da versare direttamente alla ricorrente entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.10.2025, il resistente si Controparte_1
è costituito in giudizio, dichiarando di associarsi alla domanda di affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori ma chiedendo, quanto alle questioni economiche, che venisse posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore di e pari ad € 100,00 mensili per ciascun figlio, Per_1 Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico a favore della ricorrente.
All'udienza del 27.11.2025 le parti hanno rappresentato di essere giunte ad un accordo nell'interesse dei figli minori e, pertanto, hanno rassegnato conclusioni congiunte all'udienza di prima comparizione del 27.11.2025, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale (cfr. verbale d'udienza del 27.11.2025).
Nello specifico, le parti hanno domandato che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate, con le quali le parti sono addivenute alle seguenti richieste condivise:
“- affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori;
- collocamento prevalente dei figli presso la madre, cui è assegnata la casa familiare, con tempi di permanenza dei figli presso entrambi i genitori regolati come segue: Il padre dovrà vedere e stare con
i figli, a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita del lavoro prelevandoli dalla Sig.ra , o Pt_1 nel suo luogo di lavoro o presso la sua abitazione, fino a che la domenica sera entro le h. 22,00, il padre li riporterà presso l'abitazione della madre. Nella medesima settimana il Sig. dovrà CP_1 vedere i figli il martedì, mercoledì e giovedì dall'uscita del lavoro con le stesse modalità e fino a dopo cena, entro le h. 22,00, quando la madre uscendo dal lavoro passerà a prenderli. Nella settimana in cui il padre non starà con i bambini nel weekend, dovrà tenerli martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, sempre il pomeriggio dall'uscita dal lavoro fino alle h. 22,00. Al mattino, come sempre fatto fino ad ora, i bambini saranno portati a scuola dalla madre, e ripresi all'uscita o dalla madre o da un suo pagina 2 di 3 incaricato. Potranno essere aggiunte notti con il padre ma previo accordo con la madre e con preavviso di almeno un giorno. Vacanze estive: i bambini trascorreranno una settimana con ciascun genitore per le vacanze estive, ed i periodi saranno concordati tra padre e madre entro il 30 maggio di ogni anno. Nelle predette settimane potranno essere fatte, con i bambini, una o due videochiamate al giorno con il genitore non presente. Feste comandate e compleanni dei bambini saranno trascorsi in modo alternato con i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi e se la festa cade in un fine settimana di spettanza dell'altro genitore, quest'ultimo ne trascorrerà con i figli i due consecutivi.
- assegno unico integralmente percepito dalla madre;
- contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di € 300,00 mensili con decorrenza dalla domanda giudiziale (€ 150,00 per ogni bambino), rivalutabili ISTAT annualmente come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale;
- le parti rinunciano ad ogni altra pretesa economica reciprocamente vantata;
- spese di lite compensate.” (cfr. verbale d'udienza del 27.11.2025).
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con il suddetto accordo e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
27.11.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 05 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1711/2025 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. MANUELA FERRI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Soci di Bibbiena, via G. Bocci n. 40
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti LUCIANO Controparte_1 C.F._2
NT e FA SI ed elettivamente domiciliato nel loro studio posto in Bibbiena,
Loc. Ferrantina n. 26/a
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 27.11.2025. pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 01.08.2025, la ricorrente ha Parte_1 chiesto che i figli minori , nato il [...], e , nato il [...], dalla relazione Per_1 Per_2 more uxorio intrattenuta con il resistente , fossero affidati congiuntamente ad entrambi Controparte_1
i genitori e che fossero collocati prevalentemente presso la madre, nella casa familiare posta a Bibbiena
(AR), viale Michelangelo n. 34, della quale ha chiesto l'assegnazione.
La ricorrente ha altresì chiesto che il padre potesse trascorrere del tempo con i figli secondo un determinato diritto di visita, nonché che fosse posto a carico del sig. un assegno di CP_1 mantenimento in favore dei figli minori pari a complessivi € 500,00 mensili, da versare direttamente alla ricorrente entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.10.2025, il resistente si Controparte_1
è costituito in giudizio, dichiarando di associarsi alla domanda di affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori ma chiedendo, quanto alle questioni economiche, che venisse posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore di e pari ad € 100,00 mensili per ciascun figlio, Per_1 Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico a favore della ricorrente.
All'udienza del 27.11.2025 le parti hanno rappresentato di essere giunte ad un accordo nell'interesse dei figli minori e, pertanto, hanno rassegnato conclusioni congiunte all'udienza di prima comparizione del 27.11.2025, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale (cfr. verbale d'udienza del 27.11.2025).
Nello specifico, le parti hanno domandato che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate, con le quali le parti sono addivenute alle seguenti richieste condivise:
“- affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori;
- collocamento prevalente dei figli presso la madre, cui è assegnata la casa familiare, con tempi di permanenza dei figli presso entrambi i genitori regolati come segue: Il padre dovrà vedere e stare con
i figli, a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita del lavoro prelevandoli dalla Sig.ra , o Pt_1 nel suo luogo di lavoro o presso la sua abitazione, fino a che la domenica sera entro le h. 22,00, il padre li riporterà presso l'abitazione della madre. Nella medesima settimana il Sig. dovrà CP_1 vedere i figli il martedì, mercoledì e giovedì dall'uscita del lavoro con le stesse modalità e fino a dopo cena, entro le h. 22,00, quando la madre uscendo dal lavoro passerà a prenderli. Nella settimana in cui il padre non starà con i bambini nel weekend, dovrà tenerli martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, sempre il pomeriggio dall'uscita dal lavoro fino alle h. 22,00. Al mattino, come sempre fatto fino ad ora, i bambini saranno portati a scuola dalla madre, e ripresi all'uscita o dalla madre o da un suo pagina 2 di 3 incaricato. Potranno essere aggiunte notti con il padre ma previo accordo con la madre e con preavviso di almeno un giorno. Vacanze estive: i bambini trascorreranno una settimana con ciascun genitore per le vacanze estive, ed i periodi saranno concordati tra padre e madre entro il 30 maggio di ogni anno. Nelle predette settimane potranno essere fatte, con i bambini, una o due videochiamate al giorno con il genitore non presente. Feste comandate e compleanni dei bambini saranno trascorsi in modo alternato con i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi e se la festa cade in un fine settimana di spettanza dell'altro genitore, quest'ultimo ne trascorrerà con i figli i due consecutivi.
- assegno unico integralmente percepito dalla madre;
- contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di € 300,00 mensili con decorrenza dalla domanda giudiziale (€ 150,00 per ogni bambino), rivalutabili ISTAT annualmente come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale;
- le parti rinunciano ad ogni altra pretesa economica reciprocamente vantata;
- spese di lite compensate.” (cfr. verbale d'udienza del 27.11.2025).
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con il suddetto accordo e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
27.11.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 05 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni pagina 3 di 3