Art. 4. 1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1 gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni dell' articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.
2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall' articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101 , in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' fissato al 30 giugno 1988. E' fatta comunque salva la facolta' al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644 . ((2)) 3. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1988, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 15 luglio 1988, n.275 ha disposto quanto segue:
"Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403 , in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' fissato come segue: al 31 dicembre 1988, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale sia in funzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1989, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entri in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1990, per i residui uffici".
Le disposizioni della suddetta legge hanno effetto dal 1 luglio 1988.
2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall' articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101 , in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' fissato al 30 giugno 1988. E' fatta comunque salva la facolta' al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644 . ((2)) 3. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1988, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 15 luglio 1988, n.275 ha disposto quanto segue:
"Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403 , in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' fissato come segue: al 31 dicembre 1988, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale sia in funzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1989, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entri in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1990, per i residui uffici".
Le disposizioni della suddetta legge hanno effetto dal 1 luglio 1988.