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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LUCIA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 493/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brindisi - Piazza Giacomo Matteotti 1 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83273 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 619/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Onelia Ricorrente_1 - erede di Nominativo_1, deceduto nel giugno 2019 - ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Brindisi avverso l'avviso di accertamento n. 83273 emesso il 22.03.2024, notificato il 09.04.2024, con cui l'Ente ha contestato un parziale versamento da parte di Nominativo_1 ai fini IMU per l'anno 2018, nella misura di € 422,00 (di cui € 366,00 per differenze su tributi) comprensivo di interessi e spese di notifica.
2. La ricorrente ha esposto due motivi di ricorso.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi con proprie controdeduzioni.
4. All'odierna udienza la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente ha dedotto:
A) NULLITA' ASSOLUTA DELL'ATTO IMPOSITIVO PER INTERVENUTA DECADENZA DALL'ESERCIZIO
DELLA FUNZIONE IMPOSITIVA COMUNALE, perché emanato in ritardo, anche considerata la proroga prevista dall'articolo 67 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27 del 24 aprile 2020, di 85 giorni dei termini di decadenza per attività di liquidazione e di accertamento da parte degli enti impositori”, essendo stata la spedizione dell'atto accettata soltanto il 26 marzo 2024.
B) VIZIO DI motivazione DELL'ATTO ED ERRORE DI FATTO IN RELAZIONE ALL'IMMOBILE INDIVIDUATO
AL FG. 84, PART. 207 – DIFFORMITÀ RISPETTO ALLE RISULTANZE CATASTALI – MANCATA
RILEVAZIONE DEI VINCOLI ESISTENTI SULL'IMMOBILE – IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ
DELLA STIMA DI VALORE AI FINI IMU. Rileva la ricorrente che restano oscuri il motivo e i criteri sottesi alla rettifica del 'valore' del terreno come sopra individuato, trattandosi di terreno agricolo, investito a seminativo, il cui valore e le cui prospettive di valorizzazione sono compromessi da due circostanze oggettive, la presenza nelle vicinanze di una discarica di rifiuti speciali/pericolosi e l'esistenza di un vincolo di rispetto idro-geologico dovuto alla presenza dell'area di rispetto di un canale.
2. Il primo motivo è infondato. Dall'atto impugnato si evince che l'accertamento è dovuto all'infedele denuncia relativa all'area edificabile della FG 84, PCT 207, indice di zonizzazione D3, valore mq 18 ed è connesso alla delibera della Giunta Comunale n. 223 del 20/7/2015. l'Art. 59 Comma 1 Lett. G del Decreto Legislativo
n. 446/97, infatti, prevede la potestà dei Comuni di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune: i valori delle aree edificabili deliberati dall'Ente debbono intendersi minimi.
Trattandosi di omessa denuncia della variazione intervenuta a seguito della citata delibera comunale, per individuare il dies a quo deve, invece, farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.
Per quanto riguarda l'IMU è espressamente previsto come termine di presentazione della dichiarazione il
30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio di possesso o di intervenuta variazione, rilevante ai fini della determinazione dell'imposta (in termini: Cass. 10893 2022; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17037 -
Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30966 - Cass. 13 gennaio 2021, n. 352, di cui si riporta di seguito la massima, valevole anche in tema di IMU: “In tema di ICI, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa); pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta”.
Conseguentemente il termine di decadenza di cinque anni non era ancora decorso al momento della trasmissione dell'atto di accertamento (26 marzo-9 aprile 2024), essendo relativo all'annualità 2018, con conseguente onere di dichiarazione da compiersi entro il 30 giugno del 2019, e ciò a prescindere dalla proroga Covid.
3. Infondato è anche il secondo motivo. L'avviso di accertamento oggetto di ricorso, infatti, reca tutti gli elementi utili ad individuare la richiesta di pagamento – quantum – ed il processo logico-giuridico che ha portato alla quantificazione richiesta: gli immobili oggetto di tassazione sono individuati con l'indicazione dei relativi dati catastali, rendita e valore, così come è individuata con i relativi dati catastali l'area edificabile, il valore attribuito al mq e la delibera che ha determinato il valore. L'avviso di accertamento indica anche la motivazione che ha portato all'emissione dell'avviso, “infedele denuncia”, come sopra specificata. L'avviso impugnato, pertanto, permette di constatare come la motivazione fornita dall'Ente impositore soddisfi pienamente quanto richiesto dall'art. 7 I. 212/2000 e dall'art. 1 comma 162 L. 296/2006, individuando i
“presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” che ne hanno determinato l'emissione.
4. Alla luce delle svolte argomentazioni il ricorso deve essere integralmente rigettato. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, Sezione I, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LUCIA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 493/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brindisi - Piazza Giacomo Matteotti 1 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 83273 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 619/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Onelia Ricorrente_1 - erede di Nominativo_1, deceduto nel giugno 2019 - ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Brindisi avverso l'avviso di accertamento n. 83273 emesso il 22.03.2024, notificato il 09.04.2024, con cui l'Ente ha contestato un parziale versamento da parte di Nominativo_1 ai fini IMU per l'anno 2018, nella misura di € 422,00 (di cui € 366,00 per differenze su tributi) comprensivo di interessi e spese di notifica.
2. La ricorrente ha esposto due motivi di ricorso.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi con proprie controdeduzioni.
4. All'odierna udienza la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente ha dedotto:
A) NULLITA' ASSOLUTA DELL'ATTO IMPOSITIVO PER INTERVENUTA DECADENZA DALL'ESERCIZIO
DELLA FUNZIONE IMPOSITIVA COMUNALE, perché emanato in ritardo, anche considerata la proroga prevista dall'articolo 67 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27 del 24 aprile 2020, di 85 giorni dei termini di decadenza per attività di liquidazione e di accertamento da parte degli enti impositori”, essendo stata la spedizione dell'atto accettata soltanto il 26 marzo 2024.
B) VIZIO DI motivazione DELL'ATTO ED ERRORE DI FATTO IN RELAZIONE ALL'IMMOBILE INDIVIDUATO
AL FG. 84, PART. 207 – DIFFORMITÀ RISPETTO ALLE RISULTANZE CATASTALI – MANCATA
RILEVAZIONE DEI VINCOLI ESISTENTI SULL'IMMOBILE – IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ
DELLA STIMA DI VALORE AI FINI IMU. Rileva la ricorrente che restano oscuri il motivo e i criteri sottesi alla rettifica del 'valore' del terreno come sopra individuato, trattandosi di terreno agricolo, investito a seminativo, il cui valore e le cui prospettive di valorizzazione sono compromessi da due circostanze oggettive, la presenza nelle vicinanze di una discarica di rifiuti speciali/pericolosi e l'esistenza di un vincolo di rispetto idro-geologico dovuto alla presenza dell'area di rispetto di un canale.
2. Il primo motivo è infondato. Dall'atto impugnato si evince che l'accertamento è dovuto all'infedele denuncia relativa all'area edificabile della FG 84, PCT 207, indice di zonizzazione D3, valore mq 18 ed è connesso alla delibera della Giunta Comunale n. 223 del 20/7/2015. l'Art. 59 Comma 1 Lett. G del Decreto Legislativo
n. 446/97, infatti, prevede la potestà dei Comuni di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune: i valori delle aree edificabili deliberati dall'Ente debbono intendersi minimi.
Trattandosi di omessa denuncia della variazione intervenuta a seguito della citata delibera comunale, per individuare il dies a quo deve, invece, farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.
Per quanto riguarda l'IMU è espressamente previsto come termine di presentazione della dichiarazione il
30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio di possesso o di intervenuta variazione, rilevante ai fini della determinazione dell'imposta (in termini: Cass. 10893 2022; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17037 -
Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30966 - Cass. 13 gennaio 2021, n. 352, di cui si riporta di seguito la massima, valevole anche in tema di IMU: “In tema di ICI, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa); pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta”.
Conseguentemente il termine di decadenza di cinque anni non era ancora decorso al momento della trasmissione dell'atto di accertamento (26 marzo-9 aprile 2024), essendo relativo all'annualità 2018, con conseguente onere di dichiarazione da compiersi entro il 30 giugno del 2019, e ciò a prescindere dalla proroga Covid.
3. Infondato è anche il secondo motivo. L'avviso di accertamento oggetto di ricorso, infatti, reca tutti gli elementi utili ad individuare la richiesta di pagamento – quantum – ed il processo logico-giuridico che ha portato alla quantificazione richiesta: gli immobili oggetto di tassazione sono individuati con l'indicazione dei relativi dati catastali, rendita e valore, così come è individuata con i relativi dati catastali l'area edificabile, il valore attribuito al mq e la delibera che ha determinato il valore. L'avviso di accertamento indica anche la motivazione che ha portato all'emissione dell'avviso, “infedele denuncia”, come sopra specificata. L'avviso impugnato, pertanto, permette di constatare come la motivazione fornita dall'Ente impositore soddisfi pienamente quanto richiesto dall'art. 7 I. 212/2000 e dall'art. 1 comma 162 L. 296/2006, individuando i
“presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” che ne hanno determinato l'emissione.
4. Alla luce delle svolte argomentazioni il ricorso deve essere integralmente rigettato. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, Sezione I, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.