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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 03/03/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
FARANDA RO NC, Giudice monocratico in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5003/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC 21-168055646537 TASSA AUTOMOBIL 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 946/2025 depositato il
10/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato l'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l'anno di imposta 2021, sostenendone la illegittimità in considerazione del fatto che il ricorrente, per ragioni di età, non ha più la patente e l'autovettura è in conto vendita presso il rivenditore Autosilo RO.
Ricorrono a parere del ricorrente le condizioni di esenzione di cui alla lettera B2 delle disposizioni regionali
, così come quelle di cui alla lettera B1 delle medesime disposizioni regionali.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese.
Nessuno si è costituito per la regione Lombardia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che la fattura versata in atti è stata emessa da un parcheggio e ha ad oggetto il parcheggio dell'autovettura, nulla si dice di una eventuale presa in carico per la vendita,
Allo stato degli atti, pertanto, la documentazione comprova che la autovettura è parcheggiata presso l'autosilo, cosa che non esime il proprietario dal pagamento della tassa automobilistica, direttamente correlata alla proprietà di un veicolo.
Il ricorso va quindi rigettato e, non essendovi costituita alcuna parte resistente, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 03/03/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
FARANDA RO NC, Giudice monocratico in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5003/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC 21-168055646537 TASSA AUTOMOBIL 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 946/2025 depositato il
10/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato l'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l'anno di imposta 2021, sostenendone la illegittimità in considerazione del fatto che il ricorrente, per ragioni di età, non ha più la patente e l'autovettura è in conto vendita presso il rivenditore Autosilo RO.
Ricorrono a parere del ricorrente le condizioni di esenzione di cui alla lettera B2 delle disposizioni regionali
, così come quelle di cui alla lettera B1 delle medesime disposizioni regionali.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese.
Nessuno si è costituito per la regione Lombardia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che la fattura versata in atti è stata emessa da un parcheggio e ha ad oggetto il parcheggio dell'autovettura, nulla si dice di una eventuale presa in carico per la vendita,
Allo stato degli atti, pertanto, la documentazione comprova che la autovettura è parcheggiata presso l'autosilo, cosa che non esime il proprietario dal pagamento della tassa automobilistica, direttamente correlata alla proprietà di un veicolo.
Il ricorso va quindi rigettato e, non essendovi costituita alcuna parte resistente, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.