Ordinanza collegiale 5 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 5 febbraio 2026
Sentenza breve 18 febbraio 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00328/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01844/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1844 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Egidio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Italferr S.p.A., non costituito in giudizio;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Torchia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi N 47;
nei confronti
Eteria Consorzio Stabile S.C. A R.L., Metrosalerno S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Massimo Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto di occupazione d'urgenza n. 409 del 9.10.25 di R.F.I. s.p.a., del verbale di immissione in possesso ITALFERR s.p.a. del 07/11/2025, della Delibera n. 59 del 27/05/2025 di R.F.I. s.p.a. e della Delibera n. 572 del 20/12/2022 di R.F.I. s.p.a.;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI SRL il 5\1\2026:
per l’ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. per l'esecuzione dell'Ordinanza n. 2048/2025 TAR Campania - Salerno (NRG 1844/2025).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di Eteria Consorzio Stabile S.C. A R.L. e di Metrosalerno S.C. A R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. LE Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Va premesso che, con il ricorso introduttivo, la società ricorrente ha invocato l’annullamento del decreto di occupazione d’urgenza n. 409 del 9.10.25, richiamato nel verbale di immissione in possesso del 7.11.25; del verbale negativo di immissione in possesso del 7.11.25; della Delibera del Consiglio di Amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A. n. 59 del 27 maggio 2025; della delibera RFI prot. n. 572 del 20/12/2022 di approvazione del progetto definitivo, previa eventuale rimessione in termini; di tutti gli atti endoprocedimentali relativi all’approvazione della variante al progetto esecutivo; del riscontro parziale della Italfer spa prot. DEO.DO.IC.PMIN2.0324104.25.U.
2. Nelle more del giudizio, in data 21.11.2025, la stessa ha avanzato istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. avverso il diniego espresso e parziale in materia di accesso agli atti prot. n. DEO.DO.IC.PMIN2.0324104.25.U, del 21/10/2025, formulato da ITALFERR s.p.a. sull’istanza di accesso agli atti del 24/09/2025 e seguito alla stessa del 25/09/2025; nonché per l’accertamento del diritto all’accesso agli atti e documenti amministrativi richiesti.
3. Giusta ordinanza collegiale n. 2048, del 5.12.2025, pronunciata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, il ricorso ex art. 116 comma 2 c.p.a. è stato accolto e, per l’effetto, è stato ordinato a ITALFERR S.p.A. l’esibizione dei documenti richiesti con istanza di accesso del 24/25 settembre 2025, entro il termine di giorni trenta.sia fondato;
4. Con ricorso per motivi aggiunti del 5.01.2026, la società ricorrente ha agito per l’ottemperanza all'ordinanza n. 2048/2025.
5. A fondamento del ricorso, ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente nonché, ai sensi dell'art. 114, comma 4°, lett. e) del cod. proc. amm., di condanna di questa al pagamento di una somma di denaro per le eventuali violazioni o inosservanze successive, ovvero per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.
6. Giusta ordinanza collegiale n. 56, del 4.02.2026, il Collegio, ritenuto necessario, in relazione ai motivi aggiunti proposti, disporre il rinvio della camera di consiglio ai fini del rispetto dei termini processuali ordinari previsti dall’art. 87, comma 3, c.p.a. (dimezzati ex art. 119, comma 2, c.p.a.), ha fissato l’odierna camera di consiglio per la trattazione del ricorso per motivi aggiunti.
7. Nell’udienza camerale del 18 febbraio 2026, la causa è introitata per la decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.,.
8. Va rilevato, in primo luogo, che il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l’esecuzione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, nonché delle sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo.
Ciò posto, l'ordinanza con cui il giudice amministrativo accoglie l'istanza di accesso agli atti (ai sensi dell'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo - CPA) è un provvedimento decisorio e immediatamente esecutivo, che può essere appellato ed azionato tramite il giudizio di ottemperanza.
9. Tanto premesso, il ricorso per motivi aggiunti è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
10. Invero, con nota PEC del 2.02.2026 inviata sia alla ricorrente, che a R.F.I. (prodotta in giudizio in data 3.02.2026), ITALFERR S.P.A. ha dichiarato - assumendosi la responsabilità in ordine alla veridicità di tale dichiarazione - che non risulta essere in possesso di alcuna ulteriore documentazione (né tanto meno documentazione afferente ad una ipotetica “variante” contrattuale), rispetto a quella già trasmessa alla società ricorrente, avendo dato completa e piena ottemperanza all’ordinanza n. 2048/2025.
11. Di talché, deve ritenersi dimostrata l’oggettiva impossibilità per la suddetta società di consentire alla ricorrente il diritto di accesso, atteso che lo stesso, ai sensi dell’articolo 22, commi 1, lettera d), e 4, e dell’articolo 25, comma 2, della legge n. 241 del 1990, ha ad oggetto i documenti amministrativi formati o detenuti dall’amministrazione (da ultimo, Consiglio di Stato, sentenza n. 779, del 29.01.2026, che conferma TAR Abruzzo (Sezione Prima) n. 00319/2025).
Conseguentemente, l’assenza dell’oggetto del diritto di accesso - declinata nella duplice forma dell’inesistenza del documento in rerum natura ovvero nella sua indisponibilità da parte dell’amministrazione intimata - renderebbe inutiliter data un’eventuale sentenza di accoglimento, dal momento che l’ordine di esibizione non potrebbe essere eseguito.
12. Invero, ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. d), l n. 241/1990, il diritto di accesso ha ad oggetto documenti “detenuti da una pubblica amministrazione”.
L’art. 25, co. 2, l. n. 241/90 prescrive, poi, che la richiesta di accesso debba essere rivolta “all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”.
Dal combinato disposto delle due previsioni normative discende che il diritto di accesso trova un limite, giuridico e materiale, nella disponibilità che l’amministrazione intimata abbia della documentazione di cui il privato richiede il rilascio.
L’esistenza dell’oggetto fisico della richiesta costituisce, quindi, un presupposto, logico e ontologico, della costituzione della fattispecie giuridica. Il diritto di accesso è, infatti, configurabile soltanto ove l’istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell’effettiva disponibilità dell’amministrazione, altrimenti versandosi in un caso di c.d. “accesso impossibile”, in ragione di un fattore radicalmente ostativo, da un lato, all’accoglimento dell’istanza rivolta dal privato all’amministrazione e, dall’altro, all’ esecuzione dell’ordine di esibizione impartito dal giudice, anche alla luce del principio generale di inesigibilità per cui ad impossibilia nemo tenetur (sul punto, ex multis, cfr. Cons. Stato., Sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622 e Sez. VI, 3 ottobre 2025, n. 7719).
Di contro, e per conseguenza, alcun diritto di accesso può azionarsi quando l’esistenza dei documenti sia supposta, ipotetica, solo eventuale, o ancora di là da venire (Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2021, n. 6713).
L’esistenza (o la detenzione) del documento oggetto dell’actio ad exibendum è, quindi, un elemento costitutivo del diritto di accesso ex art. 2697, comma 1, c.c.. Ne deriva che tale presupposto si atteggia a fatto generatore della pretesa ostensiva, per cui la sua dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni, ovvero in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture (Cons. Stato., sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622).
La ripartizione dell’onus probandi così declinata è conforme anche al canone pretorio, che informa in concreto la modulazione e l’applicazione della regola astratta ed elastica di cui al citato art. 2697 c.c., di vicinanza (o di riferibilità o prossimità) della prova (SS.UU. Cass. civ., sez. unite, 30 ottobre 2001, n. 13533 sulla prova dell’inadempimento dell’obbligazione), anche in ragione dell’obiettiva difficoltà della puntuale dimostrazione di fatti negativi (l’inesistenza del documento).
13. Nel caso di specie, invero, la ricorrente non solo non ha contestato il contenuto della nota del 2.02.2026, ma, specificamente interrogata sul punto all’udienza camerale del 18.02.2026, ha solo apoditticamente dedotto, sulla base di mere inferenze congetturali, l’esistenza degli ulteriori documenti.
La ricorrente non ha, dunque, offerto elementi idonei a inficiare, anche sul piano logico e indiziario, la valenza probatoria della dichiarazione, in merito all’inesistenza di tali ulteriori documenti, resa da ITALFERR S.P.A., con esplicita assunzione della responsabilità in ordine alla veridicità del fatto dichiarato.
14. Deve, poi, escludersi che, nel caso di specie, incombesse sull’amministrazione intimata un onere di ulteriore e analitica dimostrazione delle ragioni dell’inesistenza del documento richiesto nei propri archivi.
A mente del citato art. 25, co. 2, l. n. 241/90, invero, l’istanza di accesso deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, sicché è di norma sufficiente che l’ente intimato “dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione […] Al cospetto di una dichiarazione espressa dell’amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data” (negli esatti termini, cfr. Cons. Stato., Sez. IV, 27 marzo 2020, nn. 2138 e 2142; Sez. V, 17 agosto 2023, n. 7787; Sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622; Sez. V, 17 novembre 2023, n. 9896; Cons. St., Sez. VII, 27 dicembre 2023, n. 11177; Sez. VI, 3 ottobre 2025, n. 7719).
15. Si aggiunga che le suesposte considerazioni in merito all’atteggiarsi del problema probatorio in materia di accesso possono incontrare un temperamento nei soli casi, estranei alla vicenda in esame, in cui i documenti oggetto di istanza rientrino tra quelli normalmente e necessariamente formati o detenuti dall’ente intimato per lo svolgimento dell’attività di riferimento e in cui, di conseguenza, l’inesistenza della documentazione si atteggi a dato storico anomalo ed eccentrico, come tale necessitante di specifica allegazione e dimostrazione.
16. Il ricorso deve, dunque, essere respinto.
17. Sussistono giusti motivi, vista la particolarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5.01.2026, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MA, Presidente
LE Di AR, Primo Referendario, Estensore
LA Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di AR | AN MA |
IL SEGRETARIO