Art. 4.
In forza della presente legge sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione, ai fini e per gli effetti degli articoli 94 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 , la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio dei seguenti comuni:
a) in provincia di Ravenna: di Conselice, Alfonsine, Fusignano, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno, Lugo, Bagnacavallo, Ravenna, Bagnara di Romagna, Cotignola, Russi, Solarolo, Castel Bolognese, Faenza, Ruolo Bagni Cervia;
b) in provincia di Forli': Forli', Castrocaro-Terme, Terra del Sole, Forlimpopoli, Cesenatico, Meldola, Cesena Gambettola, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sant'Arcangelo di Romagna, Rimini, Riccione, Coriano, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna;
c) in provincia di Bologna: Crevalcore, Pieve di Cento Galliera, Sant'Agata Bolognese, Castello d'Argile, San Pietro in Casale, Malalbergo, San Giovanni in Persiceto. Sala Bolognese, Argelato, San Giorgio di Piano, Bentivoglio, Minerbio, Baricella, Molinella, Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Granarolo dell'Emilia Budrio, Crespellano, Zola Predosa, Bologna, Castenaso, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro dell'Emilia, Mordano, Imola.
L'assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con la regione Emilia-Romagna, predisporra' un piano per il controllo degli emungimenti dal sottosuolo nelle aree di cui al comma precedente.
Tale piano dovra' prevedere, oltre alle scadenze temporali delle progressive limitazioni, le norme cui dovranno adeguarsi gli utenti nell'effettuare prelievi sia per usi produttivi sia per usi domestici.
Il piano e' approvato con deliberazione del Governo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel termine di novanta giorni successivi alla presentazione del piano medesimo.
In forza della presente legge sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione, ai fini e per gli effetti degli articoli 94 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 , la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio dei seguenti comuni:
a) in provincia di Ravenna: di Conselice, Alfonsine, Fusignano, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno, Lugo, Bagnacavallo, Ravenna, Bagnara di Romagna, Cotignola, Russi, Solarolo, Castel Bolognese, Faenza, Ruolo Bagni Cervia;
b) in provincia di Forli': Forli', Castrocaro-Terme, Terra del Sole, Forlimpopoli, Cesenatico, Meldola, Cesena Gambettola, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sant'Arcangelo di Romagna, Rimini, Riccione, Coriano, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna;
c) in provincia di Bologna: Crevalcore, Pieve di Cento Galliera, Sant'Agata Bolognese, Castello d'Argile, San Pietro in Casale, Malalbergo, San Giovanni in Persiceto. Sala Bolognese, Argelato, San Giorgio di Piano, Bentivoglio, Minerbio, Baricella, Molinella, Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Granarolo dell'Emilia Budrio, Crespellano, Zola Predosa, Bologna, Castenaso, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro dell'Emilia, Mordano, Imola.
L'assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con la regione Emilia-Romagna, predisporra' un piano per il controllo degli emungimenti dal sottosuolo nelle aree di cui al comma precedente.
Tale piano dovra' prevedere, oltre alle scadenze temporali delle progressive limitazioni, le norme cui dovranno adeguarsi gli utenti nell'effettuare prelievi sia per usi produttivi sia per usi domestici.
Il piano e' approvato con deliberazione del Governo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel termine di novanta giorni successivi alla presentazione del piano medesimo.