TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/12/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 terdecies, 281 sexies e 127 ter
c.p.c. nella causa iscritta al n. 848 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
, p. iva.: ), elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo Parte_2 P.IVA_1 di Gotto, Via Marconi n. 65 presso lo studio dell'avv. Anna Dauccia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, p.iva.: , elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Barcellona Pozzo di Gotto, Via Umberto I° n. 51 presso lo studio dell'avv. Roberta
Biondo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente - avente per OGGETTO: occupazione sine titulo di immobile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 16 luglio 2024
[...] ha chiamato in giudizio Parte_1 Controparte_1 , esponendo: in forza del decreto di trasferimento ex
[...] art. 586 c.p.c. depositato il 26.5.2023 (Cron. n. 414/2023 - Rep. n. 130/2023), emesso nell'ambito della procedura esecutiva n. 114/2017 R.G.E., successivamente integrato con provvedimento del 14.8.2023, la società ricorrente è piena proprietaria in via esclusiva degli immobili siti nel Comune di Rodì Milici, c/da Pietro Mola, individuati in Catasto Terreni al foglio 15 particella 76, classe Serra U, qualità effettiva Vivaio, are 21,00 - part. 77, cl. Serra U, qualità effettiva Vivaio, are 83,70 - part. 79, cl. Serra
U, qualità effettiva Vivaio, ha 1.56,60 - part. 319 (ex 55) cl. Serra U, qualità effettiva
Vivaio, are 30,61 - part. 320 (ex 55) cl. Serra U, qualità effettiva Vivaio, are 7,29 - part. 321 (ex 75) cl. Serra U, qualità effettiva Vivaio, ha 1.37.06 - part. 322 (ex 75) cl. Serra U, qualità effettiva Vivaio, ha 1.97.64 - in Catasto Fabbricato foglio 15 part. 324 (ex 72) Cat. F/2 unità collabente - foglio 16 part. 462, classe Pascolo 1, qualità effettiva Vivaio, ha 1.25.70; che sui succitati immobili insistono serre, impianti di irrigazione e struttura per uffici-magazzini; che, stante la resistenza dimostrata dall'occupante alla legittima richiesta di rilascio, le parti, con scrittura privata sottoscritta in data 31.1.2024, previa risoluzione/rettifica dei pregressi accordi intercorsi, all'art. 3 convenivano espressamente che - al solo fine di completare l'asporto ed il ciclo delle colture insistenti alla data del 5.7.2023 sulla porzione di terreno, oggetto di mancato rilascio, identificata al foglio 15 particelle 322 in parte
(ex 75), 321 (ex 75), 76, 77, 319 (ex 75) e 320 (ex 55), meglio individuata in tratteggiato giallo e rosso nella planimetria sub lett. A) allegata alla stessa – il termine per il rilascio dei succitati immobili (4.5.2024) veniva prorogato al termine perentorio del 4.7.2024; che con la medesima scrittura del 31.1.2024, art. 5, le parti convenivano che la porzione di terreno veniva lasciata in utilizzo temporaneo alla con CP_1 le strutture e gli impianti sulla stessa insistenti di esclusiva proprietà della società agricola che con la medesima scrittura, art. 5, la si è Parte_1 CP_1 obbligata, altresì, a sgombrare un ombraio, a scelta della stessa, entro e non oltre il 31 maggio 2024; che la si è obbligata sino alla consegna a mantenere in buono CP_1 stato di conservazione e a pulire la succitata porzione di terreno concessa in utilizzo temporaneo da resti di produzione, oggetti e quant'altro, anche mediante conferimento in discarica autorizzata e in conformità alla normativa ambientale, nonché a restituirla improrogabilmente al termine del rapporto nella piena disponibilità della proprietaria, nella misura riportata nella perizia redatta dall'Ing.
e successiva integrazione in atti nella proc. n. 114/2017 Persona_1
RGE, salvo il normale deperimento d'uso dovuto alla vetustà e all'uso e, in ogni caso, a rilasciarla libera e sgombra da cose, animali e/o persone, entro e non oltre il termine convenuto del 04.07.2024; che, nonostante diversi solleciti rimasti privi di riscontro, in violazione dei succitati accordi, la resistente, entro i termini pattuiti, si è fatta lecita non rilasciare non solo l'ombraio di cui sopra, ma finanche tutti gli immobili di cui alla scrittura privata del 31.1.2024, all'interno dei quali, in spregio a quanto pattuito, continua svolgere a tutt'oggi regolare attività di vivaio, collocando addirittura nuove piante, con aggravio di costi e danni a carico della ricorrente la quale sin da adesso si riserva ogni azione.
Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto la scadenza del termine convenuto per il rilascio degli immobili concessi in utilizzo temporaneo alla società resistente, previsto per la data del 4 luglio 2024, tanto che, contrariamente a quanto pattuito con scrittura del 31.1.2024, continua ad occupare ed utilizzare, CP_1 illegittimamente ed arbitrariamente e sine titulo, la porzione di terreno di cui alla scrittura, essendo rimasti privi di riscontro tutti gli inviti al rilascio.
Pertanto, ha chiesto, previo accertamento Parte_1 della violazione della scrittura del 31.01.2024 e della illegittima occupazione dei beni immobili individuati al Catasto del Comune di Rodì Milici (ME) al foglio 15, partt.
322 in parte (ex 75), 321 (ex 75), 76, 77, 319 (ex 75) e 320 (ex 55) con relativi impianti di irrigazione, serre e struttura per uffici-magazzini, di “[…] ordinare e condannare alla soc. o chi di Controparte_1 ragione, a rilasciare/restituire, liberi e sgomberi da persone, cose ed animali, di loro pertinenza, gli immobili di cui al punto 1) con relativi impianti di irrigazione, serre e struttura per uffici-magazzini, rimettendo la ricorrente, quale proprietaria, nel pieno
e legittimo possesso degli stessi e fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio. […]”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 16 gennaio 2025 si è costituita in giudizio
, la quale ha Controparte_1 contestato le allegazioni avversarie, esponendo: che le condotte illegittime tenute dalla società ricorrente hanno comportato l'impossibilità per l'odierna convenuta di rispettare il termine pattuito per il rilascio dei fondi;
che, pertanto, il ritardo nel rilascio non può essere imputabile alla quanto piuttosto all'inadempimento CP_1 della società ricorrente;
che, infatti, risulta documentalmente provato che la società ricorrente in data 24.6.2024 - e quindi durante la vigenza del rapporto contrattuale e nonostante fosse a conoscenza che la stava dando corso alle attività CP_1 propedeutiche al rilascio dei fondi previsto per la data del 5/7/2024 - provvedeva arbitrariamente ed illegittimamente al distacco dell'energia elettrica indispensabile all'utilizzo dei servizi e delle attrezzature elettriche impiegati per lo svolgimento dell'attività vivaistica.
Pertanto, la convenuta ha chiesto di “I. Accertare e dichiarare
l'inadempimento degli obblighi gravanti sulla società l' in forza della Parte_1 scrittura privata del 31.1.2024 e per l'effetto ritenere e dichiarare non imputabile alla resistente il mancato rilascio dei fondi nei termini convenuti, con ogni conseguente statuizione. II. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda che precede, concedere alla società resistente una dilazione del termine di rilascio dei fondi. […]”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata calendarizzata per la decisione, con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Sostituita l'udienza così fissata con la modalità di trattazione prevista dall'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte pervenute in atti.
2. Va dichiarata la cessata materia del contendere, in adesione alla richiesta articolata dalle parti del giudizio.
Come si evince in atti e, segnatamente, nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. l'1.12.2025, e Parte_1 [...]
hanno dato atto dell'integrale rilascio degli Controparte_1 immobili in relazione ai quali la ricorrente ha intrapreso il presente giudizio, come peraltro documentato dal verbale del 24.07.2025, sottoscritto dalle predette società.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo
Giudice, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso, come nella specie ove, per effetto del rilascio degli immobili per cui è causa.
Nondimeno, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non esime il Giudicante dall'accertare la fondatezza della domanda svolta dalla ricorrente al fine di decidere in ordine alle spese processuali sulla base del c.d. principio della
“soccombenza virtuale”, intendendosi con tale definizione il giudizio prognostico che il Giudice dovrà operare, sulla scorta degli elementi in atti, tendente a verificare quale decisione sarebbe stata emessa se non fosse cessata la materia del contendere o ad individuare, in applicazione del principio di causalità, la parte che con il proprio comportamento ha dato causa al procedimento e che, pertanto, deve sopportarne le spese (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 14/07/2020, n.14939).
Nel caso di specie è documentato dal verbale del 24.07.2025 che il rilascio integrale degli immobili da parte di Controparte_1
in favore della ricorrente è avvenuto nelle more della definizione
[...] del presente procedimento e, quindi, successivamente all'iniziativa giudiziale intrapresa da Parte_1
D'altra parte, la stessa società resistente non ha contestato l'utilizzo degli immobili oggetto della scrittura del 31.01.2024 anche in data successiva al 4.07.2024, essendosi limitata a dedurre l'imputabilità del tardivo rilascio degli stessi al comportamento illecito della Parte_1
Segnatamente, la società resistente ha dedotto che l'interruzione nell'erogazione di energia elettrica avvenuta il 24.06.2024, ovvero prima del termine del 4.07.2024, previsto dalla scrittura privata per il rilascio dei fondi e proprio nel periodo in cui la aveva programmato l'attività di rilascio, aveva impedito CP_1
l'attività di irrigazione, con necessità di impiego delle proprie risorse per l'approvvigionamento di acqua aliunde ed alla irrigazione manuale delle piante, non essendo più fruibile il sistema automatizzato di irrigazione, con la conseguente necessità di procrastinare le operazioni di rilascio già in corso.
Ed invero, la superiore prospettazione è risultata smentita dalla documentazione in atti dalla quale risulta che, anteriormente al termine pattuito per il rilascio, l'interruzione di energia elettrica è stata meramente episodica e temporanea, circoscritta alla giornata del 24.06.2024 e che, piuttosto, il ritardo nel rilascio è dipeso dalle difficoltà incontrate dalla società resistente nella consegna del nuovo terreno, dai ritardi accumulati dai venditori dello stesso e dai tempi necessari per la sistemazione e per l'approvvigionamento delle risorse idriche necessarie all'avviamento dell'attività vivaistica in altro sito, circostanze queste non imputabili alla società ricorrente.
Quanto, poi, alle ulteriori ragioni addotte a giustificazione del rilascio tardivo degli immobili, anche ove provata, non rileva la circostanza che ha subito CP_1 la deviazione della strada di accesso ai fondi, la rimozione dei lucchetti al cancello di ingresso e lo sradicamento di detto cancello, dal momento che non è stato allegato, né dimostrato il nesso causale tra l'asserito mutamento dello stato dei luoghi e il tardivo rilascio, con conseguente irrilevanza della prova testimoniale articolata sul punto. 3. A tutto quanto sopra esposto consegue che il rilascio integrale degli immobili da parte di Controparte_1
è avvenuto in corso di giudizio e che il ritardo non è imputabile alla ricorrente, alla cui iniziativa giudiziaria ha dato causa la società resistente, a carico della quale, pertanto, vanno poste le spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effetivamente svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattato ai fini della decisione.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 848/2024 R.G., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna Controparte_1 alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 nel presente giudizio, che liquida in € 264,00 per spese vive ed in € 1.698,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 13 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile