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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/11/2025, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6849/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6849/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAFEDE Parte_1 C.F._1 GABRIELE e dell'avv. FIORAVANTI ALESSANDRO ( ) VIA BONISTALLI C.F._2 18 50053 EMPOLI;
elettivamente domiciliato in VIA BONISTALLI 18 EMPOLI presso il difensore avv. BONAFEDE GABRIELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 BONAFEDE GABRIELE e dell'avv. FIORAVANTI ALESSANDRO ( ) VIA C.F._2 BONISTALLI 18 50053 EMPOLI;
elettivamente domiciliato in VIA BONISTALLI 18 EMPOLI presso il difensore avv. BONAFEDE GABRIELE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIA ENRICA Controparte_2 P.IVA_1 AR e dell'avv. GHIA LUCIO ( ) VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10 C.F._4 00184 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA CORRIDONI 1 20122 MILANO presso il difensore avv. GHIA ENRICA AR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIA ENRICA Controparte_3 P.IVA_2 AR e dell'avv. GHIA LUCIO ( ) VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10 C.F._4 00184 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA CORRIDONI 1 20122 MILANO presso il difensore avv. GHIA ENRICA AR
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 1° giugno 2023, e proponevano Parte_1 Controparte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1414/2023 emesso il 5 aprile 2023 dal Tribunale di
Firenze ad istanza della depositato in cancelleria il giorno stesso e notificato Controparte_2
a mani della sola signora in data 26 aprile 2023, con il quale veniva ingiunto al Controparte_1 signor in qualità di obbligato principale, e alla predetta signora , Parte_1 Controparte_1 in qualità di garante, il pagamento in solido della somma di € 12.865,55, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto dalla domanda all'effettivo soddisfo, nonché delle spese della procedura liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi professionali, oltre spese generali e successive occorrende.
L'ingiunzione poggiava sul contratto di finanziamento n. 2669766, asseritamente acceso per l'acquisto di una auto OR Galaxy con la ON SP (Gruppo Banca MPS s.p.a.), che le parti avrebbero sottoscritto in data 28 febbraio 2008.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., dopo l'emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c., veniva fissata l'udienza del 6 marzo 2024 in cui il Giudice, lette le deduzioni delle parti, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del DI opposto, invitando parte convenuta opposta ( ) ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria, con rinvio della CP_2 causa all'udienza del 26 giugno 2024.
Con nota autorizzata depositata il 14 giugno 2024, gli attori opponenti rappresentavano al Giudice i motivi della mancata partecipazione alla procedura di mediazione, che, pertanto, aveva esito negativo.
All'udienza del 26 giugno 2024, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti e in accoglimento dell'istanza di verificazione avanzata da , il Giudice disponeva la CTU CP_2 grafologica sulle firme attribuite a Controparte_1
L'udienza del 17 settembre 2024 veniva rinviata, per mancata accettazione dell'incarico da parte della consulente dott.ssa Persona_1
All'udienza dell'8 ottobre 2024, tenutasi in presenza dei difensori e della signora il CTU CP_1 incaricato, dott.ssa prestava il giuramento di rito e il Giudice rinviava per l'esame della Persona_2 perizia all'udienza del 19 marzo 2025.
Depositata la CTU grafologica e le note scritte in sostituzione di udienza, all'udienza del 19 marzo
2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 9 settembre 2025, con assegnazione alle parti di termini per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica.
CONCLUSIONI pagina 2 di 7 Le parti hanno concluso come atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare
l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n. 25857/11). Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. “La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355). Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata nei limiti qui di seguito esposti.
L'opposizione al DI n. 1414/2023 del Tribunale di Firenze promossa dai signori e Parte_1 si fonda sostanzialmente su due motivi: il disconoscimento delle firme apposte sul Controparte_1 contratto di finanziamento da parte della signora e la prescrizione del diritto di credito della CP_1
nei confronti del signor CP_2 Pt_1
All'esito dell'istruttoria svolta entrambi i motivi di opposizione sono risultati provati: pagina 3 di 7 -la CTU ha confermato che le firme apposte sul contratto alla base del DI opposto non sono riconducibili alla signora CP_1
-la parte convenuta non ha provato in alcun modo di aver interrotto il termine di prescrizione nei confronti del signor Pt_1
Per quanto attiene alla posizione della la consulenza d'ufficio ha chiarito che le firme apposte CP_1 sul contratto di finanziamento (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) non appartengono a CP_1
[...]
Il CTU, dopo attenta e scrupolosa indagine, così conclude:
«Le firme disconosciute a nome apparente apposte sul modulo CONSUM.IT, Controparte_1 datato 28.02.2008 n. Pratica 2669766, non sono riconducibili all'attrice in Controparte_1 termini di forte probabilità».
Secondo i termini proposti da la formulazione del giudizio di Attribuzione/ Non CP_4
Attribuzione grafica espressa dalla CTU per le firme oggetto di indagine si attesa al Livello – 3 in base al quale le risultanze supportano in modo forte l'ipotesi dell'eterografia delle firme in verifica: vale a dire che la possibilità che gli stessi risultati possano essere acquisiti se un'ipotesi alternativa è vera, è da considerare estremamente improbabile.
Allo stesso modo il perito d'ufficio ha escluso che nel caso di specie possa parlarsi di “dissimulazione grafica”, vale a dire di variazione intenzionale della firma/scrittura personale ai fini del futuro disconoscimento, come invece aveva tentato di sostenere il consulente di parte convenuta, dr. Per_3
[...]
Secondo la CTU, infatti, detta ipotesi deve essere esclusa sulla base di molteplici aspetti che – per comodità del Giudice - di seguito si riportano:
• Il campione comparativo evidenzia il forte automatismo formativo delle firme autografe: questo carattere espressivo è costante all'interno dell'arco temporale 2007-2024.
Sulla base dei principi prima descritti, la costanza e l'immediatezza espressiva del gesto autografo risulta, per sua natura, più difficile da dissimulare.
• In sede di confronto emerge che nelle verificande i caratteri appariscenti del tracciato, su cui si focalizza il dissimulatore (cfr. le maiuscole, le prime ad essere oggetto di modifica intenzionale) sono al contrario esteriormente del tutto simili ai grafemi autografi.
pagina 4 di 7 • Il ritmo esecutivo dei grafismi a confronto è diverso in ogni sua componente;
ovvero, non si ritrova nell'iter grafico delle verificande nessun episodio di inevitabile ricaduta, per quanto parziale, nell'abituale automatismo proprio della firma della signora CP_1
• Anzi e oltretutto, nella variegazione ritmica poco naturale delle verificande è presente, non a caso nell'ultima firma, un automatismo specifico di personalità grafica altra da quella autografa: v. in
X3 il legamento della i con il punto, vera e propria ingegnosità cinetica che esula dall'espressione/abilità grafomotoria autografa.
• La micromotricità autografa nella formazione dei segni, per definizione automatismo difficilmente controllabile, non trova riscontro nelle verificande.
Noto che ai fini attributivi il valore espressivo dei tratti accessori è incomparabilmente più grande di quello dei tratti principali
L'indagine peritale, pertanto, consente di escludere che abbia firmato il contratto Controparte_1 di finanziamento per cui è causa e, conseguentemente, debba rispondere come fideiussore (o come vorrebbe controparte in qualità di coobbligata) del debito reclamato dalla società convenuta.
In tema di verificazione di scrittura privata, la consulenza tecnica d'ufficio grafologica costituisce prova e non mero indizio liberamente valutabile, in quanto il giudice ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento di prova obiettivamente conferente, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità. Il giudizio di alta probabilità espresso dal consulente tecnico in ordine all'autografia di una sottoscrizione costituisce elemento probatorio idoneo a fondare il convincimento del giudice, soprattutto in mancanza di elementi chiari in senso contrario, e quand'anche dovesse qualificarsi come indizio, esso è comunque sufficiente purché grave e preciso. Ritiene, pertanto, il Tribunale che, ritenendo condivisibili le conclusioni del CTU fondate su accurata anamnesi e immuni da vizi logici o errori di metodo, le firme oggetto dell'indagine non siano attribuibili alla . Controparte_5
Per quanto attiene alla posizione del carattere assorbente riveste l'esame dell'eccezione di Pt_1 prescrizione tempestivamente sollevata dall'opponente.
Sul punto ha evidenziato l'opponente che il signor è stato considerato decaduto dal beneficio Pt_1 del termine a settembre del 2011 e che nessun atto interruttivo della prescrizione, valido ed efficace, risulta a lui notificato, né prima e né dopo il settembre 2021, per cui il credito azionato con il ricorso monitorio, in mancanza di prova di atti interruttivi che non è stata fornita dalla convenuta, deve considerarsi prescritto. pagina 5 di 7 Sul punto, ha replicato la parte opposta negando l'intervenuta prescrizione in quanto a parere della stessa la prescrizione del credito derivante da un contratto di finanziamento rateale decorre dalla scadenza dell'ultima rata, ed a tale stregua, il termine decennale di prescrizione non avrebbe cominciato a decorrere se non dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento, ossia nel febbraio 2023.
L'assunto è privo di pregio.
Nei contratti di finanziamento rimborsabili a rate, il principio secondo cui la prescrizione del credito decorre dalla scadenza dell'ultima rata opera solo qualora il contratto sia ancora in essere. In caso di risoluzione anticipata del rapporto per decadenza dal beneficio del termine, il dies a quo della prescrizione decennale deve essere individuato nella data di risoluzione del contratto e non nella scadenza originariamente prevista per l'ultima rata. La radiazione del finanziamento operata dal creditore con contestuale richiesta dell'intero importo residuo, mediante applicazione degli interessi di mora sul capitale residuo, costituisce declaratoria della decadenza dal beneficio del termine con conseguente risoluzione del contratto, dalla quale decorre il termine di prescrizione del credito.
Peraltro, osserva il Tribunale che il credito asseritamente vantato dalla Banca nei confronti del signor sarebbe in ogni caso prescritto anche a voler far decorrere il termine di prescrizione decennale Pt_1 dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (febbraio 2013), atteso che il deposito la notifica del decreto ingiuntivo, peraltro alla sola è avvenuta nell'aprile 2023. Controparte_1
Il diritto di credito azionato è, pertanto, prescritto.
Per le ragioni esposte, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dagli opponenti vengono poste a carico della convenuta opposta in forza del principio generale della soccombenza.
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del petitum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, in considerazione dell'attività svolta.
Si ritiene di dover liquidare un unico onorario in favore degli opponenti, in quanto e Parte_1 sono stati assistiti dal medesimo difensore, che, pur assistendo una pluralità di Controparte_1 parti, ha svolto un'unica opera difensiva, versando le medesime nella identica posizione processuale
(Cass. n. 29651/2018 e Cass. n. 11591/2015).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie il ricorso proposto da e e per l'effetto revoca il Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1414/2023 emesso il 5 aprile 2023 del Tribunale di Firenze;
2) condanna e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito Controparte_2 notaio di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in data 09/12/2020 (doc.01), Persona_4 la a rimborsare a e le spese di lite, Controparte_3 Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre ad euro 145,40 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
Firenze, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6849/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAFEDE Parte_1 C.F._1 GABRIELE e dell'avv. FIORAVANTI ALESSANDRO ( ) VIA BONISTALLI C.F._2 18 50053 EMPOLI;
elettivamente domiciliato in VIA BONISTALLI 18 EMPOLI presso il difensore avv. BONAFEDE GABRIELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 BONAFEDE GABRIELE e dell'avv. FIORAVANTI ALESSANDRO ( ) VIA C.F._2 BONISTALLI 18 50053 EMPOLI;
elettivamente domiciliato in VIA BONISTALLI 18 EMPOLI presso il difensore avv. BONAFEDE GABRIELE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIA ENRICA Controparte_2 P.IVA_1 AR e dell'avv. GHIA LUCIO ( ) VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10 C.F._4 00184 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA CORRIDONI 1 20122 MILANO presso il difensore avv. GHIA ENRICA AR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIA ENRICA Controparte_3 P.IVA_2 AR e dell'avv. GHIA LUCIO ( ) VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10 C.F._4 00184 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA CORRIDONI 1 20122 MILANO presso il difensore avv. GHIA ENRICA AR
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 1° giugno 2023, e proponevano Parte_1 Controparte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1414/2023 emesso il 5 aprile 2023 dal Tribunale di
Firenze ad istanza della depositato in cancelleria il giorno stesso e notificato Controparte_2
a mani della sola signora in data 26 aprile 2023, con il quale veniva ingiunto al Controparte_1 signor in qualità di obbligato principale, e alla predetta signora , Parte_1 Controparte_1 in qualità di garante, il pagamento in solido della somma di € 12.865,55, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente previsto dalla domanda all'effettivo soddisfo, nonché delle spese della procedura liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi professionali, oltre spese generali e successive occorrende.
L'ingiunzione poggiava sul contratto di finanziamento n. 2669766, asseritamente acceso per l'acquisto di una auto OR Galaxy con la ON SP (Gruppo Banca MPS s.p.a.), che le parti avrebbero sottoscritto in data 28 febbraio 2008.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., dopo l'emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c., veniva fissata l'udienza del 6 marzo 2024 in cui il Giudice, lette le deduzioni delle parti, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del DI opposto, invitando parte convenuta opposta ( ) ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria, con rinvio della CP_2 causa all'udienza del 26 giugno 2024.
Con nota autorizzata depositata il 14 giugno 2024, gli attori opponenti rappresentavano al Giudice i motivi della mancata partecipazione alla procedura di mediazione, che, pertanto, aveva esito negativo.
All'udienza del 26 giugno 2024, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti e in accoglimento dell'istanza di verificazione avanzata da , il Giudice disponeva la CTU CP_2 grafologica sulle firme attribuite a Controparte_1
L'udienza del 17 settembre 2024 veniva rinviata, per mancata accettazione dell'incarico da parte della consulente dott.ssa Persona_1
All'udienza dell'8 ottobre 2024, tenutasi in presenza dei difensori e della signora il CTU CP_1 incaricato, dott.ssa prestava il giuramento di rito e il Giudice rinviava per l'esame della Persona_2 perizia all'udienza del 19 marzo 2025.
Depositata la CTU grafologica e le note scritte in sostituzione di udienza, all'udienza del 19 marzo
2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 9 settembre 2025, con assegnazione alle parti di termini per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica.
CONCLUSIONI pagina 2 di 7 Le parti hanno concluso come atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare
l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n. 25857/11). Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. “La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355). Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata nei limiti qui di seguito esposti.
L'opposizione al DI n. 1414/2023 del Tribunale di Firenze promossa dai signori e Parte_1 si fonda sostanzialmente su due motivi: il disconoscimento delle firme apposte sul Controparte_1 contratto di finanziamento da parte della signora e la prescrizione del diritto di credito della CP_1
nei confronti del signor CP_2 Pt_1
All'esito dell'istruttoria svolta entrambi i motivi di opposizione sono risultati provati: pagina 3 di 7 -la CTU ha confermato che le firme apposte sul contratto alla base del DI opposto non sono riconducibili alla signora CP_1
-la parte convenuta non ha provato in alcun modo di aver interrotto il termine di prescrizione nei confronti del signor Pt_1
Per quanto attiene alla posizione della la consulenza d'ufficio ha chiarito che le firme apposte CP_1 sul contratto di finanziamento (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) non appartengono a CP_1
[...]
Il CTU, dopo attenta e scrupolosa indagine, così conclude:
«Le firme disconosciute a nome apparente apposte sul modulo CONSUM.IT, Controparte_1 datato 28.02.2008 n. Pratica 2669766, non sono riconducibili all'attrice in Controparte_1 termini di forte probabilità».
Secondo i termini proposti da la formulazione del giudizio di Attribuzione/ Non CP_4
Attribuzione grafica espressa dalla CTU per le firme oggetto di indagine si attesa al Livello – 3 in base al quale le risultanze supportano in modo forte l'ipotesi dell'eterografia delle firme in verifica: vale a dire che la possibilità che gli stessi risultati possano essere acquisiti se un'ipotesi alternativa è vera, è da considerare estremamente improbabile.
Allo stesso modo il perito d'ufficio ha escluso che nel caso di specie possa parlarsi di “dissimulazione grafica”, vale a dire di variazione intenzionale della firma/scrittura personale ai fini del futuro disconoscimento, come invece aveva tentato di sostenere il consulente di parte convenuta, dr. Per_3
[...]
Secondo la CTU, infatti, detta ipotesi deve essere esclusa sulla base di molteplici aspetti che – per comodità del Giudice - di seguito si riportano:
• Il campione comparativo evidenzia il forte automatismo formativo delle firme autografe: questo carattere espressivo è costante all'interno dell'arco temporale 2007-2024.
Sulla base dei principi prima descritti, la costanza e l'immediatezza espressiva del gesto autografo risulta, per sua natura, più difficile da dissimulare.
• In sede di confronto emerge che nelle verificande i caratteri appariscenti del tracciato, su cui si focalizza il dissimulatore (cfr. le maiuscole, le prime ad essere oggetto di modifica intenzionale) sono al contrario esteriormente del tutto simili ai grafemi autografi.
pagina 4 di 7 • Il ritmo esecutivo dei grafismi a confronto è diverso in ogni sua componente;
ovvero, non si ritrova nell'iter grafico delle verificande nessun episodio di inevitabile ricaduta, per quanto parziale, nell'abituale automatismo proprio della firma della signora CP_1
• Anzi e oltretutto, nella variegazione ritmica poco naturale delle verificande è presente, non a caso nell'ultima firma, un automatismo specifico di personalità grafica altra da quella autografa: v. in
X3 il legamento della i con il punto, vera e propria ingegnosità cinetica che esula dall'espressione/abilità grafomotoria autografa.
• La micromotricità autografa nella formazione dei segni, per definizione automatismo difficilmente controllabile, non trova riscontro nelle verificande.
Noto che ai fini attributivi il valore espressivo dei tratti accessori è incomparabilmente più grande di quello dei tratti principali
L'indagine peritale, pertanto, consente di escludere che abbia firmato il contratto Controparte_1 di finanziamento per cui è causa e, conseguentemente, debba rispondere come fideiussore (o come vorrebbe controparte in qualità di coobbligata) del debito reclamato dalla società convenuta.
In tema di verificazione di scrittura privata, la consulenza tecnica d'ufficio grafologica costituisce prova e non mero indizio liberamente valutabile, in quanto il giudice ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento di prova obiettivamente conferente, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità. Il giudizio di alta probabilità espresso dal consulente tecnico in ordine all'autografia di una sottoscrizione costituisce elemento probatorio idoneo a fondare il convincimento del giudice, soprattutto in mancanza di elementi chiari in senso contrario, e quand'anche dovesse qualificarsi come indizio, esso è comunque sufficiente purché grave e preciso. Ritiene, pertanto, il Tribunale che, ritenendo condivisibili le conclusioni del CTU fondate su accurata anamnesi e immuni da vizi logici o errori di metodo, le firme oggetto dell'indagine non siano attribuibili alla . Controparte_5
Per quanto attiene alla posizione del carattere assorbente riveste l'esame dell'eccezione di Pt_1 prescrizione tempestivamente sollevata dall'opponente.
Sul punto ha evidenziato l'opponente che il signor è stato considerato decaduto dal beneficio Pt_1 del termine a settembre del 2011 e che nessun atto interruttivo della prescrizione, valido ed efficace, risulta a lui notificato, né prima e né dopo il settembre 2021, per cui il credito azionato con il ricorso monitorio, in mancanza di prova di atti interruttivi che non è stata fornita dalla convenuta, deve considerarsi prescritto. pagina 5 di 7 Sul punto, ha replicato la parte opposta negando l'intervenuta prescrizione in quanto a parere della stessa la prescrizione del credito derivante da un contratto di finanziamento rateale decorre dalla scadenza dell'ultima rata, ed a tale stregua, il termine decennale di prescrizione non avrebbe cominciato a decorrere se non dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento, ossia nel febbraio 2023.
L'assunto è privo di pregio.
Nei contratti di finanziamento rimborsabili a rate, il principio secondo cui la prescrizione del credito decorre dalla scadenza dell'ultima rata opera solo qualora il contratto sia ancora in essere. In caso di risoluzione anticipata del rapporto per decadenza dal beneficio del termine, il dies a quo della prescrizione decennale deve essere individuato nella data di risoluzione del contratto e non nella scadenza originariamente prevista per l'ultima rata. La radiazione del finanziamento operata dal creditore con contestuale richiesta dell'intero importo residuo, mediante applicazione degli interessi di mora sul capitale residuo, costituisce declaratoria della decadenza dal beneficio del termine con conseguente risoluzione del contratto, dalla quale decorre il termine di prescrizione del credito.
Peraltro, osserva il Tribunale che il credito asseritamente vantato dalla Banca nei confronti del signor sarebbe in ogni caso prescritto anche a voler far decorrere il termine di prescrizione decennale Pt_1 dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (febbraio 2013), atteso che il deposito la notifica del decreto ingiuntivo, peraltro alla sola è avvenuta nell'aprile 2023. Controparte_1
Il diritto di credito azionato è, pertanto, prescritto.
Per le ragioni esposte, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dagli opponenti vengono poste a carico della convenuta opposta in forza del principio generale della soccombenza.
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del petitum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, in considerazione dell'attività svolta.
Si ritiene di dover liquidare un unico onorario in favore degli opponenti, in quanto e Parte_1 sono stati assistiti dal medesimo difensore, che, pur assistendo una pluralità di Controparte_1 parti, ha svolto un'unica opera difensiva, versando le medesime nella identica posizione processuale
(Cass. n. 29651/2018 e Cass. n. 11591/2015).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie il ricorso proposto da e e per l'effetto revoca il Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1414/2023 emesso il 5 aprile 2023 del Tribunale di Firenze;
2) condanna e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito Controparte_2 notaio di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in data 09/12/2020 (doc.01), Persona_4 la a rimborsare a e le spese di lite, Controparte_3 Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre ad euro 145,40 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
Firenze, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
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