Sentenza 27 febbraio 2003
Massime • 1
Qualora sussista discrasia tra l'esito della ricognizione fotografica eseguita dinanzi alla polizia giudiziaria e quello della ricognizione personale esperita nel corso del dibattimento, la possibilità di ritenere prevalente il primo sul secondo è subordinata alla ricorrenza delle condizioni indicate nell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., e cioè alla sussistenza di elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché non deponga ovvero deponga il falso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, a fronte dei concreti elementi emersi e consistenti nella circostanza che il giudizio di primo grado si era svolto ad oltre due anni dai fatti e che l'imputato aveva un fratello gemello omozigote, fosse carente la motivazione limitatasi ad affermare che "per le modalità della deposizione risulta certo che la parte lesa era intimorita")
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2003, n. 14855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14855 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. COCO GIOVANNI SILVIO Presidente
2. Dott. PENNA LA TORRE ERNESTO Consigliere
3. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO "
4. Dott. VISCONTI SERGIO "
5. Dott. PALMIERI ETTORE "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE ND, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 4.5.2001;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. VISCONTI SERGIO;
sentito il P.G. in persona del dott. COSENTINO FRANCESCO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 30.10.2000, assolse SA ND per non avere commesso il fatto dal reato ascrittogli di concorso in furto aggravato di un chilogrammo di gelato (alt 110, 624, 625 n. 4 c.p.), commesso in Busto Arsizio il 18.8.1998. Impugnata la sentenza dal P.M., la Corte di Appello di Milano, in data 4.5.2001, dichiarò SA ND responsabile del reato ascrittogli, e, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ritenuta equivalente alla contestata aggravante ed alla recidiva, lo condannò alla pena di mesi due di reclusione e L. 200.000 di multa, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Avverso la sentenza della Corte di Appello l'imputato SA ND ha proposto ricorso per Cassazione per i seguenti motivi:
a) Mancanza o manifesta illogicità della sentenza (art. 606 lett. e) c.p.p.) per aver conferito maggior credito ad una ricognizione fotografica effettuata dinanzi alla P.G. piuttosto che alla ricognizione esperita nel corso del dibattimento (che aveva dato esito negativo), tanto più tenendo conto della circostanza che l'imputato aveva un fratello gemello omozigote, nonché per avere ritenuto che la deposizione dell'unico testimone presente ai fatti fosse viziata a causa di timore di ritorsioni, senza motivare sul punto, né deducendosi cioè dai verbali dibattimentali;
b) In sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 4 c.p., risultando dalle dichiarazioni della stessa parte offesa che non vi era stata condotta caratterizzata da "destrezza".
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. Il ricorrente lamenta che la Corte di merito ha ritenuto che il mancato riconoscimento dell'imputato ad opera della parte offesa nel dibattimento fosse stato causato da "intimidazioni", ed era invece attendibile il riconoscimento fotografico dinanzi alla P.G. poco tempo dopo la commissione del reato.
L'art. 500, 4° comma, c.p.p. prevede l'utilizzazione delle sommarie informazioni acquisite dal P.M., ed anche dalla polizia giudiziaria, "quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro od altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso".
Con particolare riferimento alla ricognizione fotografica operata dalla polizia giudiziaria esiste una vasta giurisprudenza di legittimità, costante nel ritenere che riconoscimento fotografico, pur non regolato dal codice di rito ha certamente carattere di accertamento di fatto ed è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (Cass. 4.2.1993, Maria;
Cass.3.6.1999, De Angelis;
Cass. 6.4.2000, La Vardera).
Ma, nell'ipotesi in cui, in sede di incidente probatorio o di dibattimento, il riconoscimento personale dia esito negativo, quello fotografico può avere valore probatorio solo allorché si dimostri che l'esito negativo sia frutto di un mendacio (Cass. 18.2.1994, Goddi;
Cass. 18.12.1992, Messina). In particolare, la credibilità del riconoscimento fotografico può essere ritenuta dal giudice solo se si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 500, 4° comma, c.p.p.. La Corte territoriale ha così motivato l'inattendibilità dibattimentale della parte offesa:
"per le modalità della deposizione risulta certo che la parte lesa era intimorita".
Si osserva che ritenere prevalente un accertamento, pur legittimo, ma privo di garanzie difensive, come il riconoscimento fotografico, dinanzi alla polizia giudiziaria, rispetto ad una testimonianza assunta nel dibattimento, richiede una motivazione esauriente e logica sul vizio che ha causato il mendacio in dibattimento. L'art. 500 c.p.p. prevede la sussistenza di "elementi concreti" per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza o minaccia, e, sul punto, pur in presenza di circostanze di doverosa valutazione, il giudice del gravame non fornisce motivazione alcuna, pur, tra l'altro, riformando la sentenza di assoluzione di primo grado.
Se si valutano alcune inesattezze nella deposizione testimoniale della parte offesa (non si può dare altra interpretazione alla presunta motivazione "per le modalità della deposizione"), il giudice di appello avrebbe dovuto altresì tenere conto di altre circostanze, e, quanto meno, motivare su questi punti: il SA ha un fratello gemello omozigote, portato anche in dibattimento;
il giudizio di primo grado si è svolto oltre due anni dopo i fatti, e qualche inesattezza può essere anche giustificata;
si verte in tema di parvità di materia, trattandosi di furto di un kg. di gelato;
i precedenti penali del SA, pur numerosi, sono per furto e guida senza patente, ma non denotano una personalità violenta. Ne consegue che la sentenza impugnata è priva di motivazione su un elemento determinante della decisione, e cioè la sussistenza di concreti elementi che facciano ritenere l'intimidazione della parte offesa, e viene, pertanto, annullata per violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte
di Appello di Milano.
Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di gravame.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2003.
Depositato in cancelleria il 31 marzo 2003 .