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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1221/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CA GEREMIA, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5140/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17805/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 06/12/2024
Atti impositivi: - INTIMAZIONE n. 07120239034877240000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Appellato: assenti AD CO PE e ADr
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte tributaria di primo grado di Napoli ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, relativa ad avviso di accertamento n. 250TELMoo1710 , relativa all'anno di imposta 2015; i primi giudici hanno rimarcato che l'agenzia delle entrate aveva provato la rituale notifica dell'avviso di accertamento di cui si è detto (24\7\21), non impugnato;
è stata poi rigettato il motivo di ricorso attinente la pretesa prescrizione della pretesa tributaria, e quello attinente al calcolo degli interessi.
La contribuente ha proposto appello, per i motivi che si diranno, cui hanno resistito l'Agenzia delle entrate e l'ADr.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 13\1\26, decidendo come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è complessivamente infondato e va rigettato.
L'appellante deduce, come motivi di gravame:
-1) vizio di costituzione in primo grado dell'Agenzia delle entrate (centro operativo di PE) ;
il motivo è infondato;
la sentenze di prime cure aveva già rimarcato che “È inammissibile l'eccezione di tardiva costituzione di AGENZIA ENTRATE poiché essa si è volontariamente costituita in giudizio, senza attendere la doverosa citazione del ricorrente che aveva ricevuto uno specifico ordine in tale senso
(senza adempiervi)”.
In effetti nella specie già trovata applicazione l'art. 14, comma 6-bis del d.lgs n.546/1992 (testo novellato dal d.Lgs n.220/2023), vigente dal 5\1\24 (mentre nella specie il ricorso è dell'8\3\24), in forza del quale
“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti;
e infatti la Corte di primo gradocon ordinanza resa il il 18/06/2024 aveva disposto: “rilevato che il contribuente ha convenuto in giudizio AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e non anche l'ente impositore AGENZIA
ENTRATE , sostenendo di non avere ricevuto l'atto di accertamento emesso da quest'ultima, sicché va ordinata l'integrazione del contraddittorio a cura del ricorrente con il soggetto che ha emesso l'atto impositivo;
p.t.m. ordina al ricorrente di notificare il ricorso e la presente ordinanza a AGENZIA ENTRATE, assegnando termine perentorio di gg. 30. Rinvia la trattazione a nuovo ruolo”.
Parte ricorrente non aveva prestato osservanza a tale ordinanza, ma l'Agenzia delle entrate aveva spiegato – del tutto legittimamente (peraltro a vantaggio dello stesso ricorrente, vertendosi in ambito di litisconsorzio necessario) intervento volontario;
va infine rimarcato che non sono stati prodotti, in appello, nuovi documenti, ma quelli già depositati in primo grado;
-2) incompetenza territoriale della Corte di Napoli, sussistendo quella della Corte di PE;
il motivo è infondato;
la giurisprudenza ha affermato graniticamente che “Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l.vo n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma
1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del d.l.vo n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire”, v. Cass. 15829\16; da qui, nella specie, la competenza del giudice adito (atteso che nel circondario della corte napoletana ha sede l'agente della riscossione ora appellato);
-3) pretesi vizi dell'avviso della notifica dell'avviso di accertamento;
il motivo è infondato;
già in primo grado l'ufficio documento ( relata, cad con l'esatta indicazione dell'atto) che l L'avviso di accertamento per cui è causa, relativo all'anno d'imposta 2015 fu notificato con raccomandata AG, all'indirizzo della contribuente e l'Agente postale, attesane la temporanea assenza dopo aver immesso avviso in cassetta, ha depositato il plico presso l'ufficio postale, spedendo la Comunicazione di Avvenuto deposito (CAD) con raccomandata;
inoltre Il plico non è stato ritirato nel termine di 10 giorni dalla data di spedizione della cad . Ne segue, come correttamente dedotto e documentato dagli appellati, che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 24/07/2021.
L'avviso non è stato impugnato nei termini, sicchè è divenuto definitivo e l'accertamento è quindi ormai incontestabile (anche con riferimento al regime delle sanzioni e degli interessi, ora inammissibilmente contestato con il gravame);
-4) decadenza e prescrizione della pretesa;
il motivo è formulato in termini del tutto generici e quindi è inammissibile;
qui può aggiungersi – con l'appellato- che gli i avvisi di accertamento per l' anno d'imposta 2015 sono immediatamente esecutivi ex lege , ex art. 29 29, comma 1, lett. b) ed e) d.l. 78/2010 (sono così assorbite tutte le argomentazioni relative al ruolo);
-5) eccessività della condanna alle spese (euro 1500,00 per parte);
il motivo è infondato: il valore della causa è – come emerge chiaramente dagli stessi atti difensivi dell'appellante – di euro 1270,80, e trova quindi applicazione lo scaglione (di cui al d.m. 147\22, applicabile ratione temporis) delle cause di valore superiore a euro 1100 (a 5.200); ne segue che l'importo liquidato, tenuto conto della molteplicità e complessità dei motivi di ricorso, è congruo e conforme alle tariffe,
Al rigetto del gravame segue la condanna alle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello: condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 580,00 oltre accessori in favore di ADr ed in Euro 410,00 in favore della Agenzia delle Entrate
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CA GEREMIA, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5140/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17805/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 06/12/2024
Atti impositivi: - INTIMAZIONE n. 07120239034877240000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Appellato: assenti AD CO PE e ADr
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte tributaria di primo grado di Napoli ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, relativa ad avviso di accertamento n. 250TELMoo1710 , relativa all'anno di imposta 2015; i primi giudici hanno rimarcato che l'agenzia delle entrate aveva provato la rituale notifica dell'avviso di accertamento di cui si è detto (24\7\21), non impugnato;
è stata poi rigettato il motivo di ricorso attinente la pretesa prescrizione della pretesa tributaria, e quello attinente al calcolo degli interessi.
La contribuente ha proposto appello, per i motivi che si diranno, cui hanno resistito l'Agenzia delle entrate e l'ADr.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 13\1\26, decidendo come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è complessivamente infondato e va rigettato.
L'appellante deduce, come motivi di gravame:
-1) vizio di costituzione in primo grado dell'Agenzia delle entrate (centro operativo di PE) ;
il motivo è infondato;
la sentenze di prime cure aveva già rimarcato che “È inammissibile l'eccezione di tardiva costituzione di AGENZIA ENTRATE poiché essa si è volontariamente costituita in giudizio, senza attendere la doverosa citazione del ricorrente che aveva ricevuto uno specifico ordine in tale senso
(senza adempiervi)”.
In effetti nella specie già trovata applicazione l'art. 14, comma 6-bis del d.lgs n.546/1992 (testo novellato dal d.Lgs n.220/2023), vigente dal 5\1\24 (mentre nella specie il ricorso è dell'8\3\24), in forza del quale
“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti;
e infatti la Corte di primo gradocon ordinanza resa il il 18/06/2024 aveva disposto: “rilevato che il contribuente ha convenuto in giudizio AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e non anche l'ente impositore AGENZIA
ENTRATE , sostenendo di non avere ricevuto l'atto di accertamento emesso da quest'ultima, sicché va ordinata l'integrazione del contraddittorio a cura del ricorrente con il soggetto che ha emesso l'atto impositivo;
p.t.m. ordina al ricorrente di notificare il ricorso e la presente ordinanza a AGENZIA ENTRATE, assegnando termine perentorio di gg. 30. Rinvia la trattazione a nuovo ruolo”.
Parte ricorrente non aveva prestato osservanza a tale ordinanza, ma l'Agenzia delle entrate aveva spiegato – del tutto legittimamente (peraltro a vantaggio dello stesso ricorrente, vertendosi in ambito di litisconsorzio necessario) intervento volontario;
va infine rimarcato che non sono stati prodotti, in appello, nuovi documenti, ma quelli già depositati in primo grado;
-2) incompetenza territoriale della Corte di Napoli, sussistendo quella della Corte di PE;
il motivo è infondato;
la giurisprudenza ha affermato graniticamente che “Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l.vo n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma
1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del d.l.vo n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire”, v. Cass. 15829\16; da qui, nella specie, la competenza del giudice adito (atteso che nel circondario della corte napoletana ha sede l'agente della riscossione ora appellato);
-3) pretesi vizi dell'avviso della notifica dell'avviso di accertamento;
il motivo è infondato;
già in primo grado l'ufficio documento ( relata, cad con l'esatta indicazione dell'atto) che l L'avviso di accertamento per cui è causa, relativo all'anno d'imposta 2015 fu notificato con raccomandata AG, all'indirizzo della contribuente e l'Agente postale, attesane la temporanea assenza dopo aver immesso avviso in cassetta, ha depositato il plico presso l'ufficio postale, spedendo la Comunicazione di Avvenuto deposito (CAD) con raccomandata;
inoltre Il plico non è stato ritirato nel termine di 10 giorni dalla data di spedizione della cad . Ne segue, come correttamente dedotto e documentato dagli appellati, che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 24/07/2021.
L'avviso non è stato impugnato nei termini, sicchè è divenuto definitivo e l'accertamento è quindi ormai incontestabile (anche con riferimento al regime delle sanzioni e degli interessi, ora inammissibilmente contestato con il gravame);
-4) decadenza e prescrizione della pretesa;
il motivo è formulato in termini del tutto generici e quindi è inammissibile;
qui può aggiungersi – con l'appellato- che gli i avvisi di accertamento per l' anno d'imposta 2015 sono immediatamente esecutivi ex lege , ex art. 29 29, comma 1, lett. b) ed e) d.l. 78/2010 (sono così assorbite tutte le argomentazioni relative al ruolo);
-5) eccessività della condanna alle spese (euro 1500,00 per parte);
il motivo è infondato: il valore della causa è – come emerge chiaramente dagli stessi atti difensivi dell'appellante – di euro 1270,80, e trova quindi applicazione lo scaglione (di cui al d.m. 147\22, applicabile ratione temporis) delle cause di valore superiore a euro 1100 (a 5.200); ne segue che l'importo liquidato, tenuto conto della molteplicità e complessità dei motivi di ricorso, è congruo e conforme alle tariffe,
Al rigetto del gravame segue la condanna alle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello: condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 580,00 oltre accessori in favore di ADr ed in Euro 410,00 in favore della Agenzia delle Entrate