Art. 7.
L'allegato n. 1 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 141 modificato dal comma primo dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109 , e sostituito, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, dalla tabella A. S. annessa alla presente legge.
Il massimo di pensione diretta previsto dalle vigenti disposizioni per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari viene elevato, per i casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, a lire trecentosessantamila. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Per le cessazioni dal servizio di cui al comma precedente sono aumentati parimenti, nella misura del 15 per cento, i massimi di pensione stabiliti dal secondo comma dell'art. 7 e dal secondo comma dell'art. 9 della citata legge n. 914, nonche' la quota massima di integrazione di lire 102.000 annue di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge medesima".
L'allegato n. 1 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 141 modificato dal comma primo dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109 , e sostituito, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, dalla tabella A. S. annessa alla presente legge.
Il massimo di pensione diretta previsto dalle vigenti disposizioni per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari viene elevato, per i casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, a lire trecentosessantamila. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Per le cessazioni dal servizio di cui al comma precedente sono aumentati parimenti, nella misura del 15 per cento, i massimi di pensione stabiliti dal secondo comma dell'art. 7 e dal secondo comma dell'art. 9 della citata legge n. 914, nonche' la quota massima di integrazione di lire 102.000 annue di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge medesima".