Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 9 ottobre 1989, n. 360
Articolo 3
- Legge 9 ottobre 1989, n. 360
Articolo 4 della Legge 9 ottobre 1989, n. 360
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9 novembre 1989
9 novembre 1989