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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4653/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401520538 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13257/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025, la sig.ra Ricorrente_1, data nascita C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione n. 112401520538, emesso in data
28 ottobre 2024 e notificato il 16 novembre 2024, relativo all'annualità 2022 per l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, dati catastali lamentando l'illegittimità dell'atto per i motivi di seguito esposti.
La ricorrente ha dedotto di essere co-conduttrice, unitamente al coniuge Avv. Difensore_1, dell'immobile in questione, in forza di contratto di locazione stipulato in data 14 dicembre 2021 e registrato presso l'Ufficio territoriale di Roma 3-Settebagni il 19 gennaio 2022.
La richiesta di iscrizione TARI (n. 108946) fu presentata dal marito per sé e per la moglie, segnalando la presenza di due occupanti;
tale richiesta fu accettata in data 9 maggio 2022 e da allora il coniuge della ricorrente ha provveduto regolarmente al pagamento dei ratei TARI dovuti per due persone.
Nonostante ciò, Roma Capitale ha emesso nei confronti della ricorrente l'avviso impugnato, contestando l'omessa dichiarazione ai fini TARI e TEFA e richiedendo il pagamento di euro 347,00, comprensivi di tassa, sanzioni, spese di notifica e arrotondamenti.
La ricorrente, ricevuto l'atto, ha presentato tempestiva istanza di annullamento in autotutela in data 17 novembre 2024, rimasta priva di riscontro. A sostegno del ricorso sono stati prodotti e depositati l'avviso di accertamento impugnato, il contratto di locazione, la richiesta di iscrizione TARI, l'istanza di annullamento in autotutela e documentazione estratta dal portale AMA S.p.A. attestante la presenza di due componenti per il 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi della decisione
1. Accertamento dei fatti e valutazione delle risultanze documentali Dalla documentazione in atti risulta provato che la sig.ra Ricorrente_1 era co-conduttrice dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, in forza di contratto di locazione stipulato in data 14.12.2021 con decorrenza dal 01.02.2022, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 19.01.2022.
La richiesta di iscrizione TARI, presentata per entrambi i co-conduttori, è stata regolarmente accolta dall'Ufficio, con assegnazione del codice utenza 0011909366 (contratto n. 0003196006), come confermato dalla comunicazione AMA S.p.A. del 09/05/2022. La posizione contributiva della ricorrente risultava dunque regolare per l'anno 2022, con pagamento dei tributi dovuti per entrambi gli occupanti.
L'avviso di accertamento impugnato risulta quindi emesso in presenza di una dichiarazione TARI valida e regolarmente depositata, come confermato anche dalla schermata estratta dal portale AMA S.p.A. che, per l'annualità 2022, riporta due occupanti registrati.
L'eventuale successiva modifica del numero degli occupanti nel contratto TARI a decorrere dal 2023 (da 2
a 1) è da attribuirsi ad errore materiale dell'Ufficio e non incide sulla legittimità della dichiarazione per l'anno 2022.
2. Inquadramento normativo e giurisprudenziale
L'articolo 6, comma 2, del Regolamento TARI di Roma Capitale prevede che la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali;
l'art. 19, comma 2, stabilisce che la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori in caso di obbligazione solidale.
La dichiarazione presentata dal coniuge, con indicazione di entrambi gli occupanti, assolve dunque all'onere dichiarativo anche per la ricorrente, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalle sentenze prodotte in atti.
3. Conclusioni sulle eccezioni e sulle istanze accessorie
L'avviso di accertamento impugnato è pertanto viziato da difetto di presupposto impositivo, dovendo essere annullato.
Sussistono altresì i presupposti per ordinare all'Amministrazione resistente la rettifica del contratto TARI
n. 0003196006, con indicazione del numero corretto di occupanti pari a due.
Conclusivamente la Corte, in composizione monicratica,
○ Accoglie il ricorso;
○ Annulla l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401520538 emesso da AMA S.p.A. in data 28 ottobre 2024 e notificato il 16 novembre 2024 relativo all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, int. 6, annualità 2022.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Spese di lite compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4653/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401520538 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13257/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025, la sig.ra Ricorrente_1, data nascita C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione n. 112401520538, emesso in data
28 ottobre 2024 e notificato il 16 novembre 2024, relativo all'annualità 2022 per l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, dati catastali lamentando l'illegittimità dell'atto per i motivi di seguito esposti.
La ricorrente ha dedotto di essere co-conduttrice, unitamente al coniuge Avv. Difensore_1, dell'immobile in questione, in forza di contratto di locazione stipulato in data 14 dicembre 2021 e registrato presso l'Ufficio territoriale di Roma 3-Settebagni il 19 gennaio 2022.
La richiesta di iscrizione TARI (n. 108946) fu presentata dal marito per sé e per la moglie, segnalando la presenza di due occupanti;
tale richiesta fu accettata in data 9 maggio 2022 e da allora il coniuge della ricorrente ha provveduto regolarmente al pagamento dei ratei TARI dovuti per due persone.
Nonostante ciò, Roma Capitale ha emesso nei confronti della ricorrente l'avviso impugnato, contestando l'omessa dichiarazione ai fini TARI e TEFA e richiedendo il pagamento di euro 347,00, comprensivi di tassa, sanzioni, spese di notifica e arrotondamenti.
La ricorrente, ricevuto l'atto, ha presentato tempestiva istanza di annullamento in autotutela in data 17 novembre 2024, rimasta priva di riscontro. A sostegno del ricorso sono stati prodotti e depositati l'avviso di accertamento impugnato, il contratto di locazione, la richiesta di iscrizione TARI, l'istanza di annullamento in autotutela e documentazione estratta dal portale AMA S.p.A. attestante la presenza di due componenti per il 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi della decisione
1. Accertamento dei fatti e valutazione delle risultanze documentali Dalla documentazione in atti risulta provato che la sig.ra Ricorrente_1 era co-conduttrice dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, in forza di contratto di locazione stipulato in data 14.12.2021 con decorrenza dal 01.02.2022, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 19.01.2022.
La richiesta di iscrizione TARI, presentata per entrambi i co-conduttori, è stata regolarmente accolta dall'Ufficio, con assegnazione del codice utenza 0011909366 (contratto n. 0003196006), come confermato dalla comunicazione AMA S.p.A. del 09/05/2022. La posizione contributiva della ricorrente risultava dunque regolare per l'anno 2022, con pagamento dei tributi dovuti per entrambi gli occupanti.
L'avviso di accertamento impugnato risulta quindi emesso in presenza di una dichiarazione TARI valida e regolarmente depositata, come confermato anche dalla schermata estratta dal portale AMA S.p.A. che, per l'annualità 2022, riporta due occupanti registrati.
L'eventuale successiva modifica del numero degli occupanti nel contratto TARI a decorrere dal 2023 (da 2
a 1) è da attribuirsi ad errore materiale dell'Ufficio e non incide sulla legittimità della dichiarazione per l'anno 2022.
2. Inquadramento normativo e giurisprudenziale
L'articolo 6, comma 2, del Regolamento TARI di Roma Capitale prevede che la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali;
l'art. 19, comma 2, stabilisce che la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori in caso di obbligazione solidale.
La dichiarazione presentata dal coniuge, con indicazione di entrambi gli occupanti, assolve dunque all'onere dichiarativo anche per la ricorrente, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalle sentenze prodotte in atti.
3. Conclusioni sulle eccezioni e sulle istanze accessorie
L'avviso di accertamento impugnato è pertanto viziato da difetto di presupposto impositivo, dovendo essere annullato.
Sussistono altresì i presupposti per ordinare all'Amministrazione resistente la rettifica del contratto TARI
n. 0003196006, con indicazione del numero corretto di occupanti pari a due.
Conclusivamente la Corte, in composizione monicratica,
○ Accoglie il ricorso;
○ Annulla l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401520538 emesso da AMA S.p.A. in data 28 ottobre 2024 e notificato il 16 novembre 2024 relativo all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, int. 6, annualità 2022.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Spese di lite compensate.