Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 273
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione dei criteri di riparto in tema di onere della prova

    La Corte ha ritenuto che il piano di classifica, nella parte in cui prevede il riparto delle spese indipendentemente dal beneficio fondiario, è illegittimo perché fondato su una normativa dichiarata incostituzionale. Pertanto, l'onere della prova del beneficio grava sul Consorzio.

  • Rigettato
    Mancata considerazione della Legge Regionale 13/17

    La Corte ha rilevato che, sebbene la l.r. 13/17 abbia posto rimedio per il futuro, il piano di classifica utilizzato per gli anni 2019-2020 si basava sulla precedente normativa dichiarata incostituzionale.

  • Rigettato
    Utilizzo del piano approvato nel 2017 per gli anni 2019-2020

    La Corte ha ritenuto che il piano di classifica in questione non può fondare legittimamente pretese consortili in ragione della dichiarazione di incostituzionalità della disciplina richiamata e del sopravvenuto mutamento legislativo.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva dell'DE

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente nei confronti del Consorzio e dell'Agente della Riscossione, implicando il rigetto della pretesa nei confronti dell'DE o una sua esclusione dalla controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 273
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 273
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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