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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9625/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BIRONZO MAURO, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dagli avv.ti ADA ROSSO Controparte_1
SANTONI DE SIO e WALTER GIACARDI presso i quali è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data
19.03.2025.
Per il P.M.
Non ha rassegnato le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 nel Regno Unito con rito civile;
il relativo atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato
Civile di Torino al n.413, Parte II, Serie C, anno 2008;
Dal matrimonio è nato un figlio: il 06/09/2007. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale dell'11.07.2023, omologata dal Tribunale di Torino in data 19.07.2023
Con ricorso depositato il 31/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 19/03/2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto del figlio minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE la collocazione prevalente e la residenza anagrafica del figlio presso Per_1
l'abitazione della madre;
AFFIDA il minore ad entrambi i genitori congiuntamente con l'impegno da parte degli Per_1 stessi di prendere in modo condiviso tutte le decisioni di maggior interesse sull'educazione, sulla salute e sulla istruzione del minore. Le decisioni di ordinaria gestione potranno essere assunte dai genitori anche disgiuntamente;
DISPONE che il figlio possa frequentare il padre durante la settimana in funzione dei Per_1 propri impegni scolastici ed extrascolastici e degli impegni lavorativi del padre con accordi presi direttamente tra padre e figlio e nei fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola al lunedì mattina;
DISPONE che il minore trascorra metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro, con alternanza da un anno all'altro tra primo e secondo periodo, salvo diverso preventivo accordo scritto tra i genitori;
disporre che il minore trascorra le vacanze pasquali e infra annuali previste dal calendario scolastico con ciascun genitore, suddividendo ciascun periodo in modo egualitario tra i due genitori e nel rispetto del principio dell'alternanza, salvo diverso preventivo accordo scritto tra i genitori;
- disporre che il figlio trascorra le festività scolastiche che cadono infrasettimanalmente (25 aprile, 1° maggio, 24 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) con ciascun genitore in alternanza (ad esempio se trascorre il 25 aprile con il padre trascorrerà il 1° maggio con la madre e via così), salvo diverso preventivo accordo scritto tra i genitori;
-nelle vacanze estive possa trascorrere sino a quattro settimane anche consecutive con Per_1 ciascun genitore, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno. In difetto di accordo, negli anni dispari la madre trascorrerà in vacanza con il figlio l'ultima settimana di giugno e le prime tre di luglio e il padre l'ultima settimana di luglio e le prime tre di agosto, viceversa negli anni pari;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio minore quando lo avrà con sé;
DISPONE che il prof. versi alla IG.ra , a titolo di mantenimento del figlio, Pt_1 CP_1 fino a che lo stesso avrà raggiunto la completa autonomia economica, un assegno mensile da corrispondere entro il 5 di ogni mese dell'importo di € 556,05, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che le spese straordinarie del figlio, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Foro di Torino che si intende qui integralmente richiamato, siano divise al
50% tra i genitori;
DÀ ATTO che il cane della famiglia “Capo”, resterà intestato al IG. il minore potrà vedere Pt_1
e tenere seco il cane durante il week end qualora lo desideri;
DÀ ATTO che entrambi i genitori rilasciano il proprio assenso al rilascio/rinnovo del passaporto di entrambi ove occorrere possa e del figlio valido per l'espatrio;
DÀ ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti e per conseguenza nulla disporre in ordine a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o alimenti a favore degli stessi, cui comunque i medesimi rinunciano.
DÀ ATTO che le parti si sono riservate di risolvere e non hanno ancora risolto sotto il profilo economico, le ricostruzioni in fatto e in diritto della pregressa vita famigliare.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9625/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BIRONZO MAURO, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dagli avv.ti ADA ROSSO Controparte_1
SANTONI DE SIO e WALTER GIACARDI presso i quali è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data
19.03.2025.
Per il P.M.
Non ha rassegnato le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 nel Regno Unito con rito civile;
il relativo atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato
Civile di Torino al n.413, Parte II, Serie C, anno 2008;
Dal matrimonio è nato un figlio: il 06/09/2007. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale dell'11.07.2023, omologata dal Tribunale di Torino in data 19.07.2023
Con ricorso depositato il 31/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 19/03/2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto del figlio minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE la collocazione prevalente e la residenza anagrafica del figlio presso Per_1
l'abitazione della madre;
AFFIDA il minore ad entrambi i genitori congiuntamente con l'impegno da parte degli Per_1 stessi di prendere in modo condiviso tutte le decisioni di maggior interesse sull'educazione, sulla salute e sulla istruzione del minore. Le decisioni di ordinaria gestione potranno essere assunte dai genitori anche disgiuntamente;
DISPONE che il figlio possa frequentare il padre durante la settimana in funzione dei Per_1 propri impegni scolastici ed extrascolastici e degli impegni lavorativi del padre con accordi presi direttamente tra padre e figlio e nei fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola al lunedì mattina;
DISPONE che il minore trascorra metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro, con alternanza da un anno all'altro tra primo e secondo periodo, salvo diverso preventivo accordo scritto tra i genitori;
disporre che il minore trascorra le vacanze pasquali e infra annuali previste dal calendario scolastico con ciascun genitore, suddividendo ciascun periodo in modo egualitario tra i due genitori e nel rispetto del principio dell'alternanza, salvo diverso preventivo accordo scritto tra i genitori;
- disporre che il figlio trascorra le festività scolastiche che cadono infrasettimanalmente (25 aprile, 1° maggio, 24 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) con ciascun genitore in alternanza (ad esempio se trascorre il 25 aprile con il padre trascorrerà il 1° maggio con la madre e via così), salvo diverso preventivo accordo scritto tra i genitori;
-nelle vacanze estive possa trascorrere sino a quattro settimane anche consecutive con Per_1 ciascun genitore, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno. In difetto di accordo, negli anni dispari la madre trascorrerà in vacanza con il figlio l'ultima settimana di giugno e le prime tre di luglio e il padre l'ultima settimana di luglio e le prime tre di agosto, viceversa negli anni pari;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio minore quando lo avrà con sé;
DISPONE che il prof. versi alla IG.ra , a titolo di mantenimento del figlio, Pt_1 CP_1 fino a che lo stesso avrà raggiunto la completa autonomia economica, un assegno mensile da corrispondere entro il 5 di ogni mese dell'importo di € 556,05, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che le spese straordinarie del figlio, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Foro di Torino che si intende qui integralmente richiamato, siano divise al
50% tra i genitori;
DÀ ATTO che il cane della famiglia “Capo”, resterà intestato al IG. il minore potrà vedere Pt_1
e tenere seco il cane durante il week end qualora lo desideri;
DÀ ATTO che entrambi i genitori rilasciano il proprio assenso al rilascio/rinnovo del passaporto di entrambi ove occorrere possa e del figlio valido per l'espatrio;
DÀ ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti e per conseguenza nulla disporre in ordine a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o alimenti a favore degli stessi, cui comunque i medesimi rinunciano.
DÀ ATTO che le parti si sono riservate di risolvere e non hanno ancora risolto sotto il profilo economico, le ricostruzioni in fatto e in diritto della pregressa vita famigliare.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.