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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1139/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1213/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 838/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 17/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUA160008607U GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 289/2025 depositato il
11/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e la società Ricorrente_2 hanno proposto appello contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, Sezione Distaccata di Agrigento, per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento n.838/2023, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento n. MUA160008607U, emesso - nei confronti di Ricorrente_1 , quale obbligato principale, e della società Ricorrente_2, quale coobbligata solidale in materia di Imposta Unica sui Concorsi Pronostici e sulle Scommesse per l'anno d'imposta 2016 in base a processo verbale di constatazione redatto all'esito di un controllo effettuato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale della Sicilia, Sezione Operativa di Agrigento, nei confronti di Ricorrente_1, nel corso del quale è emerso che egli, quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha provveduto nell'anno 2016 alla raccolta a titolo di giocate relative a scommesse gestite dalla Ricorrente_2, società di nazionalità maltese, bookmaker estero privo di concessione in Italia.
I due ricorrenti – eccepita in via preliminare la nullità della notifica dell'avviso di accertamento per omessa traduzione del testo in lingua inglese, cioè nella lingua dello Stato estero ove è ubicata la sede della
Ricorrente_2 – formulavano articolati motivi d'impugnazione con i quali deducevano per diversi profili:- l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza dell'illiceità dell'attività del bookmaker, presupposto dell'imposta ex lege n.220/2010;- l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali dell'imposta, nonché la contrarietà delle norme nazionali che disciplinano l'Imposta Unica al diritto dell'Unione ed al diritto Costituzionale;
- la non applicabilità delle sanzioni irrogate dall'Ufficio nonostante la ricorrenza di obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva con controdeduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
La CGT di primo grado ha rigettato il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio.
Con l'appello Ricorrente_1 e la Ricorrente_2 hanno chiesto, anzitutto, la sospensione del giudizio, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla C.G.U.E., ex art.267, secondo comma, per ricevere risposta al seguente quesito: “Se gli artt. 52, 56 e ss. del T.F.U.E., la giurisprudenza della Corte di
Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana contenuta negli artt. 1 - 3 del D.Lgs. 23.12.1998
n. 504, come modificati dall'art. 1, co. 66, lett. b), della Legge n.220/2010, che prevede l'assoggettamento all'imposta unica sulle scommesse ed i concorsi pronostici degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Ricorrente_2”. Gli appellanti – dopo avere riproposto l'eccezione preliminare afferente all'omessa traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese - hanno, poi, censurato la sentenza di primo grado formulando i seguenti motivi di doglianza: 1) Omessa sospensione del giudizio a seguito di espressa richiesta del contribuente di definizione agevolata delle liti: violazione dell'art.36 del D.Lgs. n.546/1992 e dell'art.1, comma 197, della Legge n.197/2022; 2) La società Ricorrente_2 è stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione della Legge n.220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art.1, comma 64; 3) La società Ricorrente_2 è stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014: disapplicazione dell'art.1, comma 644, della Legge n.190/2014, per contrarietà al diritto dell'Unione Europea ex artt.49 e 56 TFUE;
4) Incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario ed ai principi costituzionali: 1) Violazione dell'art.56 TFUE, nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione;
2) Illegittimità costituzionale degli artt.1
e 3 del D.Lgs. n.504/1998, come interpretati dall'art.1 co.64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art.1, comma 644, lett. g), della Legge n.190/2014, in relazione agli artt.3, 53 e 97 della Costituzione;
5) Violazione dell'art.3 del D.Lgs. n.504/1998, come interpretato dall'art.1, comma 66, lettera b), della Legge
n.220/2010, per avere la Commissione Tributaria Provinciale ritenuto integrato in capo al Centro Trasmissione
Dati il presupposto soggettivo dell'imposta; 6) Violazione dell'art.1, comma 2, lettera b), della Legge
n.288/1998, per avere la Commissione Tributaria Provinciale ritenuto integrato in capo al Centro Trasmissione
Dati il presupposto territoriale dell'imposta; 7) Omessa pronuncia in relazione all'annullamento dell'avviso di accertamento a seguito di erronea determinazione dell'imposta unica da parte dell'Ufficio impositore;
8)
Erroneità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.8 del D.Lgs. n.546/1992, degli artt.5, comma
1, e 6, comma 2, della Legge n.472/1997, e dell'art.10, comma 3, della Legge n.212/2000, non avendo applicato l'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza.
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni con le quali ha specificamente contestato tutte le eccezioni e le doglianze degli appellanti ed ha chiesto che sia riconosciuta la legittimità del proprio operato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna delle controparti al pagamento delle spese del giudizio.
La controversia è stata trattata e posta in decisione all'udienza del 10/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondata la domanda con la quale gli appellanti hanno chiesto, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio, con un nuovo rinvio interpretativo, ove possibile, alla Grande Sezione, ex art.158 Reg. Proc. della
Corte di Giustizia, in combinato disposto con l'art.104 del predetto Regolamento.
Questa Corte rileva che un'identica richiesta è già stata esaminata, e disattesa, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.10840/2024, ove è stato condivisibilmente osservato quanto segue: “Deve premettersi che la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C - 788/18, la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla
Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento Società_1, Ricorrente_2
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ha stabilito che "L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse".
I giudici unionali, in particolare, rispondendo al primo e al secondo quesito ("se l'articolo 56 TFUE osti ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro") hanno premesso che: 1) la libera prestazione dei servizi, di cui all'articolo 56 TFUE, esigeva non soltanto l'eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro
Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza del 22 ottobre 2014, BL e Fabretti,
C - 344/13 e C - 367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); 2) la Corte aveva approvato nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo potesse costituire un meccanismo efficace che consentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, Stanley International Betting
e TA TA , C - 375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); 3) per determinare se sussisteva una discriminazione, occorreva verificare che situazioni analoghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazione non fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. e a., C - 264/18, EU:C:2019:472, punto 28).
La Corte di Giustizia, poi, con riferimento alla vicenda in esame, ha affermato che:-) come risultava dagli atti di causa, l'imposta unica era relativa all'attività di raccolta di scommesse in Italia. Ai sensi dell'articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di tale imposta erano tutti gli operatori che gestivano sistemi di scommesse, indipendentemente dal fatto che operassero per proprio conto o per conto di terzi, dalla circostanza che fossero o meno titolari di una concessione o dal luogo in cui si trovava la loro sede, anche all'estero;-) alla luce di tali elementi forniti dal giudice del rinvio, risultava che l'imposta unica si applicava a tutti gli operatori che gestivano scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l'applicazione di tale imposta alla Ricorrente_2 non poteva essere considerata discriminatoria;
-) occorreva rilevare, infatti, che la normativa nazionale di cui si trattava nel procedimento principale non prevedeva un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi fosse effettuata in Italia o in altri Stati membri;
-) inoltre, per quanto riguardava l'argomento della Ricorrente_2 secondo cui, in base alla normativa italiana oggetto del procedimento principale, essa era soggetta a doppia imposizione, a TA e in Italia, andava rilevato che, allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell'Unione, gli Stati membri godevano, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto, essi non avevano l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risultava dal parallelo esercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale (v., per analogia, sentenza del 10 dicembre 2011, Commissione/Ungheria, C 253/09, EU:C:2011:795, punto 83);-) ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale che svolgeva le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente_2 non subiva alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattavasi nel procedimento principale. Inoltre, detta normativa non appariva atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_2 , nello Stato membro interessato;
-) per quanto riguarda la Società_1, essa esercitava, in qualità di intermediario della Ricorrente_2 e in cambio di una remunerazione, un'attività di offerta e di raccolta di scommesse. Tale società esercitava in particolare, allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali, un'attività di gestione di scommesse, la quale costituiva una condizione necessaria ai fini dell'assoggettamento all'imposta unica. Per tale ragione, in forza dell'articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011, la Società_1 era soggetta, in solido con la Ricorrente_2
, al pagamento di tale imposta;
-) inoltre, dall'articolo 16 del decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 10 marzo 2006, n. 111, emergeva che gli operatori titolari di una concessione per l'organizzazione delle scommesse in Italia assolvevano anch'essi l'Imposta unica. Secondo il giudice del rinvio, i loro CTD tuttavia, al contrario della Società_1, non erano soggetti al pagamento in solido di tale imposta;
-) a tal proposito, occorreva nondimeno constatare che, a differenza dei CTD che trasmettevano i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali, la Società_1 raccoglieva scommesse per conto della Ricorrente_2, che aveva sede in un altro Stato membro. Essa non si trovava, quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali;
-) di conseguenza, la normativa nazionale di cui si trattava nel procedimento principale non comportava alcuna restrizione discriminatoria nei confronti della Ricorrente_2 e della Società_1 e non pregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi.
La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza del 26 febbraio 2020, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana "non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_2, nello Stato membro interessato"; ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca "...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore", in quanto la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale;
ha stabilito, in relazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, in concreto, che "...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri"; sicché, ha concluso che "...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente_2 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale"; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse "allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali" ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro;
la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero;
nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce "...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti" (cfr. anche Cass., 7 marzo
2023, n. 6761, in motivazione)”.
In ragione del quadro sopra delineato, ricostruito alla luce delle intervenute pronunce della Corte di Giustizia, che risulta definito nei suoi assetti di fondo, così come chiarito dalla sopra richiamata ordinanza della Corte di Cassazione n.10840/2024, in relazione a controversie aventi medesimo contenuto, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia
o per un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondo comma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitato dagli appellanti.
Tanto premesso, questa Corte osserva che l'eccezione preliminare, già contenuta nell'originario ricorso con il titolo “Nullità della notifica dell'avviso per omessa traduzione in lingua inglese della vocatio in jus”, è infondata. La natura sostanziale, e non processuale, di un atto impositivo non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicchè il rinvio disposto dall'art.60 del DPR n.600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento) alle norme sulla notificazione del processo civile, comporta in caso di nullità della notificazione di un avviso di accertamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art.156 c.p.c. (Cass. n.27561/2018). Nel caso in esame, sono stati proprio i ricorrenti (e quindi anche la Ricorrente_2) a dimostrare con la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento e con la produzione di tale atto in giudizio, che la notifica dello stesso atto impositivo alla Ricorrente_2 ha raggiunto il suo scopo. Peraltro, l'articolato e dettagliato contenuto dell'originario ricorso dimostra inequivocabilmente che la Ricorrente_2 ha compiutamente ed integralmente individuato il contenuto dell'avviso di accertamento e non ha subito alcuna lesione l'esercizio del suo diritto di difesa. Non
è superfluo evidenziare che, comunque:- non sussiste nell'ordinamento tributario un principio di presunzione d'ignoranza della lingua italiana in capo agli stranieri;
- l'art.122, primo comma, c.p.c., applicabile anche al processo tributario, stabilisce che in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana;
- l'art.122, secondo comma, c.p.c., prevede che “quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete”.
Passando allo scrutinio dei motivi di doglianza, la Corte osserva che il primo è infondato, atteso che nessuno dei due ricorrenti ha mai dedotto, né tanto meno documentato, di avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata della lite ai sensi della Legge n.197/2022. In assenza di tale indefettibile presupposto il processo non poteva, né può, essere sospeso.
Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo sono suscettibili di trattazione unitaria, poiché concernenti tutti, sotto diversi profili, i presupposti dell'imposta unica sulle scommesse.
Il quadro normativo applicabile è così articolato:- conformemente al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1 (volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma della Legge 3 agosto 1998, n.288, art. 1, comma 2), l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero;- il D.Lgs. n.504 del 1988, art. 3, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che "Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse";- a norma della Legge n.220/2010, art. 1, comma 66"(...): a) (...) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorchè la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
b) il D.Lgs. n.504/1998, art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorchè in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze- Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni" (Cass. n.8757/2021);- il D.M. Economia e Finanze 1 marzo 2006,
n.111, art.16, prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.
Tale quadro normativo è stato sottoposto all'esame e della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale, fornendo chiari elementi per la soluzione anche dei dubbi ulteriori qui avanzati dalla parte appellante.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 30.3.2021, n.8757 (seguita da numerose altre, v., tra le tante,
n.8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021,
9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 17082/2022, 1184/2023,
6761/2023), all'esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell'imposta unica, fondata anche sugli interventi della Corte Costituzionale (sentenza 23.1.018, n. 27) e della C.G.U.E. (sentenza 26 febbraio
2020, in causa C-788/18), ha chiarito, ai fini che in questa sede rilevano, che: a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poichè, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonchè, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite;
b)
l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicchè, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonchè un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18); c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
d) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 e della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie (dunque, non il bookmaker estero) operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perchè l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. n. 220 cit.; e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicchè i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti (non già i consumi quanto, al contrario) la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte Giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17); f) non sussiste alcuna sovrapposizione tra il tributo in questione e l'I.V.A., atteso che il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA;
non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso;
è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa. Effetto del tutto risolutivo e dirimente, peraltro, ha, sul punto, il chiaro dictum del Giudice unionale (CGUE, sent. n.24 ottobre 2013 in causa n.
C-440/2012, Metropol Spielstatten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschrankt) secondo il quale "in forza dell'art. 401 della direttiva IVA "le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari (...)". La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli
Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA, nonchè, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (v., in tal senso, la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85).
Secondo siffatta pronuncia, quindi, l'art.401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'art. 135, paragrafo 1, lett. i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari; inoltre, sempre secondo tale sentenza, l'art. 1, paragrafo 2, prima frase, e l'art. 73 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile.
Le doglianze qui prospettate dagli appellanti in relazione alle ritenute frizioni della normativa nazionale con il diritto unionale sono già state specificamente esaminate dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n.8757/2021, n.25450/2021 e n.10840/2024, da intendersi richiamate in questa sede quali specifici precedenti conformi, ex art.118 disp. att. c.p.c., e le cui articolate argomentazioni sono pienamente condivise da questa Corte.
Con il settimo motivo viene eccepita l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per avere l'Ufficio applicato una normativa, l'art.1, comma 644, lettera g), della Legge n.190/2014, non applicabile all'anno d'imposta 2016.
Così come formulata, la doglianza è inammissibile per carenza d'interesse, poiché gli appellanti non hanno dedotto, né tanto meno documentato, che in base al diverso criterio contenuto nel D.L. n.98/2011 sarebbe stata determinata un'imposta inferiore a quella pretesa con l'impugnato avviso di accertamento.
Con l'ottavo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado (e l'impugnato avviso di accertamento) per non avere applicato l'esimente data dalle obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa di riferimento.
La doglianza è infondata, atteso che, con la sentenza 23 gennaio 2018, n.27, la Corte Costituzionale ha:- dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione del D.Lgs. n.504/1998, art.3, per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010;- sottolineato, tuttavia, che la Legge n.220/2010, art.1, comma 66, ha sciolto ogni dubbio.
Pertanto, nel periodo d'imposta qui in contestazione, che è il 2016, non è configurabile alcuna incertezza sull'applicazione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
Per le suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 2.237,00.
Palermo, 10 marzo 2025
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1213/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 838/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 17/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUA160008607U GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 289/2025 depositato il
11/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e la società Ricorrente_2 hanno proposto appello contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, Sezione Distaccata di Agrigento, per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento n.838/2023, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento n. MUA160008607U, emesso - nei confronti di Ricorrente_1 , quale obbligato principale, e della società Ricorrente_2, quale coobbligata solidale in materia di Imposta Unica sui Concorsi Pronostici e sulle Scommesse per l'anno d'imposta 2016 in base a processo verbale di constatazione redatto all'esito di un controllo effettuato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale della Sicilia, Sezione Operativa di Agrigento, nei confronti di Ricorrente_1, nel corso del quale è emerso che egli, quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha provveduto nell'anno 2016 alla raccolta a titolo di giocate relative a scommesse gestite dalla Ricorrente_2, società di nazionalità maltese, bookmaker estero privo di concessione in Italia.
I due ricorrenti – eccepita in via preliminare la nullità della notifica dell'avviso di accertamento per omessa traduzione del testo in lingua inglese, cioè nella lingua dello Stato estero ove è ubicata la sede della
Ricorrente_2 – formulavano articolati motivi d'impugnazione con i quali deducevano per diversi profili:- l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza dell'illiceità dell'attività del bookmaker, presupposto dell'imposta ex lege n.220/2010;- l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti soggettivi e territoriali dell'imposta, nonché la contrarietà delle norme nazionali che disciplinano l'Imposta Unica al diritto dell'Unione ed al diritto Costituzionale;
- la non applicabilità delle sanzioni irrogate dall'Ufficio nonostante la ricorrenza di obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva con controdeduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.
La CGT di primo grado ha rigettato il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio.
Con l'appello Ricorrente_1 e la Ricorrente_2 hanno chiesto, anzitutto, la sospensione del giudizio, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla C.G.U.E., ex art.267, secondo comma, per ricevere risposta al seguente quesito: “Se gli artt. 52, 56 e ss. del T.F.U.E., la giurisprudenza della Corte di
Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana contenuta negli artt. 1 - 3 del D.Lgs. 23.12.1998
n. 504, come modificati dall'art. 1, co. 66, lett. b), della Legge n.220/2010, che prevede l'assoggettamento all'imposta unica sulle scommesse ed i concorsi pronostici degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Ricorrente_2”. Gli appellanti – dopo avere riproposto l'eccezione preliminare afferente all'omessa traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese - hanno, poi, censurato la sentenza di primo grado formulando i seguenti motivi di doglianza: 1) Omessa sospensione del giudizio a seguito di espressa richiesta del contribuente di definizione agevolata delle liti: violazione dell'art.36 del D.Lgs. n.546/1992 e dell'art.1, comma 197, della Legge n.197/2022; 2) La società Ricorrente_2 è stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione della Legge n.220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art.1, comma 64; 3) La società Ricorrente_2 è stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014: disapplicazione dell'art.1, comma 644, della Legge n.190/2014, per contrarietà al diritto dell'Unione Europea ex artt.49 e 56 TFUE;
4) Incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario ed ai principi costituzionali: 1) Violazione dell'art.56 TFUE, nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione;
2) Illegittimità costituzionale degli artt.1
e 3 del D.Lgs. n.504/1998, come interpretati dall'art.1 co.64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art.1, comma 644, lett. g), della Legge n.190/2014, in relazione agli artt.3, 53 e 97 della Costituzione;
5) Violazione dell'art.3 del D.Lgs. n.504/1998, come interpretato dall'art.1, comma 66, lettera b), della Legge
n.220/2010, per avere la Commissione Tributaria Provinciale ritenuto integrato in capo al Centro Trasmissione
Dati il presupposto soggettivo dell'imposta; 6) Violazione dell'art.1, comma 2, lettera b), della Legge
n.288/1998, per avere la Commissione Tributaria Provinciale ritenuto integrato in capo al Centro Trasmissione
Dati il presupposto territoriale dell'imposta; 7) Omessa pronuncia in relazione all'annullamento dell'avviso di accertamento a seguito di erronea determinazione dell'imposta unica da parte dell'Ufficio impositore;
8)
Erroneità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.8 del D.Lgs. n.546/1992, degli artt.5, comma
1, e 6, comma 2, della Legge n.472/1997, e dell'art.10, comma 3, della Legge n.212/2000, non avendo applicato l'esimente dell'obiettiva condizione d'incertezza.
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni con le quali ha specificamente contestato tutte le eccezioni e le doglianze degli appellanti ed ha chiesto che sia riconosciuta la legittimità del proprio operato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e condanna delle controparti al pagamento delle spese del giudizio.
La controversia è stata trattata e posta in decisione all'udienza del 10/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondata la domanda con la quale gli appellanti hanno chiesto, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio, con un nuovo rinvio interpretativo, ove possibile, alla Grande Sezione, ex art.158 Reg. Proc. della
Corte di Giustizia, in combinato disposto con l'art.104 del predetto Regolamento.
Questa Corte rileva che un'identica richiesta è già stata esaminata, e disattesa, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.10840/2024, ove è stato condivisibilmente osservato quanto segue: “Deve premettersi che la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C - 788/18, la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla
Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento Società_1, Ricorrente_2
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ha stabilito che "L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse".
I giudici unionali, in particolare, rispondendo al primo e al secondo quesito ("se l'articolo 56 TFUE osti ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro") hanno premesso che: 1) la libera prestazione dei servizi, di cui all'articolo 56 TFUE, esigeva non soltanto l'eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro
Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza del 22 ottobre 2014, BL e Fabretti,
C - 344/13 e C - 367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); 2) la Corte aveva approvato nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo potesse costituire un meccanismo efficace che consentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, Stanley International Betting
e TA TA , C - 375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); 3) per determinare se sussisteva una discriminazione, occorreva verificare che situazioni analoghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazione non fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. e a., C - 264/18, EU:C:2019:472, punto 28).
La Corte di Giustizia, poi, con riferimento alla vicenda in esame, ha affermato che:-) come risultava dagli atti di causa, l'imposta unica era relativa all'attività di raccolta di scommesse in Italia. Ai sensi dell'articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di tale imposta erano tutti gli operatori che gestivano sistemi di scommesse, indipendentemente dal fatto che operassero per proprio conto o per conto di terzi, dalla circostanza che fossero o meno titolari di una concessione o dal luogo in cui si trovava la loro sede, anche all'estero;-) alla luce di tali elementi forniti dal giudice del rinvio, risultava che l'imposta unica si applicava a tutti gli operatori che gestivano scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l'applicazione di tale imposta alla Ricorrente_2 non poteva essere considerata discriminatoria;
-) occorreva rilevare, infatti, che la normativa nazionale di cui si trattava nel procedimento principale non prevedeva un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi fosse effettuata in Italia o in altri Stati membri;
-) inoltre, per quanto riguardava l'argomento della Ricorrente_2 secondo cui, in base alla normativa italiana oggetto del procedimento principale, essa era soggetta a doppia imposizione, a TA e in Italia, andava rilevato che, allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell'Unione, gli Stati membri godevano, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto, essi non avevano l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risultava dal parallelo esercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale (v., per analogia, sentenza del 10 dicembre 2011, Commissione/Ungheria, C 253/09, EU:C:2011:795, punto 83);-) ne conseguiva che, rispetto a un operatore nazionale che svolgeva le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente_2 non subiva alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattavasi nel procedimento principale. Inoltre, detta normativa non appariva atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_2 , nello Stato membro interessato;
-) per quanto riguarda la Società_1, essa esercitava, in qualità di intermediario della Ricorrente_2 e in cambio di una remunerazione, un'attività di offerta e di raccolta di scommesse. Tale società esercitava in particolare, allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali, un'attività di gestione di scommesse, la quale costituiva una condizione necessaria ai fini dell'assoggettamento all'imposta unica. Per tale ragione, in forza dell'articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011, la Società_1 era soggetta, in solido con la Ricorrente_2
, al pagamento di tale imposta;
-) inoltre, dall'articolo 16 del decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 10 marzo 2006, n. 111, emergeva che gli operatori titolari di una concessione per l'organizzazione delle scommesse in Italia assolvevano anch'essi l'Imposta unica. Secondo il giudice del rinvio, i loro CTD tuttavia, al contrario della Società_1, non erano soggetti al pagamento in solido di tale imposta;
-) a tal proposito, occorreva nondimeno constatare che, a differenza dei CTD che trasmettevano i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali, la Società_1 raccoglieva scommesse per conto della Ricorrente_2, che aveva sede in un altro Stato membro. Essa non si trovava, quindi, alla luce degli obiettivi della legge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali;
-) di conseguenza, la normativa nazionale di cui si trattava nel procedimento principale non comportava alcuna restrizione discriminatoria nei confronti della Ricorrente_2 e della Società_1 e non pregiudicava, per quanto le riguardava, la libera prestazione dei servizi.
La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza del 26 febbraio 2020, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana "non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_2, nello Stato membro interessato"; ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca "...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore", in quanto la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale;
ha stabilito, in relazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, in concreto, che "...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri"; sicché, ha concluso che "...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente_2 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale"; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse "allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali" ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro;
la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero;
nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce "...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti" (cfr. anche Cass., 7 marzo
2023, n. 6761, in motivazione)”.
In ragione del quadro sopra delineato, ricostruito alla luce delle intervenute pronunce della Corte di Giustizia, che risulta definito nei suoi assetti di fondo, così come chiarito dalla sopra richiamata ordinanza della Corte di Cassazione n.10840/2024, in relazione a controversie aventi medesimo contenuto, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia
o per un rinvio interpretativo alla Grande Sezione ex art. 104, secondo comma, del Reg. Proc. della Corte di Giustizia, come invece sollecitato dagli appellanti.
Tanto premesso, questa Corte osserva che l'eccezione preliminare, già contenuta nell'originario ricorso con il titolo “Nullità della notifica dell'avviso per omessa traduzione in lingua inglese della vocatio in jus”, è infondata. La natura sostanziale, e non processuale, di un atto impositivo non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicchè il rinvio disposto dall'art.60 del DPR n.600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento) alle norme sulla notificazione del processo civile, comporta in caso di nullità della notificazione di un avviso di accertamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art.156 c.p.c. (Cass. n.27561/2018). Nel caso in esame, sono stati proprio i ricorrenti (e quindi anche la Ricorrente_2) a dimostrare con la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento e con la produzione di tale atto in giudizio, che la notifica dello stesso atto impositivo alla Ricorrente_2 ha raggiunto il suo scopo. Peraltro, l'articolato e dettagliato contenuto dell'originario ricorso dimostra inequivocabilmente che la Ricorrente_2 ha compiutamente ed integralmente individuato il contenuto dell'avviso di accertamento e non ha subito alcuna lesione l'esercizio del suo diritto di difesa. Non
è superfluo evidenziare che, comunque:- non sussiste nell'ordinamento tributario un principio di presunzione d'ignoranza della lingua italiana in capo agli stranieri;
- l'art.122, primo comma, c.p.c., applicabile anche al processo tributario, stabilisce che in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana;
- l'art.122, secondo comma, c.p.c., prevede che “quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete”.
Passando allo scrutinio dei motivi di doglianza, la Corte osserva che il primo è infondato, atteso che nessuno dei due ricorrenti ha mai dedotto, né tanto meno documentato, di avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata della lite ai sensi della Legge n.197/2022. In assenza di tale indefettibile presupposto il processo non poteva, né può, essere sospeso.
Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo sono suscettibili di trattazione unitaria, poiché concernenti tutti, sotto diversi profili, i presupposti dell'imposta unica sulle scommesse.
Il quadro normativo applicabile è così articolato:- conformemente al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1 (volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma della Legge 3 agosto 1998, n.288, art. 1, comma 2), l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero;- il D.Lgs. n.504 del 1988, art. 3, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che "Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse";- a norma della Legge n.220/2010, art. 1, comma 66"(...): a) (...) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorchè la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
b) il D.Lgs. n.504/1998, art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorchè in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze- Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni" (Cass. n.8757/2021);- il D.M. Economia e Finanze 1 marzo 2006,
n.111, art.16, prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.
Tale quadro normativo è stato sottoposto all'esame e della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale, fornendo chiari elementi per la soluzione anche dei dubbi ulteriori qui avanzati dalla parte appellante.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 30.3.2021, n.8757 (seguita da numerose altre, v., tra le tante,
n.8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021,
9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 17082/2022, 1184/2023,
6761/2023), all'esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell'imposta unica, fondata anche sugli interventi della Corte Costituzionale (sentenza 23.1.018, n. 27) e della C.G.U.E. (sentenza 26 febbraio
2020, in causa C-788/18), ha chiarito, ai fini che in questa sede rilevano, che: a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poichè, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonchè, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite;
b)
l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicchè, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonchè un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18); c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
d) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 e della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie (dunque, non il bookmaker estero) operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perchè l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. n. 220 cit.; e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicchè i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti (non già i consumi quanto, al contrario) la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte Giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17); f) non sussiste alcuna sovrapposizione tra il tributo in questione e l'I.V.A., atteso che il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA;
non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso;
è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa. Effetto del tutto risolutivo e dirimente, peraltro, ha, sul punto, il chiaro dictum del Giudice unionale (CGUE, sent. n.24 ottobre 2013 in causa n.
C-440/2012, Metropol Spielstatten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschrankt) secondo il quale "in forza dell'art. 401 della direttiva IVA "le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari (...)". La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli
Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA, nonchè, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (v., in tal senso, la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85).
Secondo siffatta pronuncia, quindi, l'art.401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'art. 135, paragrafo 1, lett. i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari; inoltre, sempre secondo tale sentenza, l'art. 1, paragrafo 2, prima frase, e l'art. 73 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile.
Le doglianze qui prospettate dagli appellanti in relazione alle ritenute frizioni della normativa nazionale con il diritto unionale sono già state specificamente esaminate dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n.8757/2021, n.25450/2021 e n.10840/2024, da intendersi richiamate in questa sede quali specifici precedenti conformi, ex art.118 disp. att. c.p.c., e le cui articolate argomentazioni sono pienamente condivise da questa Corte.
Con il settimo motivo viene eccepita l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento per avere l'Ufficio applicato una normativa, l'art.1, comma 644, lettera g), della Legge n.190/2014, non applicabile all'anno d'imposta 2016.
Così come formulata, la doglianza è inammissibile per carenza d'interesse, poiché gli appellanti non hanno dedotto, né tanto meno documentato, che in base al diverso criterio contenuto nel D.L. n.98/2011 sarebbe stata determinata un'imposta inferiore a quella pretesa con l'impugnato avviso di accertamento.
Con l'ottavo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado (e l'impugnato avviso di accertamento) per non avere applicato l'esimente data dalle obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa di riferimento.
La doglianza è infondata, atteso che, con la sentenza 23 gennaio 2018, n.27, la Corte Costituzionale ha:- dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione del D.Lgs. n.504/1998, art.3, per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010;- sottolineato, tuttavia, che la Legge n.220/2010, art.1, comma 66, ha sciolto ogni dubbio.
Pertanto, nel periodo d'imposta qui in contestazione, che è il 2016, non è configurabile alcuna incertezza sull'applicazione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
Per le suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 2.237,00.
Palermo, 10 marzo 2025