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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
PONTE DAVIDE, TO
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 761/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 102/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale GENOVA sez. 1 e pubblicata il 14/06/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R4C031102345-2009 IRES-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti
Resistente/Appellato: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il gravame in esame la odierna parte appellata proponeva ricorso per riassunzione, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 546 del 1992, all'esito del giudizio di Cassazione, conclusosi con la ordinanza n. 4361 del 2025.
La controversia ha ad oggetto l'avviso di accertamento con il quale si riprendeva a tassazione un maggiore imponibile ai fini Ires per l'anno di imposta 2003 e si irrogavano sanzioni nella misura prevista.
La pretesa erariale traeva origine dal rilievo dell'indebita deduzione della svalutazione di due partecipazioni della società contribuente in tali Società_1 Srl e Società_2 Srl;
dal confronto dei patrimoni netti delle due società, infatti, non erano emerse diminuzioni di sorta.
L'impugnativa veniva accolta in prime cure con la sentenza poi appellata dinanzi a questa Corte;
il giudizio di appello, interposto dall'Amministrazione, veniva accolto sulla scorta dell'art. 61 comma 3, lett.
b), TUIR che riferisce il meccanismo della svalutazione al confronto fra il bilancio regolarmente approvato dalla società all'esercizio antecedente a quello in cui le partecipazioni furono acquistate e all'ultimo esercizio rispetto al quale viene effettuata la valutazione da parte della società partecipante;
di qui l'erroneità della sentenza di primo grado, che aveva preso a riferimento una "bozza di bilancio" redatta dalla contribuente, non assimilabile al bilancio ed anzi atta "a vanificare lo scopo della norma che intende evitare svalutazioni "ritagliate a misura ed ex post" delle società partecipate".
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente sulla base di tre motivi.
All'esito del giudizio la Suprema Corte in accoglimento del secondo e del terzo motivo dedotti cassava l'impugnata sentenza, con rinvio alla stessa CTR della Liguria in diversa composizione per un nuovo esame, alla luce delle indicazioni fornite, e per la regolamentazione delle spese
Con il ricorso in riassunzione di cui in epigrafe, la parte originaria appellata ripropone le deduzioni di diritto poste a fondamento dell'originario ricorso e della memoria difensiva in appello.
La parte originaria appellante si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento dell'appello.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia in riassunzione non può che muovere dalle indicazioni di principio formulate dalla
Cassazione, da riportarsi integralmente per la piena comprensione della controversia.
1.1 Nell'accogliere il secondo ed il terzo motivo di ricorso, la suprema Corte così statuiva:
“Il motivo è fondato, sia pure nei termini che si esporranno.
2.2. Invero, la materia della valutazione fiscale dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri era regolata, all'epoca dei fatti, dagli artt. 61, comma 3, lett. b), e 66, comma 1-bis, TUIR.
La prima disposizione prevedeva che il valore minimo (da prendere a riferimento per la formazione del reddito di esercizio in base all'art. 59, comma 1, TUIR, nel testo previgente) andasse determinato riducendo il valore unitario (di cui ai successivi commi 3, 3-bis e 4) in misura proporzionalmente corrispondente "alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite"; l'art. 66, comma 1- bis, TUIR richiamava poi tale meccanismo per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie, rilevante ai fini che qui occupano.
Pertanto, in relazione al tema della valutazione fiscale delle partecipazioni, il combinato disposto delle norme citate, applicabili alla presente vicenda, impone un confronto fra i patrimoni netti contabili delle società partecipate, come risultanti dai bilanci regolarmente approvati e relativi, rispettivamente, all'esercizio antecedente a quello in cui le partecipazioni sono acquistate e all'ultimo esercizio rispetto al quale viene effettuata l'operazione di valutazione da parte della società partecipante.
2.3. Al riguardo, va segnalato che l'ordinamento non contiene una previsione normativa utile a fornire la nozione di "patrimonio netto" sul quale effettuare le rettifiche.
In tal senso, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 20 febbraio 2004, richiamata dalla ricorrente, ha messo in luce quanto previsto dallo stesso art. 61, del TUIR, nell'ultimo periodo del comma
5: "nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente".
Detta previsione, secondo la richiamata circolare, fa emergere la volontà del legislatore tributario di procedere a un confronto effettivo tra il patrimonio netto iniziale e quello finale;
di qui la necessità, avvertita dagli interpreti, che si tenga conto di tutte le variazioni significative intervenute nel periodo di osservazione, mediante l'adozione di una tecnica d'indagine contabile che consenta di rendere comparabili grandezze altrimenti disomogenee.
2.4. Questa Corte, in particolare, pronunciando in fattispecie non dissimile dalla presente (Cass. n.
5005/2022), ha affermato che la deduzione dalla base imponibile della svalutazione di partecipazioni in società non quotate rende necessario un procedimento di "omogeneizzazione", per confrontare il patrimonio netto iniziale e quello netto finale ai sensi dell'art. 61, comma 5, ultimo periodo del TUIR.
In particolare, ha continuato la pronunzia in questione, siffatta tecnica può comportare, a seconda dei casi, il decremento del patrimonio netto iniziale in conseguenza della riduzione del capitale sociale per esuberanza o della distribuzione di riserve di capitale,
ovvero il decremento di quello finale, per un importo pari all'ammontare dei versamenti e delle eventuali remissioni di debito effettuate dai soci a copertura delle perdite, espressamente previsti negli atti societari.
2.6. La sentenza impugnata si è discostata da tali canoni ermeneutici.
I giudici d'appello, infatti, si sono limitati a un confronto fra i bilanci oggetto di formale approvazione, soggiungendo che la considerazione di ulteriori elementi - quale la "bozza di bilancio" relativa all'anno successivo - finirebbe con il vanificare lo scopo della richiamata disciplina, attribuendo rilievo a
"svalutazioni ritagliate su misura ed ex post" delle società partecipate.
Così statuendo, essi hanno trascurato di rendere effettivamente confrontabili i patrimoni netti di riferimento, pur a fronte del fatto - affermato dalla ricorrente e riscontrato dai giudici di primo grado - che fossero intervenute variazioni patrimoniali di possibile rilievo in base alla disciplina fiscale delle partecipazioni.
Né, d'altro canto, può essere condiviso l'argomento in base al quale la considerazione di tali variazioni condurrebbe sempre a vanificare lo scopo della ridetta disciplina.
Possono infatti verificarsi casi nei quali le condizioni per procedere a una riduzione del capitale (per perdite o per ragioni equipollenti) hanno natura oggettiva e non designino alcuna volontà elusiva del contribuente;
spetta dunque, e in ogni caso, al giudice del merito l'accertamento in concreto della ricorrenza o meno di tali fattispecie.
2.7. Sul punto, pertanto, può essere formulato il seguente principio di diritto:
"In tema di deduzione dalla base imponibile di svalutazione della partecipazione in società non quotate è necessario procedere ad un confronto effettivo fra il patrimonio netto iniziale e quello finale nell'ottica di cui all'art. 61, comma 5, ultimo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, mediante una tecnica di " omogeneizzazione" che comporti, a seconda dei casi, il decremento del patrimonio iniziale o di quello finale in considerazione del tipo di variazione intervenuta;
in ordine a tale ultima, spetta al giudice del merito accertare se essa abbia natura obiettiva ovvero sia volta a vanificare l'applicazione della disposizione richiamata".
3. Infine, con il terzo mezzo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per omessa pronunzia in relazione alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni, da lei formulata in guisa di eccezione innanzi alla
C.T.R. per l'ipotesi - poi verificatasi - di accoglimento dell'appello erariale.
3.1. Anche detto motivo è fondato.
I giudici d'appello, infatti, hanno completamente omesso di decidere sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni avanzata dalla società contribuente;
né, ovviamente, una statuizione può ritenersi resa implicitamente nell'accoglimento del gravame erariale, poiché tale decisione si fondava su presupposti diversi.
4. Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo e al terzo motivo”.
2. Il nocciolo della questione controversa è la sussistenza dei presupposti per la deducibilità della svalutazione delle partecipazioni operata dalla Società.
3. Ai sensi dell'art. 61 comma 3 lettera b) (ora art. 94) del D.P.R 917/1986, richiamato ai fini della valutazione delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie dal successivo art. 66 comma 1- bis e 1-ter (ora articolo 101), il valore minimo cui possono essere iscritte le partecipazioni è determinato riducendo il loro valore unitario in proporzione alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società prima dell'acquisizione e l'ultimo bilancio salvo la presenza di successive apposite delibere di riduzione del capitale per perdite.
4. In sostanza, il meccanismo di applicazione della norma prevede che il patrimonio netto della società partecipata, relativo all'ultimo bilancio regolarmente approvato prima della data in cui sono state acquisite le azioni o quote di partecipazione, doveva essere posto a confronto con il patrimonio netto contabile della stessa società partecipata risultante dall'ultimo bilancio salvo successive delibere di riduzione per copertura di perdite.
5. Nel caso in cui quest'ultimo valore risultava inferiore al primo, si era in presenza di una riduzione del patrimonio della società partecipata che poteva, conseguentemente, essere utilizzata dalla società partecipante per svalutare il valore della propria partecipazione ovviamente in proporzione alla quota di propria spettanza.
6. Nel confronto fra i valori occorre fare riferimento al raffronto effettivo fra il patrimonio netto iniziale e quello finale, mediante una tecnica di "omogeneizzazione" che comporti, a seconda dei casi, il decremento del patrimonio iniziale o di quello finale in considerazione del tipo di variazione intervenuta, per poi valutarne la natura obiettiva o di vanificazione della disposizione.
7. Peraltro, il rilievo dell'anno 2007, oggetto del presente contenzioso, è diretta conseguenza di quello definitivamente accertato nel 2003 e nelle annualità successive;
quindi, il rilievo relativo alla svalutazione di partecipazioni non deducibile di € 35.076,00 deve essere definitivamente confermato sulla base di quanto motivato in sede di avviso di accertamento n. R4C031102345/2009 e di quanto disposto dalla
Corte di Cassazione con ordinanza 7023/2018 depositata il 21 Marzo 2018.
Infatti da ciò trova conferma l'indebita deduzione della quota di svalutazione partecipazione e la riduzione perdite pregresse utilizzabili.
8. Resta confermato che, se per un verso la bozza di bilancio non è sufficiente ai fini predetti, per un altro verso il confronto nei termini indicati dalla ordinanza conferma nel caso di specie gli esiti dell'accertamento svolto.
9. Per ciò che concerne le sanzioni, la riconosciuta correttezza dell'accertamento ne comporta la conseguente applicazione e conferma.
Va in proposito ribadito, relativamente alle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, che la normativa tributaria, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dalla L. 24 novembre
1981, n. 689, art. 3, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. Ciò va inteso nel senso della sufficienza della coscienza e della volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa.
Il contribuente, in tesi generale, ha l'obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa. Né nel caso di specie è emerso alcuno specifico elemento di affidamento.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, va accolto l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
11. Sussistono giusti motivi, stante la complessità della controversia e il necessario passaggio di legittimità, per compensare le spese dei giudizi.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Spese dei due gradi di giudizio compensate
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
PONTE DAVIDE, TO
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 761/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 102/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale GENOVA sez. 1 e pubblicata il 14/06/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R4C031102345-2009 IRES-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti
Resistente/Appellato: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il gravame in esame la odierna parte appellata proponeva ricorso per riassunzione, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 546 del 1992, all'esito del giudizio di Cassazione, conclusosi con la ordinanza n. 4361 del 2025.
La controversia ha ad oggetto l'avviso di accertamento con il quale si riprendeva a tassazione un maggiore imponibile ai fini Ires per l'anno di imposta 2003 e si irrogavano sanzioni nella misura prevista.
La pretesa erariale traeva origine dal rilievo dell'indebita deduzione della svalutazione di due partecipazioni della società contribuente in tali Società_1 Srl e Società_2 Srl;
dal confronto dei patrimoni netti delle due società, infatti, non erano emerse diminuzioni di sorta.
L'impugnativa veniva accolta in prime cure con la sentenza poi appellata dinanzi a questa Corte;
il giudizio di appello, interposto dall'Amministrazione, veniva accolto sulla scorta dell'art. 61 comma 3, lett.
b), TUIR che riferisce il meccanismo della svalutazione al confronto fra il bilancio regolarmente approvato dalla società all'esercizio antecedente a quello in cui le partecipazioni furono acquistate e all'ultimo esercizio rispetto al quale viene effettuata la valutazione da parte della società partecipante;
di qui l'erroneità della sentenza di primo grado, che aveva preso a riferimento una "bozza di bilancio" redatta dalla contribuente, non assimilabile al bilancio ed anzi atta "a vanificare lo scopo della norma che intende evitare svalutazioni "ritagliate a misura ed ex post" delle società partecipate".
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente sulla base di tre motivi.
All'esito del giudizio la Suprema Corte in accoglimento del secondo e del terzo motivo dedotti cassava l'impugnata sentenza, con rinvio alla stessa CTR della Liguria in diversa composizione per un nuovo esame, alla luce delle indicazioni fornite, e per la regolamentazione delle spese
Con il ricorso in riassunzione di cui in epigrafe, la parte originaria appellata ripropone le deduzioni di diritto poste a fondamento dell'originario ricorso e della memoria difensiva in appello.
La parte originaria appellante si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento dell'appello.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia in riassunzione non può che muovere dalle indicazioni di principio formulate dalla
Cassazione, da riportarsi integralmente per la piena comprensione della controversia.
1.1 Nell'accogliere il secondo ed il terzo motivo di ricorso, la suprema Corte così statuiva:
“Il motivo è fondato, sia pure nei termini che si esporranno.
2.2. Invero, la materia della valutazione fiscale dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri era regolata, all'epoca dei fatti, dagli artt. 61, comma 3, lett. b), e 66, comma 1-bis, TUIR.
La prima disposizione prevedeva che il valore minimo (da prendere a riferimento per la formazione del reddito di esercizio in base all'art. 59, comma 1, TUIR, nel testo previgente) andasse determinato riducendo il valore unitario (di cui ai successivi commi 3, 3-bis e 4) in misura proporzionalmente corrispondente "alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite"; l'art. 66, comma 1- bis, TUIR richiamava poi tale meccanismo per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie, rilevante ai fini che qui occupano.
Pertanto, in relazione al tema della valutazione fiscale delle partecipazioni, il combinato disposto delle norme citate, applicabili alla presente vicenda, impone un confronto fra i patrimoni netti contabili delle società partecipate, come risultanti dai bilanci regolarmente approvati e relativi, rispettivamente, all'esercizio antecedente a quello in cui le partecipazioni sono acquistate e all'ultimo esercizio rispetto al quale viene effettuata l'operazione di valutazione da parte della società partecipante.
2.3. Al riguardo, va segnalato che l'ordinamento non contiene una previsione normativa utile a fornire la nozione di "patrimonio netto" sul quale effettuare le rettifiche.
In tal senso, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 20 febbraio 2004, richiamata dalla ricorrente, ha messo in luce quanto previsto dallo stesso art. 61, del TUIR, nell'ultimo periodo del comma
5: "nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente".
Detta previsione, secondo la richiamata circolare, fa emergere la volontà del legislatore tributario di procedere a un confronto effettivo tra il patrimonio netto iniziale e quello finale;
di qui la necessità, avvertita dagli interpreti, che si tenga conto di tutte le variazioni significative intervenute nel periodo di osservazione, mediante l'adozione di una tecnica d'indagine contabile che consenta di rendere comparabili grandezze altrimenti disomogenee.
2.4. Questa Corte, in particolare, pronunciando in fattispecie non dissimile dalla presente (Cass. n.
5005/2022), ha affermato che la deduzione dalla base imponibile della svalutazione di partecipazioni in società non quotate rende necessario un procedimento di "omogeneizzazione", per confrontare il patrimonio netto iniziale e quello netto finale ai sensi dell'art. 61, comma 5, ultimo periodo del TUIR.
In particolare, ha continuato la pronunzia in questione, siffatta tecnica può comportare, a seconda dei casi, il decremento del patrimonio netto iniziale in conseguenza della riduzione del capitale sociale per esuberanza o della distribuzione di riserve di capitale,
ovvero il decremento di quello finale, per un importo pari all'ammontare dei versamenti e delle eventuali remissioni di debito effettuate dai soci a copertura delle perdite, espressamente previsti negli atti societari.
2.6. La sentenza impugnata si è discostata da tali canoni ermeneutici.
I giudici d'appello, infatti, si sono limitati a un confronto fra i bilanci oggetto di formale approvazione, soggiungendo che la considerazione di ulteriori elementi - quale la "bozza di bilancio" relativa all'anno successivo - finirebbe con il vanificare lo scopo della richiamata disciplina, attribuendo rilievo a
"svalutazioni ritagliate su misura ed ex post" delle società partecipate.
Così statuendo, essi hanno trascurato di rendere effettivamente confrontabili i patrimoni netti di riferimento, pur a fronte del fatto - affermato dalla ricorrente e riscontrato dai giudici di primo grado - che fossero intervenute variazioni patrimoniali di possibile rilievo in base alla disciplina fiscale delle partecipazioni.
Né, d'altro canto, può essere condiviso l'argomento in base al quale la considerazione di tali variazioni condurrebbe sempre a vanificare lo scopo della ridetta disciplina.
Possono infatti verificarsi casi nei quali le condizioni per procedere a una riduzione del capitale (per perdite o per ragioni equipollenti) hanno natura oggettiva e non designino alcuna volontà elusiva del contribuente;
spetta dunque, e in ogni caso, al giudice del merito l'accertamento in concreto della ricorrenza o meno di tali fattispecie.
2.7. Sul punto, pertanto, può essere formulato il seguente principio di diritto:
"In tema di deduzione dalla base imponibile di svalutazione della partecipazione in società non quotate è necessario procedere ad un confronto effettivo fra il patrimonio netto iniziale e quello finale nell'ottica di cui all'art. 61, comma 5, ultimo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, mediante una tecnica di " omogeneizzazione" che comporti, a seconda dei casi, il decremento del patrimonio iniziale o di quello finale in considerazione del tipo di variazione intervenuta;
in ordine a tale ultima, spetta al giudice del merito accertare se essa abbia natura obiettiva ovvero sia volta a vanificare l'applicazione della disposizione richiamata".
3. Infine, con il terzo mezzo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per omessa pronunzia in relazione alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni, da lei formulata in guisa di eccezione innanzi alla
C.T.R. per l'ipotesi - poi verificatasi - di accoglimento dell'appello erariale.
3.1. Anche detto motivo è fondato.
I giudici d'appello, infatti, hanno completamente omesso di decidere sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni avanzata dalla società contribuente;
né, ovviamente, una statuizione può ritenersi resa implicitamente nell'accoglimento del gravame erariale, poiché tale decisione si fondava su presupposti diversi.
4. Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo e al terzo motivo”.
2. Il nocciolo della questione controversa è la sussistenza dei presupposti per la deducibilità della svalutazione delle partecipazioni operata dalla Società.
3. Ai sensi dell'art. 61 comma 3 lettera b) (ora art. 94) del D.P.R 917/1986, richiamato ai fini della valutazione delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie dal successivo art. 66 comma 1- bis e 1-ter (ora articolo 101), il valore minimo cui possono essere iscritte le partecipazioni è determinato riducendo il loro valore unitario in proporzione alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società prima dell'acquisizione e l'ultimo bilancio salvo la presenza di successive apposite delibere di riduzione del capitale per perdite.
4. In sostanza, il meccanismo di applicazione della norma prevede che il patrimonio netto della società partecipata, relativo all'ultimo bilancio regolarmente approvato prima della data in cui sono state acquisite le azioni o quote di partecipazione, doveva essere posto a confronto con il patrimonio netto contabile della stessa società partecipata risultante dall'ultimo bilancio salvo successive delibere di riduzione per copertura di perdite.
5. Nel caso in cui quest'ultimo valore risultava inferiore al primo, si era in presenza di una riduzione del patrimonio della società partecipata che poteva, conseguentemente, essere utilizzata dalla società partecipante per svalutare il valore della propria partecipazione ovviamente in proporzione alla quota di propria spettanza.
6. Nel confronto fra i valori occorre fare riferimento al raffronto effettivo fra il patrimonio netto iniziale e quello finale, mediante una tecnica di "omogeneizzazione" che comporti, a seconda dei casi, il decremento del patrimonio iniziale o di quello finale in considerazione del tipo di variazione intervenuta, per poi valutarne la natura obiettiva o di vanificazione della disposizione.
7. Peraltro, il rilievo dell'anno 2007, oggetto del presente contenzioso, è diretta conseguenza di quello definitivamente accertato nel 2003 e nelle annualità successive;
quindi, il rilievo relativo alla svalutazione di partecipazioni non deducibile di € 35.076,00 deve essere definitivamente confermato sulla base di quanto motivato in sede di avviso di accertamento n. R4C031102345/2009 e di quanto disposto dalla
Corte di Cassazione con ordinanza 7023/2018 depositata il 21 Marzo 2018.
Infatti da ciò trova conferma l'indebita deduzione della quota di svalutazione partecipazione e la riduzione perdite pregresse utilizzabili.
8. Resta confermato che, se per un verso la bozza di bilancio non è sufficiente ai fini predetti, per un altro verso il confronto nei termini indicati dalla ordinanza conferma nel caso di specie gli esiti dell'accertamento svolto.
9. Per ciò che concerne le sanzioni, la riconosciuta correttezza dell'accertamento ne comporta la conseguente applicazione e conferma.
Va in proposito ribadito, relativamente alle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, che la normativa tributaria, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dalla L. 24 novembre
1981, n. 689, art. 3, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. Ciò va inteso nel senso della sufficienza della coscienza e della volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa.
Il contribuente, in tesi generale, ha l'obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa. Né nel caso di specie è emerso alcuno specifico elemento di affidamento.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, va accolto l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
11. Sussistono giusti motivi, stante la complessità della controversia e il necessario passaggio di legittimità, per compensare le spese dei giudizi.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Spese dei due gradi di giudizio compensate