Sentenza breve 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 30/12/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00543/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00517/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2025, proposto da
Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ercole Moscarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Liscia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Edison Rinnovabili S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, della Deliberazione del Consiglio Comunale di Liscia n. 18 del 31 luglio 2025 avente ad oggetto: "
Piano di valorizzazione ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008. Acquisizione al patrimonio comunale di terreni ed immobili. Provvedimenti",
pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Liscia sino al 21.8.2025, nella parte in cui dispone l'acquisizione al patrimonio comunale di terreni e di un fabbricato ivi elencati di proprietà della ricorrente; nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Liscia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 il dott. IL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
-la presente controversia non riguarda in via diretta la legittimità di un provvedimento amministrativo ma la proprietà di un bene pubblico, e dunque essa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-01-2014, n. 62; ord. n. 6493 del 2012; Tar Salerno, sentenza 2063 del 2024);
- deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto nei limiti e termini di cui all’articolo 11 cpa;
- le spese possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara il difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO SO, Presidente
IL NI, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL NI | LO SO |
IL SEGRETARIO