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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2860/2023 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 7828/2019
TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, Parte_1 giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Mariarosaria Buscetto, presso cui elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla Via Convento delle Grazie
n. 28
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 12.05.2023 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l esponendo che in data 24.05.2017 aveva presentato alla CP_1 commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. R.G. n. 7828/2019) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 7828/2019, disposta l'integrazione peritale nella presente fase la causa veniva decisa come da sentenza che si versa in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 21.03.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 19.04.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 12.05.2023 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il dott. avesse operato Persona_1
una valutazione molto restrittiva, parziale ed approssimativa delle condizioni di salute della ricorrente stessa ed avesse omesso di valutare tutta la documentazione medica prodotta.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011n. 23413) e si procedeva al rinnovo delle operazioni peritali.
All'esito delle operazioni peritali, il CTU nominato ha concluso: “Per quanto sopra la nuova diagnosi, basandosi sulla documentazione agli atti e sui dati rilevati dall'elaborato peritale è “Esiti di colectomia totale per adenok trattato con chemioterapia, esiti di exeresi di K basocellulare palpebra inferiore sx, incontinenza sfinterica, artrosi polidistrettuale, aterosclerosi dei TSA e demenza mista in trattamento con memantina”.
La prescrizione di tale farmaco, come indicato nella nota 85 dell'AIFA, è a carico del
SSN, su diagnosi e piano terapeutico delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) è limitata ai pazienti con malattia di Alzheimer di grado lieve, (donepezil, rivastigmina, galantamina) o moderato, (donepezil, rivastigmina, galantamina, memantina), non viene di prassi prescritta in pazienti con demenza di grado marcato. Pertanto tenuto conto del grado e della natura di tali infermità e sulla scorta delle tabelle valutative in tema di invalidità civile, si ritiene che tale complesso morboso incida in modo permanente sulle capacità del ricorrente tale da consentire di considerala invalido al 100% (cento per cento) alla data della revisione. NON sussistono le condizioni cliniche-funzionali per la concessione dell'indennità di accompagnamento né all'atto della revisione né in epoca successiva. Il soggetto è portatore di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 della legge
104/92”.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dalla giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti.
Alla luce dei chiarimenti resi, si ritiene che il ricorso vada rigettato.
Nulla sulle spese di lite attesa la dichiarazione ritualmente resa da parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell e liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 12 novembre 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2860/2023 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 7828/2019
TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, Parte_1 giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Mariarosaria Buscetto, presso cui elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla Via Convento delle Grazie
n. 28
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 12.05.2023 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l esponendo che in data 24.05.2017 aveva presentato alla CP_1 commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. R.G. n. 7828/2019) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 7828/2019, disposta l'integrazione peritale nella presente fase la causa veniva decisa come da sentenza che si versa in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 21.03.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 19.04.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 12.05.2023 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il dott. avesse operato Persona_1
una valutazione molto restrittiva, parziale ed approssimativa delle condizioni di salute della ricorrente stessa ed avesse omesso di valutare tutta la documentazione medica prodotta.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011n. 23413) e si procedeva al rinnovo delle operazioni peritali.
All'esito delle operazioni peritali, il CTU nominato ha concluso: “Per quanto sopra la nuova diagnosi, basandosi sulla documentazione agli atti e sui dati rilevati dall'elaborato peritale è “Esiti di colectomia totale per adenok trattato con chemioterapia, esiti di exeresi di K basocellulare palpebra inferiore sx, incontinenza sfinterica, artrosi polidistrettuale, aterosclerosi dei TSA e demenza mista in trattamento con memantina”.
La prescrizione di tale farmaco, come indicato nella nota 85 dell'AIFA, è a carico del
SSN, su diagnosi e piano terapeutico delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) è limitata ai pazienti con malattia di Alzheimer di grado lieve, (donepezil, rivastigmina, galantamina) o moderato, (donepezil, rivastigmina, galantamina, memantina), non viene di prassi prescritta in pazienti con demenza di grado marcato. Pertanto tenuto conto del grado e della natura di tali infermità e sulla scorta delle tabelle valutative in tema di invalidità civile, si ritiene che tale complesso morboso incida in modo permanente sulle capacità del ricorrente tale da consentire di considerala invalido al 100% (cento per cento) alla data della revisione. NON sussistono le condizioni cliniche-funzionali per la concessione dell'indennità di accompagnamento né all'atto della revisione né in epoca successiva. Il soggetto è portatore di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 della legge
104/92”.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dalla giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti.
Alla luce dei chiarimenti resi, si ritiene che il ricorso vada rigettato.
Nulla sulle spese di lite attesa la dichiarazione ritualmente resa da parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell e liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 12 novembre 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza