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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/10/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1572/2024 Oggetto: Altri contratti atipici
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice LV AP in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1572 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Controparte_1
(p.iva con sede in Santa AB (AG), via F. Crispi, 17, che gestisce la P.IVA_1 denominata “ ” che opera nel territorio del Comune di Controparte_2 CP_3
Casteltermini presso la sede di Via Gramsci n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
Sicorello;
ATTORE
nei confronti di:
Controparte_4
(C.F. , con sede presso la Casa Comunale di Casteltermini (AG), Piazza Duomo, P.IVA_2
3, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Vincenzo RE.
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato al l'8/07/2024, la Controparte_4 [...]
ha chiesto al Tribunale, di: “accertare e dichiarare che il Controparte_1 convenuto è soggetto obbligato alle funzioni socioassistenziali relative ai minori CP_4
1 stranieri non accompagnati collocati nella struttura della Soc. Coop. Sociale San FR presente nel territorio di Casteltermini e, per l'effetto, che la spesa dal 2016 al 2019, per il mantenimento dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), grava sullo stesso;
dunque condannare il in persona del sindaco e legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, al pagamento della somma di € 373.331,20, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o accertata in giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo a titolo di differenza tra quanto erogato e quanto effettivamente dovuto per i servizi di accoglienza resi dalla Soc. Cooperativa sociale
[...]
a favore dei . CP_1 CP_5
Ha allegato in particolare l'attrice:
- che presso la propria struttura dal 2016/2019 sono stati collocati diversi minori stranieri non accompagnati, in forza di provvedimenti giurisdizionali del giudice tutelare di Agrigento o in forza di verbali della Questura di Agrigento;
- che il pur avendo liquidato le fatture emesse non ha mai Controparte_4 provveduto al saldo totale di quanto dovuto per il servizio prestato sull'assunto che gli importi spettanti alla cooperativa per i servizi di accoglienza fossero soltanto quelli relativi del contributo ministeriale ricevuto dall'ente;
-che, pertanto, l'importo ancora dovuto dal alla Coop. Sociale San Controparte_4
FR per il periodo intercorrente dal 2016 fino al 2019 ammonterebbe ad € 373.331,20
Il si è costituito contestando le avverse pretese e chiedendone il Controparte_4 rigetto.
Il procedimento è stato istruito a mezzo di produzioni documentali quindi trattenuto in decisione all'odierna udienza per essere deciso con sentenza con motivazione contestuale sulle conclusioni delle parti, per come formulate con le note per l'udienza.
***
Così brevemente ricostruito lo svolgimento del processo il ricorso è solo in minima parte fondato.
La controversia in esame ha per oggetto il quantum spettante alla per CP_1
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ( ; è pacifico ed incontestato che Per_1 parte attrice ha accolto i minori stranieri negli anni 2015-2019 a seguito di collocamento disposto per ordine dell'autorità.
Il ha già provveduto ai pagamenti considerando la quota pro Controparte_4 die/pro capite di euro 45,00 quale contributo da erogare alle strutture di accoglienza;
ritiene invece la ricorrente che la somma da corrispondere sarebbe pari ad € 78,00 circa pro die/pro- capite (ovvero il risultato della somma tra il compenso mensile fisso e la retta giornaliera stabilita dal decreto del 1996, adeguati agli indici Istat divisa per il numero dei giorni del mese).
2 In via preliminare è opportuno osservare che i Comuni, nell'ambito del sistema di redistribuzione agli enti territoriali delle attribuzioni in materia di assistenza, alla luce della L.
n. 698/1975, del D.P.R. n. 616/1977 e della l. n. 328/2000, sono obbligati all'erogazione delle prestazioni di assistenza alle famiglie e ai minori.
L'obbligo di erogazione delle prestazioni assistenziali grava sui Comuni anche con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, atteso che l'art. 37 bis della L. n. 184/83 dispone: “Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza”.
Con la L. 328/2000- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali- si ribadisce ulteriormente il ruolo assistenziale del nella materia CP_4 dell'assistenza nei confronti degli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 286/1998,
e dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (cfr. art. 2 L n. 328/2000).
Per effetto dell'intensificarsi del flusso migratorio a far data dal 2014 la materia è stata meglio regolamentata attraverso un'intesa a conferenza unificata che ha elaborato “il Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati”.
In virtù di tale intesa il Governo centrale ha posto a carico del per l'accoglienza dei CP_6
MSNA, di cui all'art. 23 della legge n. 135/2012, gestito dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, il pagamento ai Comuni di un contributo minimo giornaliero per ospite pari a €
45,00 contributo che i Comuni provvedono a trasferire all'ente gestore.
Anche al fine di superare le criticità riguardanti la sostenibilità economica del servizio residenziale la Regione Siciliana ha rivisto gli standard delle strutture, consentendo di ampliarne la recettività e di ridefinire lo standard organizzativo al fine di contrarre i relativi costi di gestione;
difatti con il D.P. 513/2016 del 18/01/2016 richiamando il DM del 12.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha previsto una retta minima pro die/pro capite di € 45,00.
Dunque, il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 513/2016, dettata con preciso riferimento ai rappresenta un valido e oggettivo parametro per la liquidazione e il Per_1 rimborso agli enti che si sono occupati – come la ricorrente società cooperativa -, dell'accoglienza dei suddetti minori stranieri.
In conformità peraltro con altri precedenti di questo Tribunale, deve quindi affermarsi che a far data dall'entrata in vigore del citato decreto (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 26 febbraio 2016, quindi, per prestazioni rese a decorrere dal 13 marzo
2016), stante l'inesistenza di una convenzione tra le parti in causa e rilevata la circostanza che parte attrice non ha offerto prova di aver svolto servizi aggiuntivi in termini di personale o di attività, in assenza di parametri di riferimento ulteriori rispetto alla mera presenza giornaliera,
3 l'applicazione di una tariffa giornaliera di € 78,00 per ciascun minore pretesa è infondata;
sicché la domanda non può essere accolta, con la conseguenza che nulla deve ritenersi ulteriormente dovuto rispetto a quanto già erogato dal CP_4
Ne deriva che solo in relazione al periodo antecedente all'entrata in vigore del citato decreto è applicabile la tariffa menzionata, già prevista dalla Regione Sicilia per tutte le comunità-alloggio che in Sicilia ospitano minori e che trova la sua fonte nel D.P. Reg. n. 158 del n.
4.6.1996 e successivo DDG 1129/s6, adeguato annualmente in relazione all'indice ISTAT.
Le fonti in questione riguardavano i compensi da corrispondere da parte dei comuni agli enti gestori di comunità per alloggio per la più generale collocazione di soggetti minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria senza che venisse, quindi, in considerazione il più complesso fenomeno dei flussi migratori di e della conseguente necessità di Per_1 contenere la retta giornaliera.
In altri termini, ridisegnato il sistema dell'accoglienza in ragione della sostenibilità economica e dell'urgenza di provvedere ed eliminata la possibilità per le comunità alloggio di ospitare sia minori italiani che stranieri, alle stesse è stato concesso un termine per optare per la sola accoglienza dei adottando eventualmente i nuovi standard previsti. Per_1
Nel caso di specie la Cooperativa ricorrente ha di fatto scelto di optare per l'accoglienza dei in favore degli trovando applicazione, a far data dell'entrata in vigore del D.P. 513/2016 Per_1 la tariffa pro die /pro capite di € 45,00 nei termini già precisati.
Per le prestazioni rese a fino al 12 marzo 2016, tenendo conto dei prospetti delle presenze e dei giorni di permanenza dei minori indicati (v. conteggi allegato n. 14 fasc. attore) sussiste invece un credito complessivo per € 24.885,88 (di cui € 11.512,32 per il mese di gennaio
2026, € 9.653,56 per il mese di febbraio 2026, € 3.720,00 fino al 12 marzo 2026).
Questa è la somma che ancora il dovrà versare, oltre interessi legali dalla domanda CP_4 giudiziale al soddisfo.
La liquidazione delle spese di lite – per la quale si rimanda al dispositivo – viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 modificato dal D.M. 37/2018 (scaglione fino a € 26.000,00- esclusa la fase istruttoria non tenutasi - ai minimi di legge stante la natura seriale del procedimento) tenendo conto che ai sensi dell'art. 5, comma 1 del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002.
p.q.m.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti del ogni Controparte_1 Controparte_4 altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
CONDANNA il convenuto, in persona del Sindaco pro tempore, in parziale CP_4 accoglimento della domanda spiegata, a pagare alla Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma di € 24.885,88, oltre interessi al tasso legale a far data dal ricorso introduttivo al soddisfo;
CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice CP_4 liquidate, in € 1700,00 per compensi professionali ed in € 264,00 per esborsi oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Agrigento, 14 ottobre 2025 Il Giudice
LV AP
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice LV AP in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1572 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Controparte_1
(p.iva con sede in Santa AB (AG), via F. Crispi, 17, che gestisce la P.IVA_1 denominata “ ” che opera nel territorio del Comune di Controparte_2 CP_3
Casteltermini presso la sede di Via Gramsci n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
Sicorello;
ATTORE
nei confronti di:
Controparte_4
(C.F. , con sede presso la Casa Comunale di Casteltermini (AG), Piazza Duomo, P.IVA_2
3, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Vincenzo RE.
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato al l'8/07/2024, la Controparte_4 [...]
ha chiesto al Tribunale, di: “accertare e dichiarare che il Controparte_1 convenuto è soggetto obbligato alle funzioni socioassistenziali relative ai minori CP_4
1 stranieri non accompagnati collocati nella struttura della Soc. Coop. Sociale San FR presente nel territorio di Casteltermini e, per l'effetto, che la spesa dal 2016 al 2019, per il mantenimento dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), grava sullo stesso;
dunque condannare il in persona del sindaco e legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, al pagamento della somma di € 373.331,20, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o accertata in giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo a titolo di differenza tra quanto erogato e quanto effettivamente dovuto per i servizi di accoglienza resi dalla Soc. Cooperativa sociale
[...]
a favore dei . CP_1 CP_5
Ha allegato in particolare l'attrice:
- che presso la propria struttura dal 2016/2019 sono stati collocati diversi minori stranieri non accompagnati, in forza di provvedimenti giurisdizionali del giudice tutelare di Agrigento o in forza di verbali della Questura di Agrigento;
- che il pur avendo liquidato le fatture emesse non ha mai Controparte_4 provveduto al saldo totale di quanto dovuto per il servizio prestato sull'assunto che gli importi spettanti alla cooperativa per i servizi di accoglienza fossero soltanto quelli relativi del contributo ministeriale ricevuto dall'ente;
-che, pertanto, l'importo ancora dovuto dal alla Coop. Sociale San Controparte_4
FR per il periodo intercorrente dal 2016 fino al 2019 ammonterebbe ad € 373.331,20
Il si è costituito contestando le avverse pretese e chiedendone il Controparte_4 rigetto.
Il procedimento è stato istruito a mezzo di produzioni documentali quindi trattenuto in decisione all'odierna udienza per essere deciso con sentenza con motivazione contestuale sulle conclusioni delle parti, per come formulate con le note per l'udienza.
***
Così brevemente ricostruito lo svolgimento del processo il ricorso è solo in minima parte fondato.
La controversia in esame ha per oggetto il quantum spettante alla per CP_1
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ( ; è pacifico ed incontestato che Per_1 parte attrice ha accolto i minori stranieri negli anni 2015-2019 a seguito di collocamento disposto per ordine dell'autorità.
Il ha già provveduto ai pagamenti considerando la quota pro Controparte_4 die/pro capite di euro 45,00 quale contributo da erogare alle strutture di accoglienza;
ritiene invece la ricorrente che la somma da corrispondere sarebbe pari ad € 78,00 circa pro die/pro- capite (ovvero il risultato della somma tra il compenso mensile fisso e la retta giornaliera stabilita dal decreto del 1996, adeguati agli indici Istat divisa per il numero dei giorni del mese).
2 In via preliminare è opportuno osservare che i Comuni, nell'ambito del sistema di redistribuzione agli enti territoriali delle attribuzioni in materia di assistenza, alla luce della L.
n. 698/1975, del D.P.R. n. 616/1977 e della l. n. 328/2000, sono obbligati all'erogazione delle prestazioni di assistenza alle famiglie e ai minori.
L'obbligo di erogazione delle prestazioni assistenziali grava sui Comuni anche con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, atteso che l'art. 37 bis della L. n. 184/83 dispone: “Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza”.
Con la L. 328/2000- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali- si ribadisce ulteriormente il ruolo assistenziale del nella materia CP_4 dell'assistenza nei confronti degli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 286/1998,
e dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (cfr. art. 2 L n. 328/2000).
Per effetto dell'intensificarsi del flusso migratorio a far data dal 2014 la materia è stata meglio regolamentata attraverso un'intesa a conferenza unificata che ha elaborato “il Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati”.
In virtù di tale intesa il Governo centrale ha posto a carico del per l'accoglienza dei CP_6
MSNA, di cui all'art. 23 della legge n. 135/2012, gestito dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, il pagamento ai Comuni di un contributo minimo giornaliero per ospite pari a €
45,00 contributo che i Comuni provvedono a trasferire all'ente gestore.
Anche al fine di superare le criticità riguardanti la sostenibilità economica del servizio residenziale la Regione Siciliana ha rivisto gli standard delle strutture, consentendo di ampliarne la recettività e di ridefinire lo standard organizzativo al fine di contrarre i relativi costi di gestione;
difatti con il D.P. 513/2016 del 18/01/2016 richiamando il DM del 12.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha previsto una retta minima pro die/pro capite di € 45,00.
Dunque, il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 513/2016, dettata con preciso riferimento ai rappresenta un valido e oggettivo parametro per la liquidazione e il Per_1 rimborso agli enti che si sono occupati – come la ricorrente società cooperativa -, dell'accoglienza dei suddetti minori stranieri.
In conformità peraltro con altri precedenti di questo Tribunale, deve quindi affermarsi che a far data dall'entrata in vigore del citato decreto (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 26 febbraio 2016, quindi, per prestazioni rese a decorrere dal 13 marzo
2016), stante l'inesistenza di una convenzione tra le parti in causa e rilevata la circostanza che parte attrice non ha offerto prova di aver svolto servizi aggiuntivi in termini di personale o di attività, in assenza di parametri di riferimento ulteriori rispetto alla mera presenza giornaliera,
3 l'applicazione di una tariffa giornaliera di € 78,00 per ciascun minore pretesa è infondata;
sicché la domanda non può essere accolta, con la conseguenza che nulla deve ritenersi ulteriormente dovuto rispetto a quanto già erogato dal CP_4
Ne deriva che solo in relazione al periodo antecedente all'entrata in vigore del citato decreto è applicabile la tariffa menzionata, già prevista dalla Regione Sicilia per tutte le comunità-alloggio che in Sicilia ospitano minori e che trova la sua fonte nel D.P. Reg. n. 158 del n.
4.6.1996 e successivo DDG 1129/s6, adeguato annualmente in relazione all'indice ISTAT.
Le fonti in questione riguardavano i compensi da corrispondere da parte dei comuni agli enti gestori di comunità per alloggio per la più generale collocazione di soggetti minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria senza che venisse, quindi, in considerazione il più complesso fenomeno dei flussi migratori di e della conseguente necessità di Per_1 contenere la retta giornaliera.
In altri termini, ridisegnato il sistema dell'accoglienza in ragione della sostenibilità economica e dell'urgenza di provvedere ed eliminata la possibilità per le comunità alloggio di ospitare sia minori italiani che stranieri, alle stesse è stato concesso un termine per optare per la sola accoglienza dei adottando eventualmente i nuovi standard previsti. Per_1
Nel caso di specie la Cooperativa ricorrente ha di fatto scelto di optare per l'accoglienza dei in favore degli trovando applicazione, a far data dell'entrata in vigore del D.P. 513/2016 Per_1 la tariffa pro die /pro capite di € 45,00 nei termini già precisati.
Per le prestazioni rese a fino al 12 marzo 2016, tenendo conto dei prospetti delle presenze e dei giorni di permanenza dei minori indicati (v. conteggi allegato n. 14 fasc. attore) sussiste invece un credito complessivo per € 24.885,88 (di cui € 11.512,32 per il mese di gennaio
2026, € 9.653,56 per il mese di febbraio 2026, € 3.720,00 fino al 12 marzo 2026).
Questa è la somma che ancora il dovrà versare, oltre interessi legali dalla domanda CP_4 giudiziale al soddisfo.
La liquidazione delle spese di lite – per la quale si rimanda al dispositivo – viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 modificato dal D.M. 37/2018 (scaglione fino a € 26.000,00- esclusa la fase istruttoria non tenutasi - ai minimi di legge stante la natura seriale del procedimento) tenendo conto che ai sensi dell'art. 5, comma 1 del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002.
p.q.m.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti del ogni Controparte_1 Controparte_4 altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
CONDANNA il convenuto, in persona del Sindaco pro tempore, in parziale CP_4 accoglimento della domanda spiegata, a pagare alla Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma di € 24.885,88, oltre interessi al tasso legale a far data dal ricorso introduttivo al soddisfo;
CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice CP_4 liquidate, in € 1700,00 per compensi professionali ed in € 264,00 per esborsi oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Agrigento, 14 ottobre 2025 Il Giudice
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