Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00448/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01189/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgia Rulli, Annamaria Magazzino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Annachiara Putortì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Taranto, n. -OMISSIS-, emessa nel proc. R.g. n. -OMISSIS- pubblicata in data 04.6.2025 e notificata alla Asl presso il difensore costituito in data 4.6.2025, divenuta esecutiva in assenza di impugnazione in data 4.7.2025 non essendo stato proposto appello;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa NI SI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-il Tribunale di Taranto, in accoglimento del ricorso (RG n. -OMISSIS-) proposto dagli odierni ricorrenti, con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 04.06.2025, nel rilevare che:
“ Ne consegue la statuizione di cui in dispositivo, finalizzata a garantire ai ricorrenti, in praeteritum, un’assistenza indiretta tramite rimborso integrale dei costi da loro sopportati (e documentati con fatture) per eseguire il trattamento con metodo ABA presso il centro CABAU di Grottaglie nonché, de futuro, l’erogazione del medesimo trattamento, in via diretta o convenzionata (o, in mancanza, mediante analogo rimborso delle spese successive occorrende, da calcolarsi per differenza tra le stesse, ove documentate con fatture, e gli eventuali contributi monetari assicurati da ASL TA in virtù della delibera di G.R. citata in premessa), sempre nei limiti di validità temporale delle prescrizioni mediche di prosecuzione del relativo trattamento”,
ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto:
a) a erogare in favore del minore -OMISSIS- il trattamento con metodo ABA nella misura di 10 ore settimanali, oltre due ore settimanali di logopedia, da erogarsi in via diretta o in via indiretta mediante rimborso totale dei costi effettivamente sostenuti per tale terapia, nei limiti di validità temporale della prescrizione di prosecuzione di detto trattamento;
b) al pagamento delle differenze tra quanto sinora versato dai ricorrenti per sostenere il costo della terapia ABA presso il centro Cabau fino al maggio 2024 e il contributo erogato dalla ASL, nonché alle differenze tra il costo effettivamente sostenuto e quanto ordinato in via cautelare per il periodo successivo nei limiti temporali di cui sub a)”.
-l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, nonostante i ripetuti solleciti inoltrati, è rimasta inerte;
-la stessa non ha ottemperato all’ordine di rimborsare le spese sostenute direttamente dai genitori del minore -OMISSIS-, nonostante la trasmissione delle fatture per le terapie svolte dal 2021 al 2024 e per quelle sostenute dalla data di pubblicazione della sentenza ad oggi;
Tutto quanto premesso, i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, hanno agito dinanzi a questo Tribunale, chiedendo l’ottemperanza della Azienda Sanitaria Locale di Taranto della medesima sentenza e, quindi, il rimborso delle spese anticipate, pari a complessivi € 41.611,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, anche mediante la nomina, per l’ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta che vi provveda in via sostitutiva; e con condanna ai sensi dell’art. 114, comma IV, lett. e), c.p.a.
L’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in data 30.12.2025, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 14.01.2025, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta.
Alla camera di consiglio dell’11.03.2026, previo deposito di memorie e documenti, la causa è stata introitata in decisione.
In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni in rito, sollevate sotto plurimi profili, dalla difesa dell’Amministrazione resistente.
In primo luogo, va esaminata e disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame per mancato decorso, nella specie, del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L., 31.12.1996, n. 669 per la proposizione del giudizio in esame.
Ad avviso del Collegio, il termine in esame va qualificato come termine sostanziale, in quanto tale, sottratto alla sospensione feriale dei termini di cui all’art. 54, comma 2, del D.lgs. n. 104 del 2010.
Nel senso sopra detto depongono:
-da un lato, la ratio sottesa al limite temporale dei 120 giorni, ravvisabile nell'esigenza di accordare alle Amministrazioni statali e agli Enti pubblici non economici, attraverso il differimento dell'esecuzione, il tempo necessario per la preparazione dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati, al fine di evitare la paralisi dell'attività amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche (cfr. tra le tante, Cons. di Stato, Sez. II, 30 giugno 2021 n. 5000; id. C.G.A.R.S., 18 febbraio 2022 n. 219).
-dall’altro, la funzione propria della notifica del titolo esecutivo (atto che precede l’esecuzione perché destinato al debitore) ravvisabile nella esigenza di sollecitare, da parte di quest’ultimo, l’adempimento spontaneo.
Tale interpretazione trova conferma nel consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale secondo il quale “ il termine in esame va qualificato come termine sostanziale siccome teso ad offrire alla amministrazione un congruo termine per provvedere all’adempimento dei provvedimenti giurisdizionali, così come peraltro statuito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, che sul punto ha condivisibilmente affermato che: “ In materia di esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, deve ritenersi acquisito che il termine di 120 giorni di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 abbia natura sostanziale - non processuale - e sia pertanto sottratto alla sospensione feriale dei termini di cui all'art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 104 del 2010. ” (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 27.06.2024, n. 2070; id. Cons. Giust. Amm. Sicilia, 09/01/2023, n. 22).
Nella specie, la sentenza è stata notificata alla Azienda Sanitaria Locale di Taranto l’11.07.2025.
Il ricorso è stato notificato il 12.11.2025; lo stesso pertanto è tempestivo e, quindi, ammissibile.
Va, del pari, disattesa l’eccezione di inammissibilità prospettata dalla difesa dell’Amministrazione resistente attraverso il richiamo alla nozione di condanna generica; e ciò in considerazione del fatto che la sentenza della cui esecuzione trattasi non si limita ad accertare l’ an della pretesa ma contiene essa stessa previsioni specifiche e dettagliate anche con riferimenti ai criteri di quantificazione della somma dovuta.
Va, infine, disattesa - quanto al capo b) del dispositivo della sentenza - l’eccepita carenza di legittimazione dei ricorrenti quali genitori esercenti la potestà sul figlio minorenne, -OMISSIS-; e ciò in considerazione della perfetta identità soggettiva tra la parte vittoriosa nel giudizio di cognizione e la parte processuale che agisce per l’ottemperanza del predetto titolo giudiziale.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
La sentenza del Tribunale di Taranto n. -OMISSIS- del 4 giugno 2025 è stata notificata all’Azienda sanitaria Locale di Taranto l’11 luglio 2025; la stessa non risulta essere stata impugnata.
L’Amministrazione resistente nel corso del presente giudizio, non ha fornito alcun elemento da cui dedurre l’avvenuta esecuzione della predetta sentenza, né ha fornito elementi o circostanze tali da giustificare il proprio inadempimento.
La stessa, infatti, non ha provveduto al rimborso delle spese sopportate dai ricorrenti; e ciò nonostante la sentenza di Taranto la condannasse espressamente, per l’ipotesi di mancata erogazione in via diretta del trattamento prescritto (come nella specie), al rimborso dei costi sostenuti previa presentazione di idonea documentazione (cfr. fatture).
Né i giustificativi di spesa prodotti hanno formato oggetto di contestazione nella presente sede; così come non risultano contestate, per quanto in atti, le sedute, le terapie e i trattamenti somministrati direttamente dai genitori mediante il ricorso a strutture private.
L’Amministrazione sanitaria, poi, non ha dimostrato nemmeno per quanto concerne il periodo de futuro ovvero per le prestazioni cui il ricorrente ha diritto successivamente alla pronuncia della sentenza, di aver in qualche modo indirizzato i ricorrenti verso strutture pubbliche e/o convenzionate differenti affinché al minore -OMISSIS- venissero erogate direttamente le prestazioni sanitarie oggetto di accertamento giudiziale e/o di aver rimborsato i corsi sopportati per l’acquisto delle terapie necessarie.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dal riferimento della difesa della resistente all’asserita validità annuale della prescrizione medica richiama a fondamento delle statuizioni di condanna oggetto di esecuzione (cfr. CAT di Mottola del 18.04.2024, all. 6 difesa parte ricorrente).
E ciò in quanto la prescrizione medica richiamata non indica alcun limite temporale e anzi la stessa precisa che la patologia da cui è affetto il minore risulta “stabilizzata”.
Le altre contestazioni proposte dalla difesa della resistente sono tutte generiche e indimostrate alla luce del chiaro dictum giudiziale il quale ha inteso condannare l’Azienda Sanitaria stessa ad erogare, sia quanto al periodo di accertamento giudiziale che de futuro , il trattamento con metodo ABA nella misura di dieci ore settimanali, oltre due ore settimanali di logopedia; il tutto direttamente o indirettamente mediante rimborso dei costi effettivamente sostenuti per i trattamenti sanitari richiamati.
E in difetto, come nella specie, della dimostrazione di aver provveduto ad erogare direttamente al paziente i trattamenti sanitari che gli spettano, non resta altro alla resistente che provvedere al rimborso dei costi sostenuti per il trattamento della patologia di cui soffre il figlio dei ricorrenti.
L’azione di ottemperanza, pertanto, deve essere accolta, dovendo l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto dare esecuzione al titolo giudiziale azionato e, quindi, corrispondere la somma di euro 41.611,03, oltre interessi legali decorrenti dalla richiesta fino all’effettivo soddisfo, entro il termine di 60 (sessanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Il Collegio riserva la nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione oltre il sopra citato termine e su istanza dei ricorrenti.
Va, poi, disattesa la domanda diretta al pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme così liquidate, venendo in rilievo, nella specie, un debito non già di valore ma di valuta sottratto, in quanto tale, alla rivalutazione monetaria (cfr. TAR Napoli, Sez. II, 23.4.2020, n. 1461).
Va, del pari, respinta la richiesta penalità di mora di cui all’art. 114, comma IV, lett. e) c.p.a. non ricorrendone i presupposti; e ciò in considerazione delle evidenti difficoltà economiche delle Amministrazioni legate ai vincoli di bilancio e, più in generale, alla crisi della finanza pubblica.
Sussistono infine giustificate ragioni (tra cui la soccombenza reciproca delle parti) per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
-ordina alla Asl Taranto di dare completa esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS-del 04.06.2025 del Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, n. -OMISSIS-del 04.06.2025 e, quindi condanna la stessa a corrispondere ai ricorrenti la somma di € 41.611,03, oltre interessi legali con decorrenza dalla richiesta fino all’effettivo soddisfo;
-assegna alla Azienda Sanitaria Locale di Taranto il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza per dare esecuzione al titolo giudiziale azionato;
-riserva la nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione resistente oltre il suddetto termine e su istanza di parte;
-respinge le domande di rivalutazione monetaria e di penalità di mora;
-compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
NI SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI SI | TO CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.