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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2408/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11421/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Saviano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7277 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22168/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 19/05/2025 al Comune di Saviano (di seguito Comune), Ricorrente_1
impugnava un'ingiunzione di pagamento, alla stessa notificata in data 25/03/2025, con la quale si chiedeva il versamento della TASI relativa all'anno d'imposta 2015, già oggetto di avviso di accertamento asseritamente notificato in data 24/02/2021.
1.1. La ricorrente eccepiva: 1) la nullità dell'atto notificato per assenza di contraddittorio con l'Ufficio; 2)
l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
3) l'assenza di motivazione dell'atto impugnato.
2. Il Comune non si costituiva in giudizio.
3. All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbente di ogni altro motivo.
1.1. La ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento presupposto all'ingiunzione di pagamento e che quest'ultima è stata l'unico atto alla stessa notificato.
1.2. Il Comune di Saviano, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova della regolare notificazione dell'avviso di accertamento.
1.3. Ne consegue l'invalidità dell'ingiunzione in assenza della notificazione dell'atto prodromico e la conseguente prescrizione del credito ingiunto in ragione della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dal 01/01/2016 al 19/05/2025, pur considerando la sospensione dei termini prescrizionali conseguenti alla pandemia Covid-19.
2. In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata;
il Comune resistente va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro
200, oltre alle spese generali, al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11421/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Saviano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7277 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22168/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 19/05/2025 al Comune di Saviano (di seguito Comune), Ricorrente_1
impugnava un'ingiunzione di pagamento, alla stessa notificata in data 25/03/2025, con la quale si chiedeva il versamento della TASI relativa all'anno d'imposta 2015, già oggetto di avviso di accertamento asseritamente notificato in data 24/02/2021.
1.1. La ricorrente eccepiva: 1) la nullità dell'atto notificato per assenza di contraddittorio con l'Ufficio; 2)
l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
3) l'assenza di motivazione dell'atto impugnato.
2. Il Comune non si costituiva in giudizio.
3. All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbente di ogni altro motivo.
1.1. La ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento presupposto all'ingiunzione di pagamento e che quest'ultima è stata l'unico atto alla stessa notificato.
1.2. Il Comune di Saviano, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova della regolare notificazione dell'avviso di accertamento.
1.3. Ne consegue l'invalidità dell'ingiunzione in assenza della notificazione dell'atto prodromico e la conseguente prescrizione del credito ingiunto in ragione della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dal 01/01/2016 al 19/05/2025, pur considerando la sospensione dei termini prescrizionali conseguenti alla pandemia Covid-19.
2. In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata;
il Comune resistente va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro
200, oltre alle spese generali, al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge.