Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2408
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità dell'atto per assenza di contraddittorio

    Il Comune non si è costituito in giudizio, non fornendo la prova della regolare notificazione dell'avviso di accertamento presupposto. La Corte ritiene che l'ingiunzione sia invalida in assenza della notificazione dell'atto prodromico.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte rileva che, in conseguenza dell'invalidità dell'ingiunzione per mancata notifica dell'atto prodromico, il credito risulta prescritto essendo decorso il termine quinquennale dal 01/01/2016 al 19/05/2025, pur considerando la sospensione dei termini prescrizionali dovuta alla pandemia Covid-19.

  • Accolto
    Assenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ritiene questo motivo assorbito dall'accoglimento dei precedenti motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2408
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2408
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo