CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PITTALIS ANGELA, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, LA
SECCHI EMILIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 371/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Via Falcone 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016101853 PE-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016101853 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016101853 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Accertata l'assenza di soggettività passiva tributaria in Italia del ricorrente annulli l'adita CGT l'accertamento impugnato;
3) in subordine e salvo gravame dichiari il contribuente non soggetto ad IRAP ed IVA sulle operazioni intracomunitarie ed extracomunitarie;
4) con vittoria di spese, anche di contributo unificato e compensi. Resistente: Rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'11 luglio 2025 Ricorrente_1 cantante lirico, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TW9016101853/2024 della Direzione Provinciale di Sassari, relativo all'anno d'imposta
2017, con cui l'Agenzia delle Entrate ha irrogato maggiori imposte PE (€85.803 + addizionali €6.445),
IRAP (€10.319) e IVA (€39.355), oltre sanzioni (€112.110) e interessi, per redditi non dichiarati da lavoro autonomo artistico pari a €393.548 (compensi italiani da CU €282.673 lordo, ritenute subite €58.800; accrediti bancari € 110.875 di cui € 106.200 esteri;
dedotte spese agente €41.379).
Il ricorrente deduce:
-Di avere residenza effettiva in LO e di essere iscritto all'AIRE presso il consolato di Varsa( Indirizzo_1), di possedere una partita IVA polacca P.IVA_1 validata VIES dal 22/02/2017; di avere un conto corrente presso la Banca_1 a Varsavia, e di avere la dichiarazione del coinquilino Nominativo_1 con il quale divide l'abitazione in LO attestante la sua presenza stabile e reale in LO, inoltre di essere in possesso dei modelli A1 INPS e contratti con indirizzo polacco;
che la LO rientra nella white list (art. 2, co.
2-bis, TUIR), per cui l'onere di provare la fittizietà della residenza spetta all'Agenzia delle Entrate, che non lo ha assolto;
che ai sensi della Convenzione Italia-LO (art. 4), la residenza fiscale è in LO perché il contribuente vi ha l'abitazione permanente, mentre in Italia manca una disponibilità abitativa effettiva. I due immobili di cui è proprietario in Italia, uno è assegnato alla moglie dalla quale è separato, l'altro è dato in comodato gratuito alla madre dal 2013. Invoca a suo favore la decisione della CGT di Sassari n. 30/2023 (RG 703/2023) e quella della CGT Sardegna n. 793/2025 (RG 280/2024), oltre al PVC della GdF di Porto Torres del 30/10/2019.
Ritiene di non essere soggetto a IRAP per mancanza di autonoma organizzazione (agente IMG esterno) e IVA per operazioni intracomunitarie B2B (artt.
7-ter e 7-quinquies, DPR 633/72).
L'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni, ha respinto ogni eccezione sollevata dal ricorrente ritenendo infondato il ricorso in fatto ed in diritto. In particolare ha sostenuto che il ricorrente nell'anno 2017
è stato di fatto residente in Italia avendo avuto in Italia il proprio centro di interessi vitali: La famiglia a Porto
Torres, la proprietà pro quota di tre immobili, oltre all'immobile sito in Indirizzo_2 dato in comodato d'uso alla madre che però risulta avere altrove la propria residenza;
aver avuto un contratto di locazione per un immobile ad uso abitativo, in Venezia dall'1/4 /2017 al 3/5/2017; di aver tenuto 28 spettacoli in Italia contro
20 esteri (nessuno in LO). Ha qualificato l'AIRE come formale (Cass. n. 21695/2020), legittimato le indagini finanziarie (art. 32 DPR 600/73), irrogato IRAP per capacità produttiva potenziata dall'agente
(€41.379) e contestato l'IVA per mancanza di prova VIES, committenti e fatture (CM 37/E/2011).
Dopo la costituzione di controparte il ricorrente presenta memorie aggiunte con le quali insiste sulla propria residenza estera e sul valore delle precedenti sentenze che hanno riconosciuto le sue ragioni, anche se ancora sub judice.
All'udienza del tre febbraio le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La residenza fiscale del contribuente per il 2017 va ricondotta in Italia, ai sensi dell'art. 2 TUIR e dell'art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e LO (ratificata con L. 97/1989), che prevale sulla normativa interna (Cass. n. 29463/2024). L'iscrizione all'AIRE e la partita IVA polacca VIES costituiscono meri indici formali, inapplicabili automaticamente in presenza di legami sostanziali con l'Italia (Cass. nn.
21695/2020). Sebbene la LO sia inserita nella white list (art. 2, co.
2-bis TUIR), spostando parzialmente l'onere della prova sull'Amministrazione, qui prevalgono elementi oggettivi che dimostrano l'artificiosità della residenza estera (Cass. n. 8238/2024). Nell' aplicarare il tie-breaker della Convenzione (art. 4, par. 2), si rileva innanzitutto che il contribuente disponeva in Italia di più abitazioni: l'immobile indirizzo_3 (usato dalla famiglia fino alla separazione), quello di Indirizzo_2 in piena proprietà dal 2012 (dato in comodato alla madre con atto n. 6150 del reg. di Sassari del 09/2013, ma con la madre residente in Indirizzo_4 e precedente locazione a Sechi fino al 27/10/2015, risultando de facto disponibile nel 2017), oltre alle quote ereditarie in Indirizzo_3. In LO, la mera dichiarazione del coinquilino Nominativo_1 ("ospitato" con autorizzazione alla residenza) è insufficiente, mancando contratto di locazione o comodato formale. Il centro degli interessi vitali è inequivocabilmente in Italia: coniuge (nominativo_2) e tre figli, residenti a Porto Torres;
nel 2017, 28 rappresentazioni teatrali in Italia (tra cui 8+2 alla Scala, 4 alla Fenice, 6 all'Arena) contro 20 estere (zero in LO); locazione a Venezia dal 01/04 al 03/05/2017 per la Fenice;
prevalenza di flussi bancari italiani (Banca_2, Banca_3) rispetto a quello polacco;
permanenza prevalente in Italia, incompatibile con la residenza a Varsavia. La nazionalità italiana e il soggiorno abituale rafforzano tale radicamento. Irrilevanti il PVC della GdF di Porto Torres del 30/10/2019 (progetto "Redditi Lavoro Autonomo", limitato a controlli formali su CU e contratti, non vincolante ex art. 52 DPR 633/72) e le sentenze del 2016, oltre alla CGT
Sardegna n. 793/2025 impugnata in Cassazione (non fa stato ex art. 2909 c.c.). Risulta quindi provata la residenza effettiva in Italia: i redditi ovunque prodotti sono imponibili qui (art. 3 TUIR).
Quanto alla determinazione del reddito PE e addizionali la ricostruzione sintetica per € 393.548 è corretta: le indagini finanziarie sono state regolarmente autorizzate (prot. n. 19652/2019, art. 32 co. 1 n. 2
DPR 600/73); dal processo verbale risulta: "Il contribuente per pura cautela, nella denegata ipotesi di residenza in Italia, ha esposto le seguenti considerazioni in relazione alla determinazione del reddito: Non contesta ma conferma i compensi percepiti da sostituti italiani e pari ad euro 282.673,49 con ritenute subite pari ad € 58.800,00 il cui dettaglio è riportato nella tabella presente nello schema d'atto. Anche per l'estero il prospetto è corretto quanto a compensi ricevuti per un totale di € 106.200,00. Chiede che vengano riconosciute le spese sostenute, quantomeno quelle dell'agente teatrale, strettamente collegate ai compensi e, a dimostrazione ha prodotto documenti di spesa per l'agente teatrale per euro 41.378,50 (n. 10 certificazioni doc.13 da 13/1 a 13/10 più prospetto riassuntivo). Il ricorrente non ha contestato la ricostruzione del reddito prodotto ma il sol fatto di non avere la residenza in Italia, ragione per la quale il reddito così come accertato dall'Ufficio si ritiene corretto (sono stati riconosciuti costi per 41.378,50, come richiesto dal ricorrente).
Coretto anche l'assoggettamento all'IRAP dei profitti, l'attività artistica abituale integra autonoma organizzazione e Il fatto che il ricorrente si sia avvalso dei servizi di un agente che si occupa in via permanente del suo lavoro conferma e non smentisce la stabile organizzazione autonoma. l'agente teatrale img (€ 41.379, pari al 10% dei compensi) ha potenziato la capacità produttiva (contatti con teatri esteri), generando profitto da lavoro altrui .
Corretto l'accertamento IVA su prestazioni estere. Le prestazioni intracomunitarie sono imponibili in Italia per mancata prova: il ricorrente non ha emesso alcuna fattura per prestazioni intracomunitarie, neanche nell'ambito della normativa UE polacca che in base alla residenza estera dichiarata, avrebbe dovuto applicare. Inoltre il contribuente non ha fornito elementi che dimostrino l'iscrizione al VIES dei committenti esteri (ad esempio l'Opéra di Parigi, la Staatsoper di Berlino): come chiarito nella circolare n. 37/E del 2011, paragrafo 2.1, il conferimento dei dati VIES dei clienti per operazioni intracomunitarie presuppone la semplice effettuazione di una verifica presso il sistema europeo VIES, che, nel caso non sia stata compiuta, comporta l'applicazione dell'IVA italiana e non ha allegato fatture emesse nei confronti di tali committenti, come previsto dall'art.
7-ter del D.P.R. 633/1972 per le prestazioni rese a soggetti passivi IVA esteri, a supporto della qualifica di operazioni intracomunitarie non imponibili sulle basi nazionali. Alla luce di questa carenza, le operazioni vanno considerate prestazioni verso clienti non soggetti passivi IVA, ossia operazioni di tipo B2C, con territorialità in Italia e, quindi, imponibili ai sensi dell'art. 7 ter D.P.R. 633/1972.
Le sanzioni irrogate dall'Ufficio si ritengono legittime, in conformità ai D.Lgs. n. 471/1997 e n. 689/1981, poiché attengono a una dichiarazione infedele per omessa indicazione dei redditi accertati.
Inammissibile la prova testi richiesta (in particolare del teste Nominativo_1), ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 546/1992, poiché il documentale prodotto dalle parti è esaustivo e rende superflua ogni ulteriore istruzione testimoniale.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
4.500,00.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PITTALIS ANGELA, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, LA
SECCHI EMILIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 371/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Via Falcone 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016101853 PE-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016101853 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016101853 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Accertata l'assenza di soggettività passiva tributaria in Italia del ricorrente annulli l'adita CGT l'accertamento impugnato;
3) in subordine e salvo gravame dichiari il contribuente non soggetto ad IRAP ed IVA sulle operazioni intracomunitarie ed extracomunitarie;
4) con vittoria di spese, anche di contributo unificato e compensi. Resistente: Rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'11 luglio 2025 Ricorrente_1 cantante lirico, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TW9016101853/2024 della Direzione Provinciale di Sassari, relativo all'anno d'imposta
2017, con cui l'Agenzia delle Entrate ha irrogato maggiori imposte PE (€85.803 + addizionali €6.445),
IRAP (€10.319) e IVA (€39.355), oltre sanzioni (€112.110) e interessi, per redditi non dichiarati da lavoro autonomo artistico pari a €393.548 (compensi italiani da CU €282.673 lordo, ritenute subite €58.800; accrediti bancari € 110.875 di cui € 106.200 esteri;
dedotte spese agente €41.379).
Il ricorrente deduce:
-Di avere residenza effettiva in LO e di essere iscritto all'AIRE presso il consolato di Varsa( Indirizzo_1), di possedere una partita IVA polacca P.IVA_1 validata VIES dal 22/02/2017; di avere un conto corrente presso la Banca_1 a Varsavia, e di avere la dichiarazione del coinquilino Nominativo_1 con il quale divide l'abitazione in LO attestante la sua presenza stabile e reale in LO, inoltre di essere in possesso dei modelli A1 INPS e contratti con indirizzo polacco;
che la LO rientra nella white list (art. 2, co.
2-bis, TUIR), per cui l'onere di provare la fittizietà della residenza spetta all'Agenzia delle Entrate, che non lo ha assolto;
che ai sensi della Convenzione Italia-LO (art. 4), la residenza fiscale è in LO perché il contribuente vi ha l'abitazione permanente, mentre in Italia manca una disponibilità abitativa effettiva. I due immobili di cui è proprietario in Italia, uno è assegnato alla moglie dalla quale è separato, l'altro è dato in comodato gratuito alla madre dal 2013. Invoca a suo favore la decisione della CGT di Sassari n. 30/2023 (RG 703/2023) e quella della CGT Sardegna n. 793/2025 (RG 280/2024), oltre al PVC della GdF di Porto Torres del 30/10/2019.
Ritiene di non essere soggetto a IRAP per mancanza di autonoma organizzazione (agente IMG esterno) e IVA per operazioni intracomunitarie B2B (artt.
7-ter e 7-quinquies, DPR 633/72).
L'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni, ha respinto ogni eccezione sollevata dal ricorrente ritenendo infondato il ricorso in fatto ed in diritto. In particolare ha sostenuto che il ricorrente nell'anno 2017
è stato di fatto residente in Italia avendo avuto in Italia il proprio centro di interessi vitali: La famiglia a Porto
Torres, la proprietà pro quota di tre immobili, oltre all'immobile sito in Indirizzo_2 dato in comodato d'uso alla madre che però risulta avere altrove la propria residenza;
aver avuto un contratto di locazione per un immobile ad uso abitativo, in Venezia dall'1/4 /2017 al 3/5/2017; di aver tenuto 28 spettacoli in Italia contro
20 esteri (nessuno in LO). Ha qualificato l'AIRE come formale (Cass. n. 21695/2020), legittimato le indagini finanziarie (art. 32 DPR 600/73), irrogato IRAP per capacità produttiva potenziata dall'agente
(€41.379) e contestato l'IVA per mancanza di prova VIES, committenti e fatture (CM 37/E/2011).
Dopo la costituzione di controparte il ricorrente presenta memorie aggiunte con le quali insiste sulla propria residenza estera e sul valore delle precedenti sentenze che hanno riconosciuto le sue ragioni, anche se ancora sub judice.
All'udienza del tre febbraio le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La residenza fiscale del contribuente per il 2017 va ricondotta in Italia, ai sensi dell'art. 2 TUIR e dell'art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e LO (ratificata con L. 97/1989), che prevale sulla normativa interna (Cass. n. 29463/2024). L'iscrizione all'AIRE e la partita IVA polacca VIES costituiscono meri indici formali, inapplicabili automaticamente in presenza di legami sostanziali con l'Italia (Cass. nn.
21695/2020). Sebbene la LO sia inserita nella white list (art. 2, co.
2-bis TUIR), spostando parzialmente l'onere della prova sull'Amministrazione, qui prevalgono elementi oggettivi che dimostrano l'artificiosità della residenza estera (Cass. n. 8238/2024). Nell' aplicarare il tie-breaker della Convenzione (art. 4, par. 2), si rileva innanzitutto che il contribuente disponeva in Italia di più abitazioni: l'immobile indirizzo_3 (usato dalla famiglia fino alla separazione), quello di Indirizzo_2 in piena proprietà dal 2012 (dato in comodato alla madre con atto n. 6150 del reg. di Sassari del 09/2013, ma con la madre residente in Indirizzo_4 e precedente locazione a Sechi fino al 27/10/2015, risultando de facto disponibile nel 2017), oltre alle quote ereditarie in Indirizzo_3. In LO, la mera dichiarazione del coinquilino Nominativo_1 ("ospitato" con autorizzazione alla residenza) è insufficiente, mancando contratto di locazione o comodato formale. Il centro degli interessi vitali è inequivocabilmente in Italia: coniuge (nominativo_2) e tre figli, residenti a Porto Torres;
nel 2017, 28 rappresentazioni teatrali in Italia (tra cui 8+2 alla Scala, 4 alla Fenice, 6 all'Arena) contro 20 estere (zero in LO); locazione a Venezia dal 01/04 al 03/05/2017 per la Fenice;
prevalenza di flussi bancari italiani (Banca_2, Banca_3) rispetto a quello polacco;
permanenza prevalente in Italia, incompatibile con la residenza a Varsavia. La nazionalità italiana e il soggiorno abituale rafforzano tale radicamento. Irrilevanti il PVC della GdF di Porto Torres del 30/10/2019 (progetto "Redditi Lavoro Autonomo", limitato a controlli formali su CU e contratti, non vincolante ex art. 52 DPR 633/72) e le sentenze del 2016, oltre alla CGT
Sardegna n. 793/2025 impugnata in Cassazione (non fa stato ex art. 2909 c.c.). Risulta quindi provata la residenza effettiva in Italia: i redditi ovunque prodotti sono imponibili qui (art. 3 TUIR).
Quanto alla determinazione del reddito PE e addizionali la ricostruzione sintetica per € 393.548 è corretta: le indagini finanziarie sono state regolarmente autorizzate (prot. n. 19652/2019, art. 32 co. 1 n. 2
DPR 600/73); dal processo verbale risulta: "Il contribuente per pura cautela, nella denegata ipotesi di residenza in Italia, ha esposto le seguenti considerazioni in relazione alla determinazione del reddito: Non contesta ma conferma i compensi percepiti da sostituti italiani e pari ad euro 282.673,49 con ritenute subite pari ad € 58.800,00 il cui dettaglio è riportato nella tabella presente nello schema d'atto. Anche per l'estero il prospetto è corretto quanto a compensi ricevuti per un totale di € 106.200,00. Chiede che vengano riconosciute le spese sostenute, quantomeno quelle dell'agente teatrale, strettamente collegate ai compensi e, a dimostrazione ha prodotto documenti di spesa per l'agente teatrale per euro 41.378,50 (n. 10 certificazioni doc.13 da 13/1 a 13/10 più prospetto riassuntivo). Il ricorrente non ha contestato la ricostruzione del reddito prodotto ma il sol fatto di non avere la residenza in Italia, ragione per la quale il reddito così come accertato dall'Ufficio si ritiene corretto (sono stati riconosciuti costi per 41.378,50, come richiesto dal ricorrente).
Coretto anche l'assoggettamento all'IRAP dei profitti, l'attività artistica abituale integra autonoma organizzazione e Il fatto che il ricorrente si sia avvalso dei servizi di un agente che si occupa in via permanente del suo lavoro conferma e non smentisce la stabile organizzazione autonoma. l'agente teatrale img (€ 41.379, pari al 10% dei compensi) ha potenziato la capacità produttiva (contatti con teatri esteri), generando profitto da lavoro altrui .
Corretto l'accertamento IVA su prestazioni estere. Le prestazioni intracomunitarie sono imponibili in Italia per mancata prova: il ricorrente non ha emesso alcuna fattura per prestazioni intracomunitarie, neanche nell'ambito della normativa UE polacca che in base alla residenza estera dichiarata, avrebbe dovuto applicare. Inoltre il contribuente non ha fornito elementi che dimostrino l'iscrizione al VIES dei committenti esteri (ad esempio l'Opéra di Parigi, la Staatsoper di Berlino): come chiarito nella circolare n. 37/E del 2011, paragrafo 2.1, il conferimento dei dati VIES dei clienti per operazioni intracomunitarie presuppone la semplice effettuazione di una verifica presso il sistema europeo VIES, che, nel caso non sia stata compiuta, comporta l'applicazione dell'IVA italiana e non ha allegato fatture emesse nei confronti di tali committenti, come previsto dall'art.
7-ter del D.P.R. 633/1972 per le prestazioni rese a soggetti passivi IVA esteri, a supporto della qualifica di operazioni intracomunitarie non imponibili sulle basi nazionali. Alla luce di questa carenza, le operazioni vanno considerate prestazioni verso clienti non soggetti passivi IVA, ossia operazioni di tipo B2C, con territorialità in Italia e, quindi, imponibili ai sensi dell'art. 7 ter D.P.R. 633/1972.
Le sanzioni irrogate dall'Ufficio si ritengono legittime, in conformità ai D.Lgs. n. 471/1997 e n. 689/1981, poiché attengono a una dichiarazione infedele per omessa indicazione dei redditi accertati.
Inammissibile la prova testi richiesta (in particolare del teste Nominativo_1), ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 546/1992, poiché il documentale prodotto dalle parti è esaustivo e rende superflua ogni ulteriore istruzione testimoniale.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
4.500,00.