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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4961/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ; Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f.: )), Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Enrica Cimino, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 12/11/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/11/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 27/6/2007, in costanza del quale sono nati i figli (nata Per_1
a Palermo il 27/11/2008) e (nata a [...] il [...]), e di essersi separati Per_2
consensualmente in forza di decreto di omologa n. 4129/2022 del 3-23/6/2022, emesso dal
Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 427/2022 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 26/1/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“
1. I Sigg.ri e danno atto di essere Parte_1 Controparte_1 economicamente autosufficienti e dichiarano reciprocamente di non avere nulla a pretendere relativamente all'assegno divorzile in favore del coniuge;
2. le parti stabiliscono che le figlie minori
e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 presso l'abitazione materna;
3. Il Sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e CP_1 Per_1 la somma mensile di €500,00 (€250,00 l'uno), entro giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% Per_2 delle spese straordinarie, secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Palermo;
4. le parti stabiliscono che l'importo dell'Assegno Unico Universale venga suddiviso al 50%;
5. per i diritti di visita del padre, le parti si rimettono a quanto già stabilito nell'accordo di separazione;
6. i coniugi, con la suddetta ripartizione, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
7. le parti, congiuntamente, chiedono che l'udienza fissata venga sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, dichiarando espressamente di non volersi conciliare e confermando la propria volontà di divorziare alle condizioni riportate nel presente atto.
8. Le parti dichiarano, infine, che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
27/6/2007;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 4129/2022 del 3-23/6/2022, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 427/2022 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 27/6/2007 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 2007, al n. 47, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 28 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4961/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ; Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f.: )), Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Enrica Cimino, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 12/11/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/11/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 27/6/2007, in costanza del quale sono nati i figli (nata Per_1
a Palermo il 27/11/2008) e (nata a [...] il [...]), e di essersi separati Per_2
consensualmente in forza di decreto di omologa n. 4129/2022 del 3-23/6/2022, emesso dal
Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 427/2022 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 26/1/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“
1. I Sigg.ri e danno atto di essere Parte_1 Controparte_1 economicamente autosufficienti e dichiarano reciprocamente di non avere nulla a pretendere relativamente all'assegno divorzile in favore del coniuge;
2. le parti stabiliscono che le figlie minori
e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 presso l'abitazione materna;
3. Il Sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e CP_1 Per_1 la somma mensile di €500,00 (€250,00 l'uno), entro giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% Per_2 delle spese straordinarie, secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Palermo;
4. le parti stabiliscono che l'importo dell'Assegno Unico Universale venga suddiviso al 50%;
5. per i diritti di visita del padre, le parti si rimettono a quanto già stabilito nell'accordo di separazione;
6. i coniugi, con la suddetta ripartizione, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
7. le parti, congiuntamente, chiedono che l'udienza fissata venga sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, dichiarando espressamente di non volersi conciliare e confermando la propria volontà di divorziare alle condizioni riportate nel presente atto.
8. Le parti dichiarano, infine, che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
27/6/2007;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 4129/2022 del 3-23/6/2022, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 427/2022 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 27/6/2007 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 2007, al n. 47, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 28 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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